Diritto societario, Scioglimento di società di persone per la sopravvenuta incapacità di conseguire l’ oggetto sociale, Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, sentenza del 13/11/2017

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Diritto societario, Scioglimento di società di persone per la sopravvenuta incapacità di conseguire l’ oggetto sociale, Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, sentenza del 13/11/2017

Tribunale di Milano, in Composizione collegiale, Sezione specializzata in materia di impresa, sentenza n. 11387/2017 depositata il 13/11/2017, in tema di scioglimento di società di persone per la sopravvenuta incapacità di conseguire l’ oggetto sociale

Linee essenziali dell’argomento

La domanda di accertamento dell‟intervenuto scioglimento della …. s.a.s si fonda sull‟indiscutibile dato di fatto, risalente e pienamente attuale, che la … s.a.s. si trova da quasi tre anni priva di amministratore, non essendosi i soci accordati né sulla nomina di un nuovo accomandatario né sulla liquidazione della società.

Tale situazione ha causato un‟insanabile acefalia dell‟accomandita, che ha portato alla mancata presentazione e approvazione dei rendiconti per gli esercizi 2014, 2015 e 2016 e più in generale ad una paralisi suscettibile, se non di portare la …. s.a.s. al dissesto, certamente di impedirle per un periodo significativamente prolungato e di indefinita prosecuzione il compimento di qualsiasi operazione: salvo quelle che … è qui censurato per aver illecitamente posto in essere nonostante l‟intervenuta revoca giudiziale le quali, lungi dal mutare il quadro descritto, lo hanno aggravato.

Ritiene il Collegio che, sol per questo e in adesione all‟orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, si sia in presenza di una patente causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell‟accomandita e quindi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2272 n. 2 seconda parte (2293) e 2315 c.c., di impossibilità di conseguire il suo oggetto….

Il Tribunale dichiara che la ….. s.a.s. si trova in stato di scioglimento per la sopravvenuta incapacità di conseguire l‟oggetto sociale.

La sentenza esaminata aderisce all‟orientamento della giurisprudenza di legittimità espresso da Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12732 del 28/11/1992 (Rv. 479778 – 01), secondo cui qualora l’unico socio accomandatario venga giudizialmente privato della facoltà di amministrare, non può applicarsi analogicamente l’art. 2323 co. 2° cod. civ. (a norma del quale, ove vengano meno tutti gli accomandatari per il periodo indicato nel comma precedente, gli accomandanti nominano, per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, un amministratore provvisorio), ma si determina una causa di scioglimento della società, per impossibilità di funzionamento, tenendo conto che il potere di amministrazione è riservato esclusivamente al socio accomandatario.

Fonte giurisprudenza delle imprese

 

 

 

 

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