Proprietà Intellettuale, Marchi internazionali registrati, Preuso del marchio di fatto, Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, Sentenza n. 29574 del 24 dicembre 2020

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Proprietà Intellettuale, Marchi internazionali registrati, Preuso del marchio di fatto, Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, Sentenza n. 29574 del 24 dicembre 2020

Passim

Art. 14 cod.propr.ind.

Marchi internazionali registrati contenenti la denominazione geografica; preuso del marchio di fatto poi registrato; tutela del segno come indicazione geografica in forza di registrazioni efficaci in Italia; i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualita’ dei prodotti o servizi; domande di accertamento di atti di concorrenza sleale e di inadempimento di impegni contrattuali assunti; nullità per mancanza di novità dei tre marchi; pluralità di domande; citazione in riassunzione nel giudizio di rinvio.

La sentenza citata contrappone le mere contestazioni quali le controdeduzioni difensive alle eccezioni in senso stretto, senza considerare le eccezioni in senso lato, che pure ampliano il thema decidendum al fine di paralizzare l’accoglimento della domanda dell’attore, e riguarda comunque ex professo un caso in cui non era stata opposta dal convenuto una eccezione in senso lato ma una mera difesa.

Nella fattispecie la nuova questione e la circostanza su cui essa si basava erano state introdotte dalla convenuta con la comparsa difensiva, con la quale .. non si era limitata affatto a contestare nell’ambito dei medesimi fatti costitutivi la pretesa attorea, ma aveva introdotto in giudizio un fatto nuovo che radicava ragionevolmente l’esigenza di una reazione difensiva della parte attrice.

Il punto di diritto che contrappone le parti nella discussione attiene al fatto se una mera difesa o un’eccezione in senso lato, possa o no legittimare la proposizione della domanda contro- riconvenzionale.

Non può invece essere condivisa l’opinione espressa nelle conclusioni del Procuratore generale, che parrebbe subordinare l’ammissibilità della reconventio reconventionis alla formulazione da parte del convenuto di una vera e propria «domanda riconvenzionale», tenuto conto del contenuto letterale dell’art.183, comma 5, primo periodo, cod.proc.civ.

La questione della idoneità delle mere difese a radicare il diritto a proporre domanda contro-riconvenzionale non è tuttavia rilevante nel caso di specie perché … non aveva proposto una mera difesa nell’ambito dei fatti costitutivi allegati da controparte ma, avvalendosi del proprio potere assertivo, aveva ampliato il thema decidendum, introducendo un fatto nuovo, ossia l’avvenuta registrazione del marchio ….., al fine di bloccare la domanda di controparte.

Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, in relazione all’opzione difensiva del convenuto consistente nel contrapporre alla pretesa attorea fatti ai quali la legge attribuisce autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto sul quale la predetta pretesa si fonda, occorre distinguere il potere di allegazione da quello di rilevazione.

Fonte Suprema Corte di Cassazione

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