Proprietà intellettuale, Diritto di Autore; Esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica, Cassazione Civile, Prima Sezione, Ordinanza n. 14596 del 25/05/2023

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Proprietà intellettuale, Diritto di Autore; Esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica, Cassazione Civile, Prima Sezione, Ordinanza n. 14596 del 25/05/2023

Art. 45 L.d.A

Passim

Ribadito il seguente principio di diritto (già enunciato da Cass. n. 14117 del 2023): «In tema di proprietà intellettuale, l’art. 45 L.d.A., nel prevedere che al “produttore” spetta l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica, detta una presunzione che vale fino a prova contraria, presupponendo che il “produttore” si assicuri preventivamente dagli autori (del “soggetto”, della “sceneggiatura” e della “musica”) i diritti di sfruttamento cinematografico dell’opera per tutta la durata del diritto di utilizzazione economica spettante all’autore, onde prevenire, in radice, ogni possibile controversia giuridica relativa a tali futuri diritti.

Ne consegue che chi contesti al produttore cinematografico l’intervenuta acquisizione a titolo derivativo della titolarità dei diritti di utilizzazione dell’opera, o anche solo l’estensione o l’ambito temporale di tali diritti, è tenuto a fornirne la prova alla luce delle concrete pattuizioni contrattuali».

Fonte Suprema Corte di Cassazione

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