Proprietà industriale, Marchio dell’Unione europea, Costruttore di autoveicoli, Prodotto come accessorio o pezzo di ricambio, Uso di un segno identico o simile, Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-344/22

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Proprietà industriale, Marchio dell’Unione europea, Costruttore di autoveicoli, Prodotto come accessorio o pezzo di ricambio, Uso di un segno identico o simile, Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-344/22

Passim e sintesi

Clausola cosiddetta «di riparazione»

Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell’Unione europea.

Un segno protetto in quanto marchio dell’Unione europea può anche essere, in determinate circostanze, protetto in quanto disegno o modello comunitario.

La clausola cosiddetta «di riparazione», prevista dal regolamento n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 sui disegni o modelli comunitari, apporta determinate limitazioni alla tutela conferita dai disegni o modelli.

Un costruttore di autoveicoli può vietare l’uso di un segno identico o simile al marchio di cui è titolare per pezzi di ricambio.

Così è nel caso in cui il pezzo di ricambio includa un elemento progettato per il fissaggio dell’emblema di tale costruttore e la cui forma è simile o identica a tale marchio.

La Corte lascia al giudice nazionale il compito di verificare, da un lato, se l’elemento della griglia per radiatori di cui trattasi sia identico o simile al marchio del costruttore di auto e, dall’altro, se la griglia per radiatori sia identica o simile a uno o più prodotti per i quali tale marchio è registrato. Tuttavia, qualora il giudice nazionale ritenga che il marchio del costruttore di auto sia notorio nell’Unione, il suo titolare dovrà beneficiare, a talune condizioni, di una tutela rafforzata.

In tal caso, poco importa che le griglie per radiatori di cui trattasi e i prodotti per i quali il marchio è registrato siano identici, simili o diversi.

La Corte conferma, inoltre, che, qualora la scelta della forma dell’elemento progettato per il fissaggio dell’emblema del costruttore di autoveicoli sia guidata dalla volontà di commercializzare una griglia per radiatori che assomigli nel modo più fedele possibile alla griglia per radiatori originale, il diritto dell’Unione non limita il diritto esclusivo di tale costruttore titolare del marchio di vietare l’uso in commercio di un segno identico o simile.

La clausola cosiddetta «di riparazione», prevista dal regolamento n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 sui disegni o modelli comunitari, apporta determinate limitazioni alla tutela conferita dai disegni o modelli.

Tuttavia, secondo la Corte, tale clausola lascia impregiudicate le disposizioni del diritto dell’Unione relative ai marchi e non contiene alcuna deroga alla normativa dell’Unione in materia di marchi.

Tale ipotesi non può, segnatamente, essere assimilata all’uso del marchio per contraddistinguere la destinazione di un prodotto come accessorio o pezzo di ricambio.

Lussemburgo, 25 gennaio 2024

Fonte Curia

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