Diritto societario, Patti parasociali, verifica ispettiva Consob ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – TUF, Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza n. 770_2017

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Diritto societario, Patti parasociali, verifica ispettiva Consob ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – TUF, Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza n. 770_2017

Linee essenziali dell’argomento

Ricorso avverso decreto della Corte di Appello di Trento

Nel merito, la Corte di Trento ha rilevato che la sussistenza del patto appare provata a mezzo di plurimi e convergenti elementi, che consentono di risalire al fatto ignoto e dunque all’accordo per l’acquisto convergente delle azioni …… per poterla poi controllare attraverso una quota maggioritaria così realizzata, acquisto perfezionato contestualmente dal creditore pignoratizio di tutto il pacchetto necessario a modificare, per la sua consistenza, gli equilibri della…. e nell’imminenza della già convocata assemblea per la nomina del consiglio di amministrazione.

Ritenuta ampiamente provata l’attività del ….. nella preparazione dell’accordo e nella sua concreta esecuzione, la Corte territoriale ha ritenuto congrua, in relazione alla sanzione comminata al medesimo, la riduzione nel minimo edittale, anche in relazione ai ruoli, ben diversi, rivestiti dai due incolpati.

Nella specie il giudice del merito ha fondato il proprio convincimento sull’esistenza di un accordo tra le tre società volto al conseguimento del controllo di…. e all’elusione dell’obbligo di offerta pubblica di acquisto prendendo in esame i fatti noti emersi nel corso dell’istruzione, valutandoli tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri.

La Corte d’appello ha a tal fine considerato: – l’e-mail del 6 maggio 2010 con la quale il …. rese no- to al …. l’esito dell’incontro avuto, quello stesso giorno, con l’amministratore delegato della …. (…..) riguardo all’operazione che detta società intendeva formalizzare per il controllo della … (in tale testo evidenziandosi, oltre che l’intreccio azionario che determinava il controllo della società, tutti gli elementi necessari per pervenire al risultato sperato, con l’utilizzo di espressioni dal tenore univoco circa la consapevolezza degli obblighi che una tale operazione imponeva ai partecipanti e che si intendevano invece eludere attraverso un acquisto concordato dei titoli);

– la successiva e-mail dello stesso ….. (sempre indirizzata al ….) del 20 maggio 2010, nella quale l’opponente rese noti gli sviluppi dell’operazione (“ha chiamato poco fa il … dicendomi che ha chiuso oggi a Milano la trattativa con il Banco…. a 6 euro ad azione; nella sua idea dovremmo dividerci i titoli come segue _”);

– l’e-mail del 25 maggio 2010 che aggiornò il… sugli ulteriori sviluppi (“…. firma domani un contratto preliminare d’acquisto successivamente quando tutto sarà perfezionato due loro membri si dimetteranno e lasceranno spazio ad un nostro membro auspicano che sia Lei e …. per …”); – infine, la documentazione (“riservata e confidenziale”) distribuita in occasione del consiglio di amministrazione del 24 maggio 2010 (nella quale si legge espressamente, tra l’altro, che “il gruppo …. sta trattando, in joint venture con …., che detiene circa il 6% del capitale di …., l’acquisto del pacchetto in pegno al Banco…. 1.000.000 di azioni per il 17% del capitale – ma si trova nella condizione di non poter acquisire l’intero pacchetto in quanto andrebbe a detenere più di un 30% di …., facendo scattare l’obbligo di OPA ad un prezzo molto superiore a quello corrente … il gruppo …. ha verificato con La Finanziaria …. un potenziale interesse a partecipare all’operazione acquistando parte dei titoli in pegno al Banco …. la ripartizione eventuale per l’acquisto di 1.000.000 di azioni … sarebbe la seguente _9.

Il giudice del merito ha fatto ricorso alle presunzioni, non solo procedendo ad una analisi della rilevanza probatoria dei singoli elementi indiziari, ma anche sottoponendoli ad un esame globale e valutandone gravità, precisione e concordanza.

La motivazione adottata al riguardo si appalesa congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni.

