Tutela della Concorrenza, Concentrazione tra imprese indipendenti, Autorizzazione con condizioni, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento n. 26927 del 17 gennaio 2018

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Tutela della Concorrenza, Concentrazione tra imprese indipendenti, Autorizzazione con condizioni, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento n. 26927 del 17 gennaio 2018

C12109 – …….

Provvedimento n. 26927

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 17 gennaio 2018; SENTITO il Relatore; VISTO il Reg. (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la decisione della Commissione Europea del 20 luglio 2017, C(2017) 5283 final, di rinvio del caso M.8531 – …… all’Italia, a seguito di una richiesta motivata ai sensi dell’articolo 4, par. 4 del Reg. (CE) n. 139/2004 e dell’articolo 57 dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo;

VISTA la comunicazione della società ….. S.p.A., pervenuta in data 10 agosto 2017;

VISTE le richieste di informazioni, inviate in data 7 settembre 2017 e 11 ottobre 2017, con conseguente interruzione dei termini ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE le informazioni aggiuntive inviate dalla società….. S.p.A. pervenute in data 25 settembre 2017 e integrate in data 18 ottobre 2017;

VISTA la propria delibera dell’8 novembre 2017, con cui è stata avviata un’istruttoria, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, nei confronti delle società…… S.A., ….S.p.A., La….. S.p.A. e…. S.p.A. (di seguito le Società);

VISTA la propria delibera del 5 dicembre 2017, con cui è stato prorogato al 22 gennaio 2018 il termine di chiusura del procedimento;

VISTA la comunicazione delle risultanze istruttorie, inviata alle Parti in data 22 dicembre 2017;

VISTE le memorie conclusive presentate dalle Parti dell’operazione e dal terzo interveniente rispettivamente in date 5 gennaio 2018 e 8 gennaio 2018;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue

I. LE PARTI

1. ….S.A. (…) è una società attiva nella fornitura di servizi di consulenza e di gestione di investimenti per conto di fondi di investimento….. detiene il controllo esclusivo ed indiretto della società…. GmbH, posta a capo dell’omonimo gruppo a cui appartiene anche la società …..S.p.A. (….). La società… è attiva in Italia con 126 punti vendita (di seguito pv) e nel 2016 ha realizzato un fatturato di circa 148 milioni di euro sul territorio nazionale; mentre il Gruppo… nel 2015 ha realizzato un fatturato pari a circa [30- 40] miliardi di euro a livello mondiale, di cui circa [10-20] miliardi di euro a livello europeo e [1-2] miliardi di euro in Italia.

2. La …..S.p.A. (di seguito….) e… S.p.A. (di seguito…), operano nella distribuzione al dettaglio di prodotti cosmetici in Italia, attraverso 497 pv (segnatamente, la… con circa 180 pv e… con circa 317 pv).

Entrambe le società sono soggette al controllo della società ….S.C.A. (di seguito…). …e… detengono una partecipazione ciascuna del 50% del capitale sociale di… S.r.l., che fornisce in forma centralizzata servizi per le società citate senza operare in favore di terze Parti.

Nel 2016 il fatturato realizzato in Italia da … e da .., è stato rispettivamente pari a circa 135 milioni di euro e 216 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

3. L’operazione in esame consiste nell’acquisizione da parte di…, per il tramite di…, del controllo esclusivo di… e… (di seguito congiuntamente anche la…), attualmente soggette al controllo indiretto – congiunto, nel primo caso, ed esclusivo nel secondo – di…..

4. In particolare, l’operazione verrà realizzata tramite la stipula di due diversi contratti fra… e i venditori aventi ad oggetto, rispettivamente, l’acquisizione dell’intero capitale sociale di … e di…. I contratti citati sono condizionati fra di loro, per cui senza la conclusione di uno non è possibile il perfezionamento dell’altro.

5. Pertanto, al termine dell’operazione,… acquisirà, per il tramite di…, il controllo esclusivo della… e, di conseguenza, l’intero capitale sociale della società… S.r.l.

III. LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE

6. L’operazione in esame è di dimensione comunitaria in quanto i fatturati, realizzati nel 2015, dal gruppo… e dalla…, sono superiori alle soglie di cui all’articolo 1, par. 2. del Reg. Cons. n. 139/2004/CE (nel seguito, Regolamento). Con atto del 20 luglio 2017 la Commissione ha deciso di rinviare interamente l’operazione all’Italia, in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento e dell’articolo 57 dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo. L’operazione deve quindi essere valutata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento, applicando la legislazione nazionale in materia di concorrenza.

