Codice dei contratti pubblici, Anac, Linee guida n. 8 del 10 ottobre 2017, in GURI del 23.10.2017, Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili, art. 63 o art. 125 per i settori speciali del d.lgs. 18.4.2016, n.50

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Codice dei contratti pubblici, Anac, Linee guida n. 8 del 10 ottobre 2017, in GURI del 23.10.2017, Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili, art. 63 o art. 125 per i settori speciali del d.lgs. 18.4.2016, n.50

Nei casi e nelle circostanze indicate dall’art 63 le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici con una procedura negoziata senza previa pubblicazione, fornendo adeguata motivazione nel primo atto della procedura della sussistenza dei relativi presupposti.
Le amministrazioni aggiudicatrici devono garantire la valutazione comparativa tra più offerte con la presenza minima di cinque operatori, se esistenti, e un’adeguata rotazione. Sono previste maggiori cautele e garanzie.
Nell’ipotesi dell’unico fornitore si ha la c.d condizione di beni e servizi infungibili e sia il legislatore Ce e sia il nazionale hanno previsto deroghe all’evidenza pubblica perchè dall’esito scontato e si è voluto evitare uno speco di risorse e di tempo.
Sull’accertamento dei presupposti per ricorrere legittimamente alla deroga de qua, le stazioni appaltanti possono tenere a mente la giurisprudenza comunitaria e nazionale.
L’accertamento dell’infungibilità del bene, per giurisprudenza costante della Corte di Giustizia Ce, per tutte, la sentenza 8 aprile 2008, causa C – 337/05, con le sentenze della Corte ivi citate, deve avvenire con interpretazione restrittiva delle deroghe e dei suoi presupposti giustificativi, e del Consiglio di Stato, sez III, 08.01.2013 n. 26: “la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara riveste carattere di eccezionalità rispetto all’obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, per cui la scelta di tale modalità richiede un particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente ed è onere dell’amministrazione committente dimostrarne l’effettiva esistenza”.

Fonti Curia, Giustizia Amministrativa e Anac

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