Proprietà Industriale, Marchi, Domanda di Registrazione, Diritti Anteriori, Somiglianza, Rischio di confusione, Attenzione media consumatore, Livello normale, Esclusione, sentenza della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’ Ufficio Italiano Brevetti e Marchi n. 50/16 del 04 luglio – 18 agosto 2016
Art. 12, comma 1, lett. D, CPI, Codice della proprietà industriale, (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
Registrazione come marchio d’impresa
Non sono nuovi, ai sensi dell’articolo 7, i segni che alla data del deposito della domanda
Richiamate Cass. 7488/2004 e 12860/2005
Linee essenziali della sentenza
Opposizione contro domanda di marchio depositata presso l’UIBM – diritti anteriori, marchi comunitari – Uibm rigetto opposizione, avverso il provvedimento, presentato ricorso alla Commissione dei ricorsi – esame, l’uno figurativo, l’altro complesso, composta da una parte figurativa e da una parte denominativa, somiglianza dei marchi molto relativa, conclusione che i marchi in conflitto presentano vaga somiglianza visiva, richiamate regole di esame affermate da Cass. 7488/2004 e 12860/2005, esame parcellizato per ciascuno di essi la cui forza distintiva è affidata ad uno di essi costituente il c.d cuore, protetto per la sua originalità.
Il marchio complesso, come è noto, si distingue da quello d’ insieme in cui si ha la mancanza di un elemento caratterizzante (il c.d cuore) essendo i vari elementi tutti singolarmente mancanti di individualità, ed essendo soltanto la combinazione cui tali elementi danno vita, ovvero appunto il loro insieme, che può avere, come viene percepito dal mercato, un valore distintivo più o meno accentuato.
Attenzione media consumatore, livello normale, esclusa sussistenza di ogni rischio di confusione tra i due marchi da parte del pubblico.
Ricorso respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Fonte D.G.L.C UIBM Ministero dello Sviluppo economico