IV. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

7. Le acquisizioni citate, reciprocamente condizionate, in quanto legate da un nesso di interdipendenza funzionale, costituiscono un’unica operazione. L’operazione in esame, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

V. L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO E L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

8. In data 8 novembre 2017 l’Autorità ha avviato un’istruttoria, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n.287/90, nei confronti delle società…., … e…., ritenendo che l’operazione di concentrazione che coinvolge dette società fosse suscettibile di determinare la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante di…. in una pluralità di mercati locali della distribuzione selettiva al dettaglio di prodotti cosmetici e profumi di lusso, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza sugli stessi.

9. Nel corso dell’istruttoria le Parti dell’operazione e i principali concorrenti… S.p.A. (di seguito…) e

…. Italia S.r.l. (di seguito…) sono stati sentiti in audizione.

10. Sono state inviate richieste di informazioni, oltre che alle Parti, alle principali catene, nazionali e locali, ai department store, ad alcune profumerie indipendenti e ai principali consorzi di profumerie, in relazione alle caratteristiche dell’attività di distribuzione selettiva al dettaglio di prodotti cosmetici e profumi di lusso.

E’ stato somministrato un questionario (di seguito anche test di mercato) agli operatori attivi sul mercato, relativo ai prodotti cosmetici di lusso e di massa e alle caratteristiche dei distributori selettivi multibrand e degli operatori monobrand. Le risposte ottenute rappresentano circa il 62% del fatturato complessivo attribuibile ai concorrenti delle Parti. Richieste di informazioni sono state inviate anche ad alcune catene monobrand, con riguardo principalmente all’assortimento e alla localizzazione dei pv, e ad alcuni fornitori di marchi di lusso, in relazione alle caratteristiche della negoziazione con i distributori.

11. Le Parti hanno effettuato l’accesso agli atti del procedimento in date 17 e 28 novembre 2017, il 21 dicembre 2017 e il 9 gennaio 2018.

12. In data 23 novembre 2017 è stata accolta l’istanza di partecipazione al procedimento presentata dalla società …., che ha effettuato l’accesso agli atti in date 11 e 22 dicembre 2017 e il 9 gennaio 2018 e depositato una memoria il 12 dicembre 2017 e da ultimo il 9 gennaio 2018.

13. La Parte, in data 29 novembre 2017, ha presentato un’istanza di proroga di trenta giorni del termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell’articolo 16, comma 8, della l. 287/9014. L’Autorità, con provvedimento del 5 dicembre 2017, ha accolto l’istanza citata e prorogato il termine di chiusura del procedimento al 22 gennaio 2018.

14. Il 22 dicembre 2017 è stata inviata alle Parti dell’operazione e al terzo interveniente la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (di seguito anche CRI) e il 10 gennaio 2018 si è tenuta l’audizione finale dinanzi al Collegio.

VI. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

Premessa

15. Nel provvedimento di avvio dell’istruttoria, in linea con i precedenti nazionali e comunitari nonché in considerazione delle attività svolte dalle Parti, sono stati individuati i seguenti mercati:

i. della distribuzione selettiva al dettaglio di cosmetici e profumi di lusso;

ii. dell’approvvigionamento di prodotti cosmetici e profumi di lusso;

iii. della prestazione di servizi di estetica.

16. Come rilevato già in sede di avvio, l’operazione di concentrazione in esame non è stata considerata idonea a costituire o rafforzare una posizione dominante nei mercati (ii) dell’approvvigionamento di prodotti cosmetici e profumi di lusso, (iii) e della prestazione di servizi di estetica.

17. Pertanto l’istruttoria è stata condotta solo con riguardo ai mercati locali della distribuzione selettiva al dettaglio di cosmetici e profumi di lusso.

In avvio, infatti, era stata ipotizzata la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante della Parte in 39 mercati locali.

