Credito documentario, NUU della CCI, clausole d’uso e non usi giuridici o normativi, giurisprudenza di legittimità e regole uniformi

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Credito documentario, NUU della CCI, clausole d’uso e non usi giuridici o normativi, giurisprudenza di legittimità e regole uniformi

Credito documentario

Il credito documentario è l’impegno autonomo e irrevocabile emesso da una banca emittente a favore del beneficiario (beneficiary) a onorare il credito dietro presentazione di documenti conformi.

Presentazione conforme significa documenti redatti in conformità alle prescrizioni del credito documentario e in conformità alle NUU pubblicazione ICC 600.

L’istituto del credito documentario, detto anche lettera di credito, non ha una specifica disciplina nella maggior parte degli ordinamenti giuridici.

Nel nostro ordinamento vi è una sintetica disposizione nell’art 1530 cc che non contiene una vera e propria disciplina e neanche delinea l’operazione.

La base dell’istituto è rappresentata da un complesso normativo composto dalle associazioni dei soggetti di diritto interessati all’utilizzazione di questo strumento, poi razionalizzato dalla Camera di Commercio Internazionale, periodicamente aggiornate con l’ultima revisione in vigore dal 1 luglio 2007, Norme e usi uniformi relativi ai crediti documentari, pubblicazione N. 600 della CCI.

NUU 600

Le NUU della CCI (pubbl UCP 600), in vigore dal 1 luglio 2007, e della Prassi bancaria Internazionale Uniforme (pubbl ISBP 745), in vigore dal 1 luglio 2013, hanno modificato sostanzialmente le precedenti pubblicazioni UCP 500 e ISBP 645.

Non essendo questa la sede per un esame approfondito di ogni singola norma, in queste brevi annotazioni sono tracciate le linee essenziali dell’art 14, criteri generali per l’esame dei documenti.

L’art 14 Nuu 600, criteri generali per l’esame dei documenti, ex articoli 13 a parziale, 21, 22, 37 c, 43 a, della pubblicazione ICC 500, riflette varie norme della precedente pubblicazione e ribadisce con chiarezza che il giudizio sulla conformità di presentazione si deve fondare, nei cinque giorni bancari successivi alla presentazione, esclusivamente sui documenti presentati e richiesti dal credito.

E’ stato puntualizzato dalle nuove disposizioni che non è indispensabile che i dati in un documento siano identici ai dati da un’altra parte presenti nel documento stesso, in ogni altro documento prescritto dal credito o nel credito stesso, solamente se con essi non siano discordanti.

Resta ancora dibattuto, in dottrina, nella pratica commerciale e nella giurisprudenza di merito, il grado di diligenza e quindi la qualità e la quantità dell’attività svolta dalla banca nell’esecuzione del mandato ricevuto dall’ordinante.

Le NUU 600 normativamente nel loro complesso hanno superato le criticità sul punto. Difatti, esse ridefiniscono l’interesse dell’ordinante al perfezionamento dell’operazione commerciale per il mezzo del pagamento tramite banca tranne che i documenti in concreto presentati abbiano dati in conflitto tra loro. E’ mutato il ruolo della banca che da un ruolo e una posizione neutrale passa al ruolo di soggetto di qualificata professionalità che ha la funzione di supportare la conclusione dell’operazione commerciale con l’esecuzione del pagamento; sono delineate a carico delle banche condotte finalizzate alla collaborazione con la controparte per la realizzazione dei rispettivi interessi come voluti dalle stesse Nuu. Si prescrive che il rifiuto del pagamento è ammissibile solo se il contenuto complessivo dei documenti presentati possa giustificare l’incertezza sulla mancata corrispondenza delle merci spedite con quelle previste nel credito documentario, con piena e combinata applicazione dell’art 16, lett b, Nuu 600, ossia di un’attività ulteriore di accertamento che la banca esplica contattando l’ordinante per verificare se sia disposto a rinunciare ad avvalersi delle discordanze riscontrate.

Giurisprudenza di legittimità

La Suprema Corte di Cassazione, nell’esame delle precedenti NUU, ha ribadito alcuni principi, pronunciandosi sulla contestazione di insufficiente controllo di conformità dei documenti. Con la sent. 31.05.2016 n.11263 ha consolidato l’orientamento giurisprudenziale sostenuto sin dal 1997 con la sent 7388, che segue le precedenti conformi 1130 del 1979, 693 del 1982, 3992 del 1983, 1842 del 1986.

La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che le norme e gli usi uniformi relativi ai crediti documentari non sono usi giuridici e normativi, ma costituiscono clausole d’uso, integrative della volontà negoziale dei contraenti ai sensi dell’art 1340 cc e sono dirette a regolare in maniera uniforme le operazioni di apertura di credito documentario.

La Cassazione nel suo consolidato orientamento giurisprudenziale ha escluso un’ applicazione rigida del c.d formalismo del credito documentario relativamente all’attività di controllo della corrispondenza dei documenti alle condizioni di credito stesso svolto dalla banca mandataria, osservando come l’esecuzione del mandato, sebbene sia vincolata alle forme, debba tradursi in un accertamento intelligente e non automatico della corrispondenza formale tra titolo e documenti, da svolgere secondo le conoscenze normali, secondo il criterio della comune esperienza; ed il criterio della ragionevolezza che deve guidare l’attività di controllo documentale della banca verso il giudizio finale di conformità o discordanza, se, da un lato, non deve limitarsi ad una verifica estrinseca e letterale dei documenti con il rischio di pervenire ad un giudizio di discordanza documentale per errori immediatamente evidenti e non incidenti sul rispetto sostanziale delle condizioni del credito, parimenti, non deve, dall’altro, esorbitare in un vero e proprio sindacato sulla corrispondenza del contenuto degli stessi alle condizioni del credito.

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