Diritto penale, bancario, sequestro preventivo penale e pegno irregolare concesso a garanzia di una contestuale anticipazione bancaria, Corte di Cassazione, III Sez. pen., sent. n. 2417 del 22/01/2018

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Diritto penale, bancario, sequestro preventivo penale e pegno irregolare concesso a garanzia di una contestuale anticipazione bancaria, Corte di Cassazione, III Sez. pen., sent. n. 2417 del 22/01/2018

Linee essenziali delle argomentazioni della Suprema Corte di Cassazione

Ricorso avverso l’ordinanza del 27-10-2016 del Tribunale di Vicenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 30 gennaio 2013, il G.I.P. del Tribunale di Bassano del Grappa, nell’ambito di una complessa indagine relativa a reati tributari, disponeva il sequestro preventivo sui beni dell’indagato …. sino alla concorrenza dell’importo di € 8.680.051,49; tra i beni sequestrati, vi erano in particolare anche quelli che la filiale n. … dell’allora Banca ….. di ….. aveva ricevuto in pegno, mediante i contratti dell’11 e del 31 maggio 2010 da … a garanzia di un mutuo di € 915.000,00 erogato nel giugno 2010, ivi compreso il saldo attivo del conto corrente n. ….., pari a € 12.098,01. Dopo la condanna di primo grado di …., avvenuta il 14 luglio 2014, con cui veniva ordinata la confisca dei beni sequestrati, tra i quali anche il saldo attivo del conto corrente sopra menzionato, la Banca…… di …. chiedeva al Tribunale il dissequestro del rapporto di conto corrente oggetto di pegno. A seguito del rigetto dell’istanza, la banca proponeva appello al Tribunale del Riesame di Vicenza che, con ordinanza del 21 ottobre 2014, dichiarava inammissibile il gravame, riconoscendo una carenza di legittimazione attiva in capo alla Banca ….. di ….., che proponeva ricorso per cassazione.

2. Con sentenza emessa in data 10 giugno 2015, la Corte annullava l’ordinanza impugnata limitatamente al solo sequestro del conto corrente n. …., con conseguente rinvio al Tribunale di Vicenza per un nuovo esame. Osservava in particolare la Corte che, mentre era ravvisabile un difetto di legittimazione della banca ricorrente per i diritti di credito assistiti da diritti reali di garanzia, per i quali la tutela era demandata alla fase esecutiva, la situazione era invece diversa per il saldo attivo del conto corrente n. …., rientrando quest’ultimo nella categoria del pegno irregolare, nel quale, a differenza del pegno regolare, si verifica un vero e proprio trasferimento di proprietà delle cose attribuite in garanzia, concernendo peraltro l’obbligazione restitutoria gravante sul creditore il tantundem di quanto ricevuto in garanzia e non, come avviene nel pegno regolare, la medesima res avuta temporaneamente in detenzione; rispetto ai beni costituiti in pegno irregolare, veniva quindi riconosciuta la legittimazione della ricorrente, quale persona giuridica cui le cose erano state sequestrate.

3. Il Tribunale del Riesame di Vicenza, quale giudice del rinvio, con ordinanza del 15 dicembre 2015, pur riconoscendo la legittimazione ad agire della Banca ….. di ……., tuttavia, nell’esaminare la titolarità sostanziale del diritto controverso, escludeva la natura di pegno irregolare della garanzia costituita dall’imputato….. a favore della banca ricorrente, evidenziando che tale garanzia andava ricondotta nella categoria del pegno regolare, non essendovi stata la traslazione della proprietà dei beni dati in garanzia e sequestrati, essendo questi rimasti nella disponibilità del debitore.

Avverso questo provvedimento, veniva proposto altro ricorso per cassazione.

4. Con sentenza del 24 maggio 2016, la Quarta Sezione Penale della Corte annullava l’ordinanza impugnata, con nuovo rinvio al Tribunale di Vicenza, osservando che il giudice cautelare avrebbe dovuto approfondire quale fosse l’effettivo potere che la banca può esercitare sul denaro depositato sul conto corrente, alla luce della previa qualificazione del rapporto di pegno, da compiere tenendo presenti i principi di diritto posti dal giudice di legittimità.

5. Con ordinanza del 28 ottobre 2016, il Tribunale del Riesame di Vicenza, in sede di secondo rinvio, rigettava ancora una volta l’appello della banca ricorrente, ribadendo che il denaro esistente sul rapporto di conto corrente prima richiamato, collegato al conto titoli, era vincolato a garanzia dei crediti della Banca in forza di pegno regolare, venendo qualificata in tal senso la volontà delle parti; dall’esame del documento di sintesi del contratto di conto corrente bancario n. ….., il Tribunale desumeva infatti che le parti non avessero inteso attribuire alla banca il potere di soddisfarsi direttamente sul denaro presente sul predetto conto, essendo stato previsto dall’art. 5 il diritto della banca di valersi, nelle ipotesi di cui all’art. 1186 cod. civ. o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del correntista, della compensazione volontaria, istituto questo il cui meccanismo sarebbe incompatibile con la natura giuridica del pegno irregolare, in forza del quale invece le somme di denaro o i titoli depositati presso il creditore diventano di proprietà di quest’ultimo, avendo cioè il creditore il diritto di soddisfarsi direttamente sulla cosa e non secondo il meccanismo degli art. 2796-2798 cod. civ., che postula invece l’altruità delle cose ricevute in pegno.