Il mercato del prodotto

18. L’attività istruttoria condotta ha consentito di delimitare i confini del mercato del prodotto rilevante, che risulta, in linea peraltro con il consolidato orientamento della Commissione sul punto, coincidente con la vendita al dettaglio di prodotti cosmetici e profumi di lusso commercializzati attraverso distributori selettivi, ossia:

– le catene di profumerie multibrand nazionali (…, … e …., …. e … e i corner di profumeria dei department store.. e…) – le catene di profumerie multibrand locali – le profumerie indipendenti, a volte associate in consorzi. Le evidenze agli atti, come di seguito chiarito nel dettaglio, hanno confermato che tale mercato è distinto da quello della vendita al dettaglio di cosmetici e profumi destinati al consumo “di massa” e che non appartengono al mercato citato, le catene monobrand (come ad es. …), le farmacie e le parafarmacie, il canale di vendita on-line, i drugstore e le erboristerie.

Gli operatori presenti nel mercato e le loro principali caratteristiche

20. La distribuzione selettiva al dettaglio di profumi e cosmetici di lusso è caratterizzata, in Italia, dalla presenza di pochi operatori attivi su tutto il territorio nazionale (catene nazionali multibrand e department store) – con un’insegna prestigiosa e una capacità competitiva significativa – affiancati da alcune catene locali di profumerie di medie dimensioni e da una frangia di operatori, estremamente frammentata, individuata dalle profumerie indipendenti tradizionali.

21. Le catene che operano con la stessa insegna nella distribuzione selettiva al dettaglio possono avere, infatti, diffusione più o meno capillare sul territorio nazionale in relazione alla categoria di operatori a cui appartengono.

22. Le catene nazionali – individuate dalle stesse Parti in…,…. e…,…,…,… e …..- sono presenti su tutto il territorio nazionale, anche se in modo non uniforme, con concentrazioni maggiori nelle aree urbane ad elevato passaggio e nei centri commerciali. In particolare,… ha, in termini di pv, una maggiore concentrazione nei centri commerciali (70% circa), rispetto a… e… (40% circa) e a …. e …..(50% circa);…. e… sono invece prevalentemente presenti nelle grandi realtà urbane, con grandi spazi espositivi e tramite corner dedicati.

23. Le catene locali sono operatori con una forte connotazione territoriale e sono spesso presenti in una o più regioni contigue. Le profumerie indipendenti sono invece principalmente rappresentate da operatori di piccole e piccolissime dimensioni, titolari di un numero molto limitato di pv (di regola un solo pv), spesso a gestione familiare.

24. I primi sei operatori del settore –……. – rappresentano congiuntamente, il 51% del fatturato complessivo, grazie a un totale di 918 pv distribuiti sul territorio nazionale (cfr. Tabella 1). Al complesso delle catene locali (si tratta di circa 30 operatori) è attribuibile una quota, del 19% (a fronte di 454 pv). Le circa 1.415 profumerie indipendenti localizzate sul territorio nazionale rappresentano, infine, il 29% del settore (cfr. Tabella 1)23.

26. La minor capacità competitiva delle profumerie indipendenti è, peraltro, testimoniata dal fatto che – come osservato anche dalle Parti – il numero delle piccole profumerie è in continua forte diminuzione, in quanto tali operatori non sono “più in grado di sostenere assortimento, prezzi e qualità dell’offerta, esiste [quindi] l’opportunità di aumentare la quota di mercato facendo leva sui fattori competitivi”.

27. Le catene nazionali……, nel corso delle audizioni svolte con gli Uffici, hanno dichiarato di considerare come diretti concorrenti – in grado di esercitare una significativa pressione competitiva sulle medesime società e di cui le stesse tengono, quindi, conto nella definizione delle proprie politiche commerciali – solo le altre catene nazionali, ossia…… Tali operatori condividono, infatti, l’appartenenza a gruppi societari di rilievo, il grado di notorietà dell’insegna, la natura selettiva della distribuzione e la creazione di una particolare esperienza di acquisto per il consumatore, realizzata anche grazie a servizi alla clientela di elevata qualità. … ha, in particolare, osservato di ritenere che gli operatori che competono sul mercato al dettaglio della distribuzione selettiva di prodotti di lusso siano individuabili solo nelle catene multibrand operanti a livello nazionale.

28. Le catene locali e le profumerie indipendenti, pur distribuendo una tipologia di prodotti di lusso comparabile, sono concorrenti meno prossimi in quanto, ai fini della competizione, “assumono particolare rilievo altre variabili come i servizi alla clientela, l’esperienza d’acquisto, la formazione del personale, la qualità e dimensione dello spazio espositivo”.

