Proprietà industriale, Uso del marchio, Cassazione Civile, Prima Sezione, Ordinanza n. 15903 del 06/06/2023

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Proprietà industriale, Uso del marchio, Cassazione Civile, Prima Sezione, Ordinanza n. 15903 del 06/06/2023

Art. 24 c.p.i.. Uso del marchio e Corte giust. 11 marzo 2003, Ansul, C‐40/01, par. 43

Passim

L’art. 24, comma 3, c.p.i. prevede che, salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l’uso, la decadenza non può essere fatta valere qualora tra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o dell’eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso l’«uso effettivo» del marchio.

Come insegna la Corte di giustizia a proposito della decadenza del marchio per non uso, nel verificare l’«uso effettivo» del marchio (di cui all’art. 10.1 dir. 89/104/CEE) occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possono provare la realtà del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per le merci ovvero i servizi contrassegnati dal marchio, la natura di tali merci o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio (Corte giust. 11 marzo 2003, Ansul, C40/01, par. 43).

Devono così ritenersi esclusi gli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio (Corte giust. C40/01 cit., par. cit.; più di recente Corte giust. 8 giugno 2017, Gözze, C689/15, par. 37, ove i richiami, oltre che alla pronuncia appena indicata, a Corte giust. 13 settembre 2007, Il Ponte Finanziaria/UAMI, C234/06 P, par. 72, e a Corte giust. 19 dicembre 2012, Leno Merken, C149/11, par. 29).

Proprio in quanto l’«uso effettivo» del marchio è quello diretto a mantenere o trovare quote di mercato, è evidente, poi, che non può rilevare, in sé, la circostanza per cui lo sfruttamento del segno abbinato a un programma televisivo si attui attraverso una emittente che trasmetta in chiaro sull’intero territorio nazionale: se così fosse, ogni marchio associato a una trasmissione televisiva della detta emittente sarebbe insuscettibile di decadenza e, al contempo, passibile di riabilitazione, in presenza di una messa in onda, a prescindere dalle singole circostanze che riguardano quest’ultima, quali la frequenza e la durata.

Occorre invece sempre correlare la messa in onda al mercato televisivo, per verificare se la trasmissione che veicola il marchio abbia effettiva incidenza sul detto mercato, così da potersi escludere che, relativamente ad esso, sia da considerare simbolica. Che il programma sia diffuso da emittente il cui segnale raggiunga ogni potenziale utente del mercato televisivo non è quindi in sé decisivo.

Fonte Suprema Corte di Cassazione

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