Tutela della Concorrenza, Concentrazione tra imprese indipendenti, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento n. 26959 del 25 gennaio 2018

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Tutela della Concorrenza, Concentrazione tra imprese indipendenti, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento n. 26959 del 25 gennaio 2018

C12143 …..

Provvedimento n. 26959

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 25 gennaio 2018;

SENTITO il Relatore Professor…..;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n.287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998 n.217;

VISTA la comunicazione della società…. S.p.A., pervenuta in data 8 gennaio 2018;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

…. S.p.A. (di seguito….) è una società holding che detiene il 50% della società… Holding S.p.A. società che a sua volta controlla… S.p.A….. è una shifting company senza assetti prestabiliti di controllo; nel 2016, essa ha fatturato, interamente in Italia, circa 350 milioni di euro.

2. ….S.p.A. è anch’essa una holding avente quale unica partecipazione la quota del 100% nella…. S.p.A. (di seguito…..).

Tale società, con sede a…, è attiva nella produzione e commercializzazione, in Italia e all’estero, di secondi piatti pronti, salumi e prodotti affini, nonché nella commercializzazione di carni e di relativi sottoprodotti.

… Holding S.p.A. è controllata congiuntamente da… e da… Holding S.p.A. (di seguito…), capogruppo dell’omonimo gruppo operativo.

Il fatturato consolidato realizzato a livello mondiale dal gruppo di …Holding S.p.A. è stato, nel 2016, pari a circa 656 milioni di euro, di cui 517 milioni di euro circa per vendite in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

3. L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione, da parte di…., della totalità del capitale sociale di .. Holding e, pertanto, nel passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo di….

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

4. L’operazione comunicata, in quanto comporta una modifica del controllo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n.287/90.

5. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n.287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 492 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE

I mercati rilevanti

6. I settori interessati dalla concentrazione sono quello dei secondi piatti pronti e quello della produzione e commercializzazione dei prodotti di salumeria, all’interno del quale è possibile identificare diversi comparti, corrispondenti ai singoli prodotti di salumeria.

Questi ultimi, in ragione delle loro specifiche caratteristiche distintive e della loro diversa percezione da parte dei consumatori, possono essere considerati mercati rilevanti differenti sotto il profilo merceologico [Cfr. C11498 -….., provv. n. 23376 del 6 marzo 2012, in Boll. 10/2012; C9573 -…., provv. n. 18810 del 21 agosto 2008, in Boll. n. 32/08; C7491-……, provv. n. 15122 del 18 gennaio 2006, in Boll n. 3/2006.]

Tutti i mercati interessati hanno dimensione geografica estesa all’intero territorio nazionale, in ragione dei bassi costi di trasporto dei prodotti e dell’uniformità delle condizioni di concorrenza.

Gli effetti

7. La società target opera nei mercati dei secondi piatti pronti, del prosciutto cotto e delle spalle, della mortadella, del salame, degli affettati, dei wurstel, della pancetta, della coppa, della bresaola, dello speck, dei prosciutti crudi e dei precotti (zampone, cotechini e simili). Poiché la… è attualmente presente in tali mercati soltanto attraverso la società target, di cui detiene il controllo congiunto, l’operazione determina la mera sostituzione di un operatore con un altro.

Le quote detenute da… sui mercati interessati sono comunque superiori al 15% soltanto su due mercati: quello dello speck, nel quale la società è leader con una quota del 24% circa, e quello dei secondi pronti, nel quale la società detiene una quota pari a circa il 22%.

In entrambi i mercati operano anche, con quote significative, numerosi e qualificati altri operatori.

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n.287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n.287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n.287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Fonte Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

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