29. Le profumerie indipendenti, come peraltro chiarito anche dai concorrenti della Parte, sono, inoltre, caratterizzate da un diverso tipo di servizi al cliente e rappresentano una realtà molto variegata che, soltanto in casi isolati, è in grado di esercitare un’effettiva pressione competitiva sulle catene nazionali.

30. Con specifico riguardo ai consorzi di catene locali e di profumerie indipendenti, l’attività istruttoria ha evidenziato che si tratta di realtà di recente costituzione, prevalentemente volte ad aggregare la domanda e a migliorare le condizioni di approvvigionamento dei prodotti dai fornitori 30. L’attività consortile non comporta, di norma, la creazione di un’insegna comune forte e riconoscibile nella vendita al dettaglio o la gestione in comune dei pv. Per cui, anche quando aggregati in consorzi tali operatori hanno dimensioni ben lontane da quelle della Parte.

VII. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE

Sul mercato del prodotto

119. Secondo la Parte anche le profumerie indipendenti in quanto associate in consorzi sarebbero in grado di esercitare una significativa pressione concorrenziale, grazie al miglioramento delle loro condizioni di approvvigionamento e delle politiche strategiche di marketing.

120. Nel mercato dovrebbero essere, inoltre, considerati in qualità di concorrenti anche le catene monobrand, le farmacie e le parafarmacie e il canale online. Attenzione dovrebbe essere riservata anche alla pressione competitiva esercitata da nuovi soggetti come erboristerie e drugstore (tra cui ad es…..,…., ecc).

121. Le catene monobrand sarebbero concorrenti effettivi della Parte perché si sarebbe registrata negli ultimi anni una più che significativa crescita delle vendite di cosmetici effettuata da tali operatori. Tali soggetti avrebbero caratteristiche simili ai distributori selettivi multibrand, in termini di prodotti e servizi al consumatore (tutte le principali categorie di prodotti vendute da… sarebbero vendute nei pv monobrand).

Da ricerche di mercato condotte dalla Parte emergerebbe che, che nei sei mesi successivi all’apertura di pv monobrand della catena.., si sarebbe registrata una diminuzione delle vendite dei pv della Parte. Da una survey condotta da… emergerebbe, poi, che il 57-60% dei clienti …..farebbero acquisti anche presso le catene monobrand.

Infine, secondo la Parte le considerazioni operate dall’Autorità spagnola in occasione della recente operazione di acquisizione di…. da parte di…, dovrebbero essere applicate anche al contesto italiano. Nell’autorizzare tale concentrazione in fase uno, l’Autorità spagnola avrebbe considerato la pressione concorrenziale esercitata dalle catene monobrand…… e …., oltre che degli operatori attivi online. La necessità di assicurare una prassi uniforme a livello europeo, richiederebbe l’applicazione delle valutazioni dell’Autorità di concorrenza spagnola anche al caso in esame.

122. Anche le farmacie sarebbero per la Parte concorrenti delle profumerie selettive, in quanto: si rifornirebbero dagli stessi produttori e avrebbero la stessa offerta di prodotti (stesse categorie merceologiche) con uguale livello di prezzi e alta qualità. Le vendite di cosmetici presso tali operatori starebbero registrando continui incrementi e infine, l’Autorità nel 2013, avrebbe ritenuto tali operatori distributori specializzati di cosmetici.

123. Ad avviso della Parte dovrebbe essere considerata anche la pressione concorrenziale esercitata sugli operatori tradizionali dalle vendite online dei prodotti cosmetici. Le vendite online nell’industria cosmetica sarebbero in continuo e rapido aumento a conferma del peso che tale canale di vendita ha acquisito nel settore cosmetico italiano. Per…, inoltre, la presenza fisica del consumatore nel negozio (odore, prova, percezione) non sarebbe rilevante per i c.d. acquirenti abitudinari. Infine, la prassi decisionale delle autorità nazionali di concorrenza nell’Unione Europea andrebbe verso la configurazione dell’online e dell’offline come parte dello stesso mercato (ad esempio in relazione ai prodotti farmaceutici, libri, negozi per il fai-da-te e prodotti elettronici). A detta della Parte sarebbero arrivate numerose richieste dei consumatori al consumer care di…. e…. sulla discrasia tra i prezzi dei prodotti presenti nei pv fisici e quelli presenti su Amazon. In Italia,… fatturerebbe sui profumi e sui cosmetici circa 120 milioni di euro.

