Proprietà Industriale e Intellettuale, Concorrenza sleale confusoria e di Contraffazione del marchio registrato, Tribunale di Milano, Sezione Quattordicesima, Tribunale delle Imprese, Sentenza n. 2622 del 19 marzo 2021

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Proprietà Industriale e Intellettuale, Concorrenza sleale confusoria e di Contraffazione del marchio registrato, Tribunale di Milano, Sezione Quattordicesima, Tribunale delle Imprese, Sentenza n. 2622 del 19 marzo 2021

Art. 125 c.p.i

Passim

Attività di contraffazione di marchi e atti di concorrenza sleale confusoria, richiesta di inibizione di utilizzo dei segni distintivi, ordine di ritirare dal commercio e distruzione di tutti i prodotti da essi contraddistinti, fissazione di una penale, pubblicazione della sentenza, e domanda di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali.

Ai fini della liquidazione del danno, la norma che deve trovare applicazione è la disposizione di cui all’art. 125 c.p.i., la quale prevede che il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le previsioni degli art. 1223, 1226 e 1227, c.c., dovendosi tenere conto delle conseguenze economiche negative, compresi il mancato guadagno del titolare del diritto leso e i benefici realizzati dall’autore della violazione, ovvero, nei casi appropriati, anche di elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato per effetto della commessa violazione al medesimo titolare del diritto, precisando al comma 3, come forma alternativa al risarcimento, la restituzione degli utili realizzati dall’autore della stessa violazione.

Quantificazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c..

Utilizzo del criterio del giusto prezzo, il quale consente di determinare il lucro cessante in un importo non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

Nel caso in esame, tale royalty deve essere determinata equitativamente, in considerazione del vantaggio che altrimenti ne deriverebbe per il contraffattore nel vedersi assicurata una licenza “obbligatoria” senza sostenere i relativi costi e oneri.

In ordine al suo ammontare si ritiene congrua applicare una royalty determinata nella misura pari al 15% del fatturato, tenuto conto sia della rilevanza del marchio …., comprovato dal fatto che diversi operatori del settore avevano scelto di utilizzare tale segno per contraddistinguere i medesimi prodotti, sia di una maggiorazione dovuta alla illiceità della condotta delle convenute.

Il tribunale ritiene, inoltre, congruo riconoscere a titolo di danno morale la somma complessiva di € 8.000,00 da porsi solidalmente a carico delle parti convenute, tenuto conto dello svilimento che il marchio …. ha subito a causa dell’illecito utilizzo.

12 aprile 2021

Fonte Giurisprudenza delle Imprese

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