Contratto di vendita, garanzia dai vizi o di buon funzionamento della cosa venduta, ATP ante causam, Corte di Cassazione, II Sez. civ., sent. n. 58 del 04/01/2018

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Contratto di vendita, garanzia dai vizi o di buon funzionamento della cosa venduta, ATP ante causam, Corte di Cassazione, II Sez. civ., sent. n. 58 del 04/01/2018

Linee essenziali delle argomentazioni della Suprema Corte di Cassazione

….

– ricorrente –

contro

….. e …..

nonchè contro …

intimato

avverso la sentenza n. 3659/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 15/11/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2017 dal Consigliere ….; udito il P.M… che ha concluso per l’accoglimento del 2 ° motivo, rigetto dei restanti motivi del ricorso; udito l’Avvocato…., difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; udito l’Avvocato….., difensore della …, che si riporta agli atti depositati.
– controricorrenti –

Esposizione del fatto

Con citazione del 9 gennaio 2006……, all’esito di procedimento per ATP ante causam, conveniva innanzi al Tribunale di Milano la……, e,…….e… Leasing spa, per sentir accertare :-  che il telaio, oggetto della locazione finanziaria stipulata dall’attore con …. Leasing il 18 novembre 2003, era affetto da vizi e difetti di funzionamento; –  che le convenute ….. non erano state in grado di ovviare al vizio denunciato, nonostante si fossero all’uopo obbligate, assumendo la garanzia per vizi e buon funzionamento; conseguentemente chiedeva la condanna delle convenute in solido alla sostituzione del mezzo, o, in subordine, alla riduzione del relativo prezzo, oltre al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Milano condannava in solido….. a pagare al Lamonaca la somma di…. euro a titolo di risarcimento dei danni, nonché alla restituzione in favore di …. Leasing della quota in eccesso sul valore del bene, di…. euro, oltre ad interessi, e disponeva che tale importo fosse versato al …..

La Corte d’Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava tutte le domanda del…..

La Corte territoriale, in particolare, accoglieva l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della…….e della …. spa, rilevando che nessun rapporto contrattuale era intercorso tra tali parti ed il signor …; escludeva, in conseguenza di ciò, che all’attore spettasse alcuna azione di garanzia nei confronti delle medesime ed inoltre che sussistessero i presupposti per l’applicabilità delle disposizioni di cui al Dpr 244/1988, non possedendo, né la… , né la …Milano, la qualifica di produttore del mezzo, e non essendo stato dedotto in causa alcuno dei danni previsti dall’art.11 del decreto citato.

Rilevava altresí la decadenza del …dalla garanzia nei confronti di …, non avendo egli dimostrato di aver effettuato la denuncia, entro otto giorni dalla scoperta dei vizi, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 1495 c.c.

Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso….., affidandosi a sei motivi.

…. Milano e… Italia, nonchè… spa resistono con controricorso, mentre… Leasing non ha svolto, nel presente giudizio, attività difensiva.

Il ricorrente ha altresì deposito, in prossimità dell’odierna udienza, memorie illustrative ex art. 378 cpc.

Considerato in diritto

Con il primo motivo di ricorso il… denuncia la violazione di norme di diritto, in relazione alla distinzione tra garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c. e garanzia per vizi ex art. 1490 ai sensi dell’ art.360 n.3) cpc, lamentando che la Corte abbia erroneamente affermato la tardività della denuncia per vizi, nonostante l’esistenza non solo del malfunzionamento, ma anche del vizio occulto. Il motivo è inammissibile per difetto di decisività, in quanto non coglie la ratio della pronuncia impugnata.

Non risulta infatti indicata, né è comunque desumibile dal contenuto del motivo, la rilevanza dell’asserita distinzione tra le due diverse forme di garanzia, a fronte dell’accertamento di merito della sentenza impugnata, della tardività della denuncia, sussistendo la prova della scoperta dei vizi da parte del compratore in data ben anteriore alla denuncia stessa.

Il secondo motivo censura la statuizione della sentenza impugnata che ha affermato la carenza di legittimazione passiva di ….. Milano e ….Italia spa, in relazione all’art. 360 n.3) cpc, deducendo che, rilevato il difetto di legittimatio ad causam, la Corte territoriale avrebbe dovuto dar luogo ad una pronuncia in rito e non anche accertare, nel merito, l’infondatezza della domanda.

Il motivo non ha pregio. La Corte ha infatti accertato il difetto di legittimazione passiva di ….. Italia e …. Milano, in quanto le stesse non avevano alcun rapporto contrattuale con l’odierno ricorrente, ed ha accolto la relativa eccezione, sollevata da entrambe le parti.

In presenza di specifica e tempestiva eccezione dei convenuti, non ha dunque alcuna rilevanza la distinzione tra difetto di legittimatio ad causam, rilevabile d’ufficio e fondata sulla stessa formulazione della domanda attorea, e mancanza di effettiva titolarità del rapporto controverso, situazione che, secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbe invece ravvisabile nel caso di specie.

In ogni caso, è ravvisabile carenza d’interesse a far valere tale questione, di astratta riconducibilità all’una o all’altra delle pronunce, in presenza dell’accertamento della Corte territoriale, della mancanza di un rapporto contrattuale diretto tra l’odierno ricorrente e… Milano e… Italia.

Il terzo motivo, che si articola in due doglianze, denuncia, da un lato, l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla circostanza che la … Milano aveva svolto reiteratamente interventi di manutenzione sul mezzo del ricorrente, e dall’altro deduce che da tali interventi sarebbe sorto un vero e proprio rapporto contrattuale, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso.

Le doglianze, che, in quanto connesse, vanno unitariamente esaminate, sono destituite di fondamento. Va anzitutto rilevato che la Corte territoriale ha specificamente preso in esame il fatto che la …Milano aveva reiteratamente svolto interventi di manutenzione sul mezzo del…, onde non è ravvisabile l’omesso esame lamentato dal ricorrente.

La Corte ha peraltro escluso, con valutazione di merito non sindacabile nel presente giudizio, che il….. abbia provato, o allegato, che l’esecuzione dei lavori avesse determinato, o aggravato i difetti per cui è causa, ed ha affermato che l’esecuzione di un’attività di riparazione non costituisce fatto costitutivo della tipica garanzia del venditore.

Tale statuizione è conforme a diritto. Non può infatti ritenersi che la garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c., possa discendere solo dagli “usi”, secondo quanto affermato dal ricorrente.

Né appare condivisibile l’ulteriore prospettazione del…., il quale fa discendere la responsabilità di… Milano dall’autonomo rapporto contrattuale, sorto a seguito della presa in consegna del veicolo al fine di eseguirvi attività di manutezione.

Considerato che la domanda dell’odierno ricorrente ha ad oggetto la garanzia per l’esistenza di vizi della cosa venduta, le successive prestazioni di manutenzione, effettuate da un soggetto diverso dal venditore, non sono idonee a far sorgere a carico di quest’ultimo una obbligazione tipica del venditore, quale l’obbligazione di garanzia dai vizi ( o di buon funzionamento) della cosa venduta.

Ben diversi sono i presupposti ed il contenuto della diversa forma di responsabilità per inadempimento al contratto d’opera, avente ad oggetto l’esecuzione di interventi di riparazione sul bene, che non risulta peraltro azionata nel presente giudizio.

Il quarto motivo denuncia la violazione di norme di diritto, in relazione al principio della legittimazione passiva, ex artt. 113 e 360 n.3) cpc, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo, avuto riguardo alla responsabilità ” da contatto sociale” a carico della …Italia, cui il ricorrente si era rivolto, chiedendo l’eliminazione delle anomalie.

Pure tali doglianze non hanno pregio. Quanto alla violazione dei principi in materia di difetto di legittimazione passiva, deve ribadirsi quanto già evidenziato in relazione al primo motivo di ricorso, dovendo ritenersi l’ inammissibilità della censura, per difetto di rilevanza. Del pari infondata l’ulteriore doglianza ex art. 360 n.5) cpc.

La Corte territoriale ha infatti specificamente preso in esame e valutato la posizione di… Italia e, con apprezzamento adeguato, ha ritenuto che non era sorto alcun rapporto contrattuale con l’odierno ricorrente. In relazione alla configurabilità di una responsabilità da “contatto sociale” a carico di…. Italia, deve invece affermarsi la novità della questione, sulla quale non risulta alcuna statuizione dell’impugnata sentenza.

Il quinto motivo denuncia la nullità della sentenza per motivazione non congrua ex art. 360 n.4) cpc, e violazione di norme di legge, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, censurando la statuizione della sentenza impugnata che ha affermato la tardività della denuncia effettuata alla venditrice…, facendo risalire la conoscenza dei vizi già al momento in cui il… si rivolse a…. Milano per la loro eliminazione.

Secondo la prospettazione del ricorrente, egli, da un lato denunciò il malfunzionamento del veicolo alla venditrice…. già con lettera del 21.4.2004, dall’altro ebbe piena consapevolezza dei vizi solo all’esito del deposito della relazione di Accertamento tecnico preventivo.

Il motivo è destituito di fondamento. Quanto al primo rilievo, si osserva che la lettera allegata al ricorso dell’odierno ricorrente non può qualificarsi come denuncia dei vizi oggetto del presente giudizio, trattandosi di difformità ed anomalie di tutt’altra natura.

Del pari infondata l’ulteriore prospettazione, secondo cui l’odierno ricorrente avrebbe acquisito solo con l’accertamento tecnico preventivo un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale.

La Corte territoriale ha infatti accertato che l’oggettiva consapevolezza dei difetti risultava dal contenuto delle molteplici denunce effettuate dal signor… e dai relativi ordini di lavoro; dall’esame di tali elementi, con valutazione di merito adeguatamente motivata, il giudice di appello ha tratto la conclusione che il…, già pochi giorni dopo la consegna del veicolo, aveva avuto la “chiara e reiterata percezione del vizio”, facendone peraltro denuncia alla concessionaria, estranea rispetto all’obbligazione di garanzia.

La Corte, nell’attività di interpretazione degli atti difensivi demandata al giudice di merito, ha inoltre rilevato che dallo stesso tenore letterale del ricorso per Atp risulta che il… aveva acquisito una chiara conoscenza dei vizi, onde la richiesta di Atp era soltanto finalizzata ad accertare la causa del vizio segnalato.

Orbene, a fronte di tale accertamento, l’odierno ricorrente si limita a dedurre, genericamente, di aver acquisito la piena consapevolezza dei vizi e difetti di funzionamento solo all’esito dell’Atp, ma non deduce alcuno specifico elemento, anche avuto riguardo al contenuto del ricorso o della relazione dell’Atp, che confermi la sua allegazione, secondo cui raggiunse la piena conoscenza dei vizi solo con il deposito della relazione di Atp.

Il sesto motivo denuncia la violazione dell’art. 360 n.3) cpc, in relazione alla statuizione della Corte d’appello che ha statuito l’inammissibilità delle istanze istruttorie, in quanto genericamente proposte con mero richiamo a quelle già formulate in atti.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Conviene premettere che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico (Cass. 18222/2004).

Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a censurare la pronuncia di inammissibilità, senza fornire alcun elemento che contrastasse tale valutazione del giudice di merito, ed in particolare omettendo di riportare la modalità di deduzione della prova testimoniale.

Orbene, la parte che, in sede di ricorso per cassazione, addebiti a vizio della sentenza impugnata la mancata ammissione di prove testimoniali richieste nel giudizio di merito, ha l’onere, a pena di inammissibilità, se non di trascrivere nell’atto di impugnazione i relativi capitoli, almeno di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che formavano oggetto della disattesa istanza istruttoria, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente.

Esso quindi, deve contenere in sè tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità sia la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e quindi, di apprezzare la rilevanza del mancato espletamento del mezzo istruttorio ai fini della decisione della controversia, sia di verificare la correttezza e sufficienza della motivazione della pronuncia impugnata, – nel caso di specie genericità della formulazione dei capitoli – che la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass.13556/2006; 17915/2010).

Il ricorso va dunque respinto ed il ricorrente va condannato alla refusione delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.

La Corte rigetta il ricorso.

Fonte Suprema Corte di Cassazione

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