124….. ha rilevato, inoltre, come anche le erboristerie e i c.d. specialist drugstores devono essere presi in considerazione nell’analisi dell’impatto concorrenziale dell’operazione, in quanto concorrenti diretti, alla luce del progressivo ampliamento della gamma dei prodotti da loro offerti.

Sul mercato geografico

125. Con riguardo alla dimensione geografica del mercato rilevante,…. ha osservato che alla luce delle elaborazioni economiche dalla stessa condotte, la dimensione geografica rilevante debba ritenersi coincidente con una catchment area media, corrispondente ad una isocrona di 30 minuti di percorrenza in auto. Infatti, per la Parte, sia isocrone a 20 minuti, sia l’utilizzo di catchment area effettive possono condurre a distorsioni nell’analisi dell’operazione. In particolare, la Parte ha osservato che in presenza di un’elevata densità di pv… in una certa area, lo spostamento effettivo dei clienti misurato con le carte fedeltà ne sottostima la disponibilità a muoversi – non avendo gli stessi bisogno di percorrere lunghe distanze per effettuare il proprio acquisto -, problema che condurrebbe ad individuare mercati locali ingiustificatamente piccoli. Al fine di supportare tale argomentazione la Parte ha sviluppato un’analisi econometrica condotta in relazione ai soli pv…, sulla base della quale ritiene sussista un “problema di endogeneità” nelle modalità di individuazione delle catchment area effettive. Secondo… l’impatto distorsivo di tale aspetto, potrebbe essere ridotto ricorrendo a catchment area medie. Ad ogni modo, catchment area effettive «possono consentire di cogliere le dinamiche tipiche di ogni mercato locale», solo per tempi di percorrenza superiori a 20 minuti in macchina. I tempi di percorrenza medi (calcolati dalla Parte) non sarebbero, infatti, mai risultati inferiori a 20 minuti e non vi sarebbero precedenti in cui sono stati adottati tempi di percorrenza inferiori a tale standard.

126. Secondo quanto prospettato da…., dunque, applicando un drive time medio di 30 minuti e un soglia di criticità del 50%, le aree in cui le quote della Parte risulterebbero pari o superiori alla soglia citata sarebbero 8 (o 6 considerando le catene monobrand).

Sugli effetti dell’operazione

127. Per quanto riguarda la valutazione degli effetti,…. ha evidenziato che nel mercato in esame, l’unica variabile da prendere in considerazione per la costruzione delle quote è rappresentata dal numero di pv, non potendo attribuirsi ai dati di fatturato un elevato grado di rappresentatività.

128. La soglia di criticità non dovrebbe essere inferiore al 50%, in quanto: i) nel citato caso spagnolo l’operazione di concentrazione sarebbe stata autorizzata anche in presenza di quote del 60%; ii) la domanda non sarebbe stabile data la recente crescita degli operatori monobrand, delle farmacie e delle vendite online; iii) non ci sarebbero barriere all’entrata in ragione possibilità di ingresso di nuovi soggetti, anche presenti in mercati contigui (erboristerie e drugstore); iv) e ad ogni modo per la Parte l’operazione non sarebbe idonea a dar luogo a criticità concorrenziali a livello locale anche in ragione del fatto che le politiche commerciali di… sono assunte a livello centrale. A detta della Parte, inoltre, l’operazione non determinerà particolari vantaggi nell’approvvigionamento dei prodotti in esame, anche perché le eventuali efficienze, derivanti dall’integrazione delle Parti, sarebbero comunque scaricate a valle ai consumatori.

129. La Parte ha infine osservato che….. avevano già programmato, per il periodo 2017-2018, la chiusura di alcuni pv e che tale circostanza dovrebbe essere considerata ai fini del calcolo della quota di mercato delle Parti. In generale, per la Parte, in occasione della chiusura di un pv non si registrerebbe il trasferimento dell’intero fatturato all’interno della medesima catena distributiva 147.