Il sesto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione della disciplina dei patti parasociali ex artt. 122 e 101 TUF nella formulazione successiva alla modifica operata con il d.lgs. n. 146 del 2009 e 2341-bis cod. civ. Ad avviso dei ricorrenti, i patti parasociali per l’acquisto di azioni dovrebbero essere individuati seguendo un approccio funzionale, circoscrivendo la fattispecie in modo da includervi esclusivamente quei patti con i quali due o più soggetti concertano l’acquisto delle azioni, in vista della futura gestione in comune dei titoli che saranno acquistati: la disciplina richiede l’esistenza di un accordo, il che – si assume – costituisce una netta presa di posizione contro l’ipotizzabile sufficienza di una mera condotta convergente di due o più soggetti. Si sottolinea inoltre che nella statuizione impugnata non risultano indicati, e quindi tanto meno provati, gli obblighi che ….. e/o …..avrebbero assunto nei confronti di… e quelli che … avrebbe assunto nei confronti di …. e/o ….

6.1. – Il motivo è infondato.

La Corte di Trento ha accertato che la Finanziaria …. programmò l’acquisto, unitamente a …. e ad …, delle azioni … all’esito di una “istruttoria” condotta dal …. e nella palese consapevolezza che quell’accordo non potesse palesarsi perché avrebbe determinato una partecipazione nella … che necessitava dell’offerta pubblica, con tutti i rischi sul prezzo di acquisto e la stessa riuscita dell’operazione, operazione volta, all’evidenza, al controllo della stessa …. attraverso un consiglio di amministrazione espressione della cordata.

Attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, il giudice del merito ha individuato sia il contenuto del patto parasociale, consistente nell’acquisto “convergente” delle azioni …, sia la finalità dello stesso, rappresentata dal conseguimento del controllo, attraverso una quota maggioritaria così realizzata, di tutto il pacchetto necessario a modificare, per la sua consistenza, gli equilibri della…., nell’imminenza della già convocata assemblea per la nomina del consiglio di amministrazione.

Da tanto consegue che la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione della disciplina in materia di patti parasociali e di azione di concerto, essendosi di fronte ad una fattispecie nella quale le società coinvolte hanno pattuito, nella consapevolezza di dover eludere l’obbligo di OPA, l’acquisto della partecipazione di controllo in…., acquisto funzionalizzato alla gestione in comune della partecipazione e alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Non coglie nel segno il rilievo dei ricorrenti secondo cui nella specie mancherebbe la manifestazione di volontà, da parte degli organi competenti della Finanziaria …., al fine di concludere un accordo vincolante verso …. e/o…: sia perché qui si è in presenza di un’intesa parasociale occulta, volta all’elusione degli obblighi di legge, sicché di nessun rilievo è la circostanza che non sia rinvenibile una formale manifestazione di volontà degli organi societari contenente ogni aspetto, anche di dettaglio, dell’accordo; sia perché il decreto impugnato ha dato puntualmente atto della documentazione, “riservata e confidenziale”, distribuita in occasione del consiglio di amministrazione della Finanziaria …. convocato per deliberare l’acquisto (poi effettuato nei giorni successivi) delle azioni, documentazione che chiaramente indica le finalità dell’operazione.

Né rileva la mancata individuazione di quali siano state le reciproche controprestazioni e quindi il vantaggio previsto a favore di …: posto che – come correttamente osserva la difesa della CONSOB controricorrente – il patto parasociale in questione presenta una struttura associativa, nella quale l’accordo dei paciscenti è rivolto, non ad una finalità di scambio, ma alla realizzazione di una finalità comune, consistente nell’acquisizione del controllo della società e nell’esercizio, sulla stessa, di un’influenza dominante, attraverso la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

7. – Il ricorso è rigettato.

L’infondatezza del ricorso rende ultroneo l’esame della questione – sollevata in sede di discussione dal pubblico ministero, al quale ha replicato con osservazioni per iscritto la difesa dei ricorrenti – circa la necessità di rinnovare la notifica del ricorso nei confronti di …. e di ….. (notifica avviata in data 8 giugno 2013, a mezzo del servizio postale con plico raccomandato, senza che tuttavia risulti depositata la cartolina di ricevimento), e ciò tanto più che nel presente giudizio si discute esclusivamente dell’opposizione al provvedimento sanzionatorio concernente La ……, il …. e il ……

Fonte Suprema Corte di Cassazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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