6. Per l’annullamento di quest’ultima ordinanza del Tribunale di Vicenza, la banca ricorrente, tramite il suo difensore, ha proposto nuovamente ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione.

6.1. Con il primo motivo, viene lamentata la violazione di legge penale, con riferimento all’art. 125 comma 3 cod. proc. pen. per totale mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, non comprendendosi quale dovrebbe essere l’operazione contabile che, a differenza dalla compensazione, dovrebbe consentire alla banca di fare proprio il saldo attivo di un qualsiasi conto corrente bancario, per cui sul punto la motivazione oltre che apparente viene ritenuta contraddittoria, nella misura in cui viene prima affermato che la compensazione negherebbe la irregolarità del pegno, per essere poi puntualizzato che il pegno regolare sarebbe stato irregolare se al posto della compensazione la Banca fosse ricorsa ad altra operazione contabile, che tuttavia non potrebbe che essere la stessa compensazione, non avendo sul punto il Tribunale fornito alcun chiarimento circa la natura dell’operazione contabile alternativa.

6.2. Con il secondo motivo, la banca ricorrente si duole della violazione di legge in relazione agli art. 321 comma 2, 322 ter comma 1 cod. proc. pen. e 1846 e 1851 cod. civ., evidenziando che il pegno concesso a garanzia di una contestuale anticipazione (cioè il mutuo di € 915.000,00) è irregolare di per sé, a prescindere dal meccanismo di appropriazione della res pegnata, potendosi discutere della natura regolare o irregolare del pegno solo nel caso di titoli, distinguendosi a seconda che tali titoli siano stati o meno individuati, ovvero che alla banca sia stata concessa o meno la facoltà di disporne, mentre il pegno di somme di denaro concesso a garanzia di anticipazioni determina di per sé la possibilità/necessità, per la banca finanziatrice, di restituire solo la somma che eccede l’ammontare dei crediti garantiti, restituzione da escludere nel caso di specie, essendo il saldo passivo del mutuo (- € 745.260,54) di molto superiore al saldo attivo del conto di € 12.098,01; né, aggiunge la difesa, il pegno di una somma di denaro, di per sé irregolare, diviene regolare in conseguenza del ricorso, concordato tra le parti, al meccanismo della compensazione quale strumento di attuazione del pegno, posto che tale istituto è esattamente ciò che consente quell’automatismo di tutela che si sostituisce alla ordinaria procedura di realizzazione del pegno e che costituisce il connotato tipico del pegno irregolare. La ricorrente quindi, rimarcata la buona fede dell’istituto bancario (il pegno irregolare del saldo attivo, contestuale all’erogazione del mutuo, risaliva al 2010, ovvero a circa tre anni prima dell’attuazione del provvedimenti di sequestro), chiedeva, oltre all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale di Vicenza, la revoca in parte qua del provvedimento di sequestro per equivalente del 30.01.2013 e la restituzione del solo saldo attivo del conto corrente n. …….

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2.La questione oggetto di questo ulteriore ricorso, che fa seguito ad altri due di contenuto analogo, è stata già ampiamente affrontata da questa Corte con la sentenza n. 42464 del 10 giugno 2015, con la quale (pag. 8 ss.), in accoglimento del quinto motivo ricorso, era stato censurata la prima decisione del Tribunale di Vicenza del 21 ottobre 2014, per non aver considerato che il saldo attivo del conto corrente n. …. rientrava nella categoria del pegno irregolare, che attribuisce alla banca il diritto di proprietà su tale somma; con la pronuncia del 2015, da intendersi in questa sede interamente richiamata, questa Corte aveva già evidenziato che il pegno irregolare (art. 1851 cod. civ.) in tema di anticipazione bancaria risponde a uno schema negoziale di portata generale ed è accomunabile al pegno cd. regolare (art. 2784 cod. civ. e ss.), sia per il profilo strutturale della natura reale del contratto, sia per il profilo funzionale della condivisa causa di garanzia, con la peculiarità di essere connotato da una sua specificità di contenuto ed effetti. L’effetto reale che nel pegno regolare si esaurisce nella creazione di uno ius in re aliena opponibile erga omnes assume infatti nel pegno irregolare la più ampia valenza di un vero e proprio trasferimento di proprietà delle cose attribuite in garanzia, con l’ulteriore differenza che l’obbligazione restitutoria gravante sul creditore concerne il tantundem di quanto ricevuto in garanzia, mentre nel pegno regolare ha ad oggetto la medesima res avuta temporaneamente in detenzione.

Il pegno irregolare è stato dunque definito come il contratto con cui il garante consegna e attribuisce in proprietà al creditore denaro o beni aventi un prezzo corrente di mercato, e perciò reputati fungibili con il denaro, dei quali l’accipiens deve restituire il tantundem solo se e quando interviene l’adempimento dell’obbligazione garantita, altrimenti l’obbligazione restitutoria attiene all’eventuale eccedenza del valore dei beni trasferiti in proprietà rispetto al valore della prestazione garantita rimasta inadempiuta, con la conseguenza che il contratto di pegno irregolare non elimina il diritto di pretendere l’adempimento, ma piuttosto esaurisce in limine l’interesse del creditore a percorrere la via dell’esecuzione forzata, essendo anticipato con lo strumento negoziale l’effetto finale della tutela processuale; dal tale premessa la Corte, con la richiamata sentenza n. 42464 del 10 giugno 2015, ha quindi tratto la conclusione che il sequestro penale presso il creditore di beni costituiti dall’indagato-debitore in pegno irregolare vincola a garanzia degli interessi perseguiti con la misura cautelare reale beni non più di proprietà del costituente, non potendo d’altra parte il sequestro presso terzi avere oggetto crediti puramente eventuali.

In conclusione di tale ragionamento, rispetto al saldo attivo del conto corrente n. …., veniva ritenuta sussistente la legittimazione all’impugnativa della banca ricorrente quale persona giuridica cui le cose erano state sequestrate.

3.0rbene, nonostante le esplicite indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte, le due successive ordinanze del Tribunale di Vicenza hanno continuato a sostenere, in modo non condivisibile, la tesi della natura regolare del pegno. In particolare, l’ordinanza del 15 dicembre 2015, già annullata da questa Corte con la sentenza n. 34542 del 24 maggio 2016, non ha considerato che la legittimazione della banca all’impugnativa del sequestro è scaturita proprio dalla affermazione del carattere irregolare del pegno in relazione al quale l’istituto di credito poteva rivendicare la proprietà della somma di denaro; viceversa, in maniera contraddittoria, l’ordinanza del Tribunale vicentino, pur prendendo atto della legittimazione della banca affermata dalla Corte, ha ribadito la natura regolare del pegno, in tal modo disconoscendo il presupposto fattuale e giuridico che aveva indotto la Corte a ritenere la legittimazione della banca ricorrente.

Le argomentazioni utilizzate dal Tribunale per superare l’affermazione della natura irregolare del pegno si sono rivelate non pertinenti non solo nella prima ordinanza in sede di rinvio del 15 dicembre 2015, ma anche, per quanto in questa sede rileva, nell’ordinanza del 27 ottobre 2016 oggetto di ricorso.

Ed invero con quest’ultimo provvedimento il Tribunale del Riesame ha escluso la configurabilità del pegno irregolare alla luce del richiamo dell’art. 5 del contratto di conto corrente all’istituto della compensazione volontaria, istituto ritenuto dai giudici cautelari incompatibile con la struttura del pegno irregolare in base all’assunto secondo cui nel pegno irregolare le somme dì denaro diventano di proprietà del creditore, che avrebbe quindi diritto di soddisfarsi direttamente sulla cosa, per effetto di un’operazione contabile estranea alla compensazione. Tale affermazione non risulta tuttavia corretta, avendo la giurisprudenza di questa Corte precisato sul punto (Sez. 1 civ., n. 18597 del 2 febbraio 2011) che, al contrario, la compensazione opera nel pegno irregolare come modalità tipica di esercizio della prelazione, per cui si è anzi sostenuto che è proprio la possibilità di ricorrere a tale istituto che differenzia il pegno regolare da quello irregolare, come conseguenza del fatto che, con la pattuizione del pegno irregolare, viene attribuito all’istituto bancario il potere di disporre della somma conferita.

In tal senso, ai fini di un più corretto inquadramento giuridico del rapporto bancario, sarebbe stato utile, come opportunamente osservato dal Procuratore generale, il richiamo non tanto all’allegato 9 della produzione difensiva, relativo al contratto di conto corrente, ma piuttosto all’allegato 7, cioè all’atto di costituzione del pegno, il cui art. 3 prevede che, in caso di rimborso dei titoli totale o parziale, il pegno si trasferisce sulle somme incassate e necessariamente confluite nel conto corrente n. ….. collegato al deposito titoli.

4. In definitiva, le doglianze difensive devono ritenersi fondate, risultando contraddittorie e carenti le motivazioni con cui il Tribunale di Vicenza, nelle tre decisioni relative a questa specifica questione (e in particolare nell’ultima oggetto del presente ricorso) ha inteso superare la qualificazione come pegno irregolare del conto corrente n. ….., operata dalla prima sentenza di questa Corte del 10 giugno 2015, le cui argomentazioni devono ritenersi ancora valide, essendo stata fatta discendere la legittimazione della banca all’impugnativa del sequestro proprio dal preliminare riconoscimento del carattere irregolare del pegno, per cui, non essendo stata adeguatamente superata nelle due successive decisioni di merito, tale qualificazione giuridica può ritenersi ormai pacificamente acquisita. Alla luce di tali considerazioni, anche l’ordinanza impugnata deve essere quindi annullata, con ulteriore rinvio per nuovo esame al Tribunale di Vicenza, ai fini dell’adozione dei provvedimenti restitutori sollecitati dalla banca ricorrente.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Vicenza.

Fonte Suprema Corte di Cassazione

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