147. L’istruttoria ha evidenziato che, al pari di quanto già ipotizzato nel provvedimento di avvio e diversamente da quanto sostenuto dalla Parte, la soglia di criticità più adeguata nel caso di specie non può essere superiore al 45%. Le informazioni acquisite consentono, infatti, di ritenere che il superamento di tale soglia determini significativi ostacoli alla concorrenza nei mercati locali, dovuti alla creazione o al rafforzamento di posizioni dominanti. In tal senso deve considerarsi, in particolare, i) l’elevata frammentazione dell’offerta, caratterizzata dalla presenza di poche catene nazionali e numerosi piccoli operatori in grado di esercitare una limitata pressione competitiva; ii) la stabilità della domanda ad ostacolo della crescita degli operatori del mercato; iii) la sussistenza di barriere all’entrata conseguenti, in particolare, alla necessità di disporre di un’adeguata rete di pv per operare in maniera efficiente nonché di soddisfare i requisiti della distribuzione selettiva; iv) e la scarsa contendibilità delle quote di mercato di … da parte dei concorrenti anche in ragione del maggiore potere negoziale con i fornitori che la Parte acquisirà a valle dell’operazione. Sul punto, non può, peraltro, non considerarsi che l’operazione da luogo ad una nuova entità che, per dimensioni complessive, non è paragonabile ad alcuna delle altre realtà presenti sul territorio nazionale, essendo più di tre volte superiore al secondo operatore (….). La circostanza che … sia un operatore verticalmente integrato non appare sufficiente, come invece ritenuto dalla Parte, a colmare il vantaggio competitivo derivante da tale divario, considerato che la generalità dei fornitori avrà comunque l’interesse ad avvalersi della rete distributiva di …., che sarà di gran lunga la più estesa sul territorio.

L’operazione, inoltre, comporta l’aggregazione del primo e del secondo operatore del settore entrambi catene multibrand nazionali e, dunque, di due soggetti che rappresentavano l’uno per l’altro il principale vincolo competitivo. L’insieme di tali elementi consentirà a … di detenere un significativo vantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti. Il divario tra la posizione di mercato di… e quella degli operatori concorrenti, metterà quindi in condizione la nuova entità di non trasferire al consumatore i benefici conseguiti attraverso l’integrazione.

148. Concentrando l’analisi a livello locale, il divario citato appare ancor più evidente. In ciascuno dei 15 mercati locali sopra individuati, il secondo e il terzo operatore sono sempre significativamente distanziati dall’entità post-merger (cfr. tabella 7). Tale dato assume particolare rilievo nei mercati locali nei quali la quota delle Parti è compresa tra il 45% e il 50%, in cui il secondo operatore risulta almeno quattro volte più piccolo dell’entità post merger. L’utilizzo di una soglia del 50%, come invece ritenuto opportuno dalla Parte, non consentirebbe, fra le altre cose, di tenere conto delle evidenti criticità concorrenziali di tali aree.

Conclusioni sugli effetti dell’operazione

225. Dall’analisi degli effetti sopra riportata si può concludere che l’operazione di concentrazione notificata è idonea a determinare effetti pregiudizievoli per la concorrenza nei sopra analizzati 15 mercati locali della distribuzione al dettaglio di profumi e cosmetici di lusso, comportando, in tali ambiti, in cui l’entità post merger deterrà quote superiori al 45%, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante in capo a….

Le misure correttive proposte da…

226. Con comunicazione dell’11 dicembre 2017, integrando quanto già rappresentato con la precedente comunicazione del 24 novembre 2017,… ha fatto pervenire una serie di misure ai sensi dell’articolo 18, comma 2 della legge n. 287/90165. Tali misure sono state modificate da… a seguito del ricevimento della CRI, secondo quanto indicato nella memoria della Parte del 5 gennaio 2018. 227. Le misure proposte si articolano secondo due direttrici: i. cessione da parte di… di otto pv di…. alla società …..S.p.A. (di seguito…), già realizzata il 20 dicembre 2017; ii. impegno a cedere 16 pv, facenti parte dell’attuale rete distributiva delle Parti.

La cessione a …

228. Con riferimento alle misure di cui al punto i,…. dà conto dell’accordo intervenuto con la società…, avente ad oggetto la cessione a tale società di 8 pv appartenenti alla rete di…..

Individuazione delle misure rispetto alle quali condizionare l’autorizzazione dell’operazione

256. Alla luce di quanto precede, le misure prospettate dalle Parti appaiono solo parzialmente idonee a scongiurare gli effetti pregiudizievoli della concorrenza individuati ad esito dell’istruttoria e necessitano, quindi di essere integrate. Fa eccezione la misura avente ad oggetto la cessione del pv…,…, Alessandria, già effettuata da.., che come in precedenza chiarito è idonea a risolvere le preoccupazioni concorrenziali nel mercato locale di…,…, Alessandria.

257. Al fine di autorizzare la presente operazione di concentrazione, risulta, pertanto, necessario prescrivere, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, le seguenti misure, con riguardo ai restanti 14 mercati locali in cui si determina la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante in capo a …..

258. Con riferimento ai 6 mercati locali di cui alle isocrone di:

le Parti dovranno cedere il controllo di uno o più pv in modo che la quota di mercato in termini di fatturato detenuta da… ad esito dell’operazione non superi la soglia del 45% o la quota di mercato detenuta pre-merger da una delle Parti, nel caso in cui questa fosse già superiore al 45%.

260. La cessione dovrà riguardare il controllo di fatto e di diritto dei pv come sopra individuati. L’attività ceduta deve comprendere, in tutti i casi, tutti gli attivi che contribuiscono alla sua attuale gestione o che sono necessari per garantirne la redditività e la competitività nel tempo, ivi inclusa la diponibilità dei locali in cui insiste il ramo d’azienda, per un congruo periodo di tempo. Infatti, le cessioni devono riguardare attività in essere, redditizie in modo durevole, per consentire all’acquirente di competere in modo efficiente sul mercato. Pertanto, deve essere assicurato all’acquirente il subentro in contratti di affitto di durata residua non inferiore a 36 mesi.

261. Al fine di creare le condizioni per la costituzione di un nuovo soggetto concorrenziale o per il rafforzamento dei concorrenti già esistenti nel mercato rilevante esaminato, l’acquirente del controllo dei pv dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

i) essere un soggetto indipendente, anche commercialmente, dalle Parti e dalle imprese ad esse collegate, nonché dai soggetti posti ai vertici della catena di controllo delle Parti; ii) possedere i mezzi finanziari, la comprovata competenza pertinente, nonché l’incentivo e la capacità di mantenere e sviluppare, su scala dimensionale efficiente, l’attività di distribuzione selettiva al dettaglio di profumi e cosmetici di lusso oggetto di cessione come forza competitiva redditizia;

iii) l’acquisizione dell’attività ceduta da parte di un acquirente proposto non deve creare nuovi problemi per la concorrenza, né comportare il rischio che l’attuazione degli impegni venga rinviata.

262. Per garantire l’efficace e tempestiva esecuzione delle misure, la cessione del controllo dovrà avvenire con le seguenti modalità e tempistiche:

i) gli accordi relativi alla cessione del controllo dei pv dovranno essere conclusi, previa sottoposizione all’Autorità per l’approvazione, dell’identità del cessionario e degli accordi stessi, entro e non oltre [omissis] mesi dalla data di autorizzazione dell’Operazione;

ii) qualora entro [omissis] mesi dalla data di autorizzazione dell’Operazione (primo periodo di cessione) non siano stati individuati gli acquirenti di tutti i pv da cedere, le Parti dovranno, entro i [omissis] mesi successivi, individuare gli acquirenti ai fini della cessione dei rimanenti pv [omissis], conferendo a tal fine un mandato irrevocabile a un soggetto indipendente e qualificato (periodo di cessione del fiduciario);

iii) la piena validità ed efficacia della cessione del controllo di tutti i pv dovrà, in ogni caso realizzarsi entro, e non oltre, [omissis] mesi dal primo periodo di cessione o entro [omissis] mesi dal periodo di cessione del fiduciario;

263. A corollario di quanto precede, le Parti (o il soggetto indipendente incaricato della cessione) dovranno fornire informazioni sufficienti sui pv da cedere, per permettere ai potenziali acquirenti del controllo di valutarne il valore e la presumibile capacità commerciale.

264. Allo scopo di ridurre al minimo i rischi di perdita di competitività potenziale dei pv da cedere, nel periodo intercorrente tra la data di autorizzazione dell’Operazione e la piena validità ed efficacia della cessione del loro controllo, le Parti dovranno preservare l’operatività economica, la commerciabilità e la competitività dei pv conformemente alla buona pratica commerciale.

265. Inoltre, onde mantenere l’effetto strutturale delle misure correttive imposte, le Parti non potranno riacquisire il controllo dei pv ceduti per un periodo di [omissis] anni.

266. Infine, in merito all’esecuzione di tali misure, le Parti faranno pervenire all’Autorità, decorsi [omissis] mesi dalla notifica del presente provvedimento una relazione conclusiva sulla loro completa ed effettiva attuazione.

RITENUTO che l’operazione in esame è suscettibile di determinare, ai sensi dell’articolo della legge n. 287/90, la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, nei 15 mercati locali della distribuzione selettiva di profumi e cosmetici di lusso sopra individuati;

RITENUTO necessario prescrivere alle società… S.A. E ….S.p.A., ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, misure volte ad impedire tali conseguenze, eliminando gli effetti distorsivi causati dalla realizzazione della concentrazione in esame;

RITENUTO che l’operazione in esame è autorizzata subordinatamente alla piena ed effettiva esecuzione di tutte le misure prescritte nel presente provvedimento;

CONSIDERATO che la misura avente ad oggetto la cessione del pv ……Alessandria, integrata con la clausola di non riacquisizione, è già stata attuata dalla Parte, rimuovendo gli effettivi restrittivi dell’operazione nel mercato locale…, via…,…;

DELIBERA

di autorizzare l’operazione di concentrazione comunicata, a condizione che le Parti diano piena ed effettiva esecuzione alle seguenti misure adottate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90:

1) la cessione del controllo, di fatto e di diritto, dei punti vendita come individuati ai punti 258 e 259;

2) i rami d’azienda oggetto di cessione devono comprendere tutti gli attivi che contribuiscono alla loro attuale gestione o che sono necessari per garantirne la redditività e la competitività, ivi inclusa la disponibilità dei locali in cui insistono i rami d’azienda per un periodo non inferiore a 36 mesi;

3) l’acquirente dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

i. essere un soggetto indipendente, anche commercialmente, dalle Parti e dalle imprese ad esse collegate, nonché dai soggetti posti ai vertici della catena di controllo delle Parti;

ii. possedere i mezzi finanziari, la comprovata competenza pertinente, nonché l’incentivo e la capacità di mantenere e sviluppare, su scala dimensionale efficiente, l’attività di distribuzione selettiva al dettaglio di profumi e cosmetici di lusso oggetto di cessione come forza competitiva redditizia;

iii. l’acquisizione dell’attività ceduta da parte di un acquirente proposto non deve creare nuovi problemi per la concorrenza, né comportare il rischio che l’attuazione delle misure venga rinviata;

4) la cessione del controllo dovrà avvenire con le seguenti modalità e tempistiche: i) gli accordi relativi alla cessione del controllo dei punti vendita dovranno essere conclusi, previa sottoposizione all’Autorità per l’approvazione, dell’identità del cessionario e degli accordi stessi, entro e non oltre [omissis] mesi dalla data di autorizzazione dell’Operazione; ii) qualora entro [omissis] mesi dalla data di autorizzazione dell’Operazione (primo periodo di cessione) non siano stati individuati gli acquirenti di tutti i punti vendita da cedere, le Parti dovranno, entro i [omissis] mesi successivi, individuare gli acquirenti ai fini della cessione dei rimanenti punti vendita [omissis], conferendo a tal fine un mandato irrevocabile a un soggetto indipendente e qualificato (periodo di cessione del fiduciario); iii) la piena validità ed efficacia della cessione del controllo di tutti i punti vendita dovrà, in ogni caso realizzarsi entro, e non oltre, [omissis] mesi dal primo periodo di cessione o entro [omissis] mesi dal periodo di cessione del fiduciario;

5) le Parti (o il soggetto indipendente incaricato della cessione) dovranno fornire informazioni sufficienti sui punti vendita da cedere, per permettere ai potenziali acquirenti del controllo di valutarne il valore e la presumibile capacità commerciale;

6) le Parti dovranno preservare l’operatività economica, la commerciabilità e la competitività dei punti vendita oggetto delle misure, conformemente alla buona pratica commerciale, nel periodo intercorrente tra la data di autorizzazione dell’Operazione e la piena validità ed efficacia della loro cessione;

7) le Parti non potranno riacquisire il controllo dei punti vendita ceduti per un periodo di [omissis] anni;

8) le Parti dovranno trasmettere all’Autorità, decorsi [omissis] mesi dalla notifica del presente provvedimento una relazione conclusiva sulla completa ed effettiva attuazione delle misure prescritte.

Le misure correttive prescritte entreranno in vigore dalla notifica del provvedimento di autorizzazione della concentrazione.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente delle Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Sintesi del provvedimento di 37 pagine.

Fonte Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

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