Garanzie personali, Lettere di patronage, Impegni di garanzia con banche, debiti contratti da società commerciali, società assicurativa, statuto della società, ammissibilità di singole garanzie, Corte di Cassazione Civile, Sez. 1, Ord. n. 384 del 10/01/2018

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Garanzie personali, Lettere di patronage, Impegni di garanzia con banche, debiti contratti da società commerciali, società assicurativa, statuto della società, ammissibilità di singole garanzie, Corte di Cassazione Civile, Sez. 1, Ord. n. 384 del 10/01/2018

Linee essenziali delle argomentazioni della Suprema Corte di Cassazione

avverso la sentenza n. 4562/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/11/2010

FATTO E DIRITTO

1.- La ……….. in liquidazione coatta amministrativa ricorre per cassazione nei confronti della s.p.a. ……Assicurazioni, svolgendo sei motivi avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Roma in data 8 novembre 2010.

Confermando per quanto qui rileva la sentenza dal Tribunale di Roma n. 20213/2005, la Corte territoriale ha ritenuto valide ed efficaci quattro lettere di patronage a suo tempo rilasciate da …… in favore di dati creditori bancari e per debiti contratti da talune società commerciali.

In conseguenza di ciò,……. Assicurazioni – che pure aveva sottoscritto gli impegni di garanzia (nella persona della …..Internazionale, s.p.a. di poi incorporata) – è stata ammessa al passivo della Procedura di liquidazione coatta per la quota del credito di regresso che è derivato dall’avere essa corrisposto delle somme ai beneficiari degli indicati impegni.

Nei confronti del ricorso resiste …..Assicurazioni, che ha depositato apposito controricorso. Quest’ultima ha pure depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.

3.- Il primo motivo, il terzo motivo e il quarto motivo vanno trattati in maniera congiunta, in ragione della sostanziale omogeneità tematica che li lega.

Tutti questi motivi di ricorso hanno, infatti, come loro presupposto di base la tesi per cui la prestazione di garanzie personali (come derivante, qui, dal rilascio di lettere di patronage) è – in quanto tale – atto estraneo all’attività propriamente svolta da una società assicurativa.

Il primo e il terzo motivo si soffermano poi, in particolare, sulla problematica della sorte dell’atto – estraneo allo svolgimento dell’attività assicurativa – sotto il profilo della normativa di legge che regola in modo specifico l’azione delle imprese autorizzate al relativo esercizio. Il quarto motivo affronta, dal canto suo, il medesimo profilo dall’angolo visuale della normativa di organizzazione dell’azione delle società di capitali.

In relazione a tali atti – ritenuti, appunto, come estranei all’attività assicurativa e/o estranei rispetto all’oggetto sociale in concreto delineato dallo statuto – il ricorrente deduce che gli stessi risultano affetti dal vizio di radicale nullità ex art. 1418 cod. civ.

E afferma che, di conseguenza, ….. Assicurazioni avrebbe dovuto non corrispondere nulla alle banche beneficiarie degli impegni di garanzia e che, in ogni caso, la stessa non dispone di alcun diritto di regresso per il recupero di quanto abbia pagato.

4.- Le Sezioni Unite di questa Corte si sono in tempi non lontani occupate – con immediato riferimento al profilo costituto dall’atto estraneo all’esercizio imprenditoriale di attività assicurativa – di una fattispecie omologa a quella che viene qui in esame.

La sentenza 30 dicembre 2011, n. 30174 ha rilevato, in proposito, che «il divieto imposto alle società assicuratrici di limitare il proprio oggetto sociale all’attività assicurativa ed a quelle connesse (art. 5 della legge 10 giugno 1978, n. 295, applicabile “ratione temporis”) non impedisce loro di compiere singoli atti non aventi natura assicurativa, purché ciò non si traduca in una sistematica attività implicante l’assunzione di un rischio imprenditoriale indipendente ed estremo rispetto a quello tipico dell’assicuratore».

In particolare, gli atti «implicanti l’assunzione di obblighi di garanzia … di per sé soli non connotano in alcun modo alcuna attività di impresa». «L’assunzione di garanzie per debiti di terzi potrebbe assumere i connotati di un’attività imprenditoriale extrassicurativa, qualora si esplicasse in modo sistematico e nei confronti di una platea indeterminata di soggetti, venendo ad assumere le sembianze di un’attività di tipo finanziario». Non già altrimenti. Non già, in specie, quando la prestazione di singole garanzie si ponga in termini «di connessione e di strumentalità» con l’attività propriamente svolta dall’impresa.

«Ne consegue che non incorre nel suddetto divieto la garanzia prestata da una società assicuratrice in favore di una società non assicuratrice controllata, in quanto atto strumentale alla conservazione del valore della partecipazione azionaria di cui la garante è titolare, e come tale volto a salvaguardare l’interesse del gruppo societario nel suo insieme».

All’insieme di questi principi si è conformata, nel prosieguo del tempo, pure la decisione di Cass., 7 ottobre 2015, n. 20107.

5.- Il Collegio ritiene di dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale così venuto a svilupparsi. Il Collegio pure ritiene che la regola sostanziale, che appena è stata riscontrata, valga anche in relazione al profilo societario che tale materia propone. Ché il ragionamento sopra riportato possiede una manifesta vocazione generale. Non sarebbe ragionevole, del resto, pensare che – assunta una data nozione di atto estraneo all’azione della società per il campo della regolamentazione dell’impresa di assicurazione – la stessa non venga a valere anche per il profilo della normativa organizzativa della società che tale attività di impresa svolge.

Nel caso di specie qui in esame, per di più, risulta – secondo quanto riscontrato dalla sentenza impugnata – che lo Statuto della s.p.a. ….. contempla in modo espresso la possibilità di compiere «tutte le operazioni, fideiussione comprese, inerenti alle finalità sociali e che ne facilitino il compimento» (il riferimento alla «fideiussione» costituendo, all’evidenza, una sineddoche).

6.- Il secondo motivo di ricorso assume che la Corte territoriale, se ha «correttamente individuato i singoli motivi di censura» relativi alla «validità ed efficacia degli obblighi derivanti dalle lettere di patronage», «non ha condotto un esame diretto e specifico sui motivi di gravame». La stessa si è piuttosto «attardata ad esaminare due decisioni della Corte di Appello di Milano … che la difesa della …. aveva allegato e sulla base delle quali la stessa …. si sarebbe indotta a transigere le obbligazioni assunte» con le dette lettere di patronage.

Il motivo non può essere accolto.

In realtà, la sentenza impugnata ha reso specifica ragione del rigetto delle singole censure mosse dall’attuale ricorrente. Anche utilizzando e riprendendo, per taluni aspetti, i rilievi compiuti dalle sentenze della Corte di Appello di Milano in relazione alla stessa fattispecie (e svolte con riguardo alle pretese svolte dalle banche beneficiarie delle garanzie nei confronti della …. Assicurazioni).

Così, in relazione alla censura secondo cui le lettere di patronage «non costituiscono titolo idoneo a far sorgere l’obbligo di garanzia», la sentenza ha riscontrato la varia tipologia di lettere correnti nell’operatività, pure rilevando che, peraltro, «non si dubita … che dalle lettere di patronage nascano comunque degli obblighi» (cfr. p. 7).

Decisamente ampia e articolata è, poi, la risposta che la Corte romana ha dato alle censure poi lievitate, nel presente giudizio di legittimità, nel primo e nel quarto motivo (cfr. p. 8 ss.).

9.- In conclusione, il ricorso va respinto.

Fonte Suprema Corte di Cassazione

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