Finanziario, MiFID II: obblighi informativi degli intermediari, Comunicazione Consob n. 0056318 dell’1-3-2018

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Finanziario, MiFID II: obblighi informativi degli intermediari, Comunicazione Consob n. 0056318 dell’1-3-2018

Recenti sviluppi normativi

In data 3 gennaio 2018 sono entrate in vigore le modifiche apportate al TUF dal d.lgs. n. 129 del 3 agosto 2017, con cui sono state recepite nel nostro ordinamento la Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II) e la Direttiva delegata (UE) 2017/593 (c.d. Direttiva delegata) e con cui è stata adeguata la normativa domestica al Regolamento (UE) n. 600/2014 (c.d. MiFIR).

Dalla medesima data trovano inoltre diretta applicazione negli Stati membri anche i Regolamenti delegati, recanti disposizioni che integrano e attuano nel dettaglio i principi e le previsioni contenute nelle fonti europee di rango primario, fra cui, in particolare, il Regolamento delegato (UE) 2017/565 (che “integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva”).

In data 20 febbraio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento recante la disciplina in materia di intermediari, adottato – a seguito di un processo di consultazione pubblica avviato il 6 luglio 2017 – con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018.

Contestualmente, è stato abrogato il Regolamento Intermediari previgente, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007.

La disciplina di riferimento è completata dalle misure di livello 3 adottate dall’ESMA[1].

Il quadro normativo delineatosi a seguito dell’adeguamento dell’ordinamento domestico alla disciplina europea di matrice MiFID II ha rilevanti impatti sugli obblighi degli intermediari.

In particolare, i mutamenti intervenuti richiedono interventi sulle politiche e sull’assetto procedurale, al fine di conformarsi ai mutamenti medesimi.

Al riguardo, ai sensi della delibera Consob n. 17297 del 28 aprile 2010, gli intