Bancario e Finanziario, Mercati Obbligazionari Italiani, ExtraMOT e l’art.100 bis del TUF, ExtraMOT accessibile anche a Investitori non Professionali

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Bancario e Finanziario, Mercati Obbligazionari Italiani, ExtraMOT e l’art.100 bis del TUF, ExtraMOT accessibile anche a Investitori non Professionali

ExtraMOT e l’art.100 bis del TUF

Come specificato nel regolamento del mercato  (cfr avviso n. 17792 del 3 dicembre 2009), ExtraMOT è e le vendite effettuate in tale mercato non sono soggette all’applicazione dell’articolo 100-bis, commi 2 e 3 del Testo Unico della Finanza (“TUF”).

L’Art. 100-bis, ai commi 2 e 3 del TUF ha infatti configurato come un’ipotesi di offerta al pubblico il caso in cui prodotti finanziari che abbiano costituito oggetto in Italia o all’ estero di un collocamento riservato a investitori qualificati siano nei dodici mesi successivi sistematicamente rivenduti a investitori non qualificati a condizione che non sia stato pubblicato un prospetto.

Laddove invece si sia in presenza di un prospetto (comma 3), il contratto è valido e la responsabilità dei soggetti abilitati presso i quali è stata effettuata la rivendita è esclusa.

E’ inoltre espressamente prevista la non applicabilità dell’articolo 100-bis con riferimento alla rivendita di titoli di debito emessi da Stati membri dell’OCSE con rating investment grade.

L’applicabilità dell’articolo 100-bis è pertanto esclusa nel caso di rivendita sistematica a investitori non qualificati:

effettuata a seguito della pubblicazione di un prospetto;
con riferimento a titoli di debito di Stati OCSE.
Nel dicembre 2008 la Consob ha espressamente escluso l’applicabilità dell’articolo 100-bis, commi 2 e 3 alle offerte di vendite effettuate nei sistemi multilaterali di negoziazione aventi ad oggetto strumenti finanziari, emessi da soggetti italiani o esteri ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di un altro paese dell’ Unione Europea.

Questo nell’ambito del combinato disposto dell’ articolo 2, comma 6, al numero 1 e comma 7 dove è stato definitivamente chiarito che ai fini dell’esclusione dall’ambito di applicazione dell’articolo 100-bis rileva lo status di strumento finanziario ammesso alle negoziazioni in un mercato regolamentato a prescindere dalla pubblicazione di un prospetto che viene data per presupposta. Si ribadisce inoltre che l’articolo 100 bis, commi 2 e 3 non si applica agli strumenti di cui al comma 4 del medesimo articolo ossia i titoli di debito di stati OCSE.

Inoltre, nel disposto dell’articolo 2, commi 3 e 4 Consob ha escluso l’applicabilità dell’articolo 100-bis, commi 2 e 3 alle offerte di vendite effettuate nei sistemi multilaterali di negoziazione aventi ad oggetto strumenti per i quali venga messo a disposizione un documento di ammissione contenente le informazioni sufficienti affinché gli investitori possano pervenire ad un giudizio sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sulle prospettive dell’emittente, nonché sugli strumenti finanziari e sui relativi diritti e per i quali sussistano, per la durata delle negoziazioni, obblighi finalizzati a rendere accessibili al pubblico informazioni sufficienti a permettere agli investitori di pervenire a un giudizio sull’investimento.

Il documento di ammissione non è richiesto nei casi in cui l’offerta abbia ad oggetto strumenti finanziari per la cui offerta al pubblico sia stato pubblicato, non più di dodici mesi prima dell’ammissione alle negoziazioni nel sistema multilaterale, un prospetto redatto conformemente alle disposizioni comunitarie.

Il novero degli strumenti ammissibili alle negoziazioni sul mercato ExtraMOT, i requisiti di listing e gli obblighi informativi sono stati definiti nel rispetto delle fattispecie in cui l’articolo 100-bis commi 2 e 3 non è espressamente applicabile, pertanto il mercato è accessibile anche a investitori non professionali e alle vendite effettuate in tale mercato non si applica l’articolo 100-bis, commi 2 e 3 del Testo Unico della Finanza.

Fonte Borsa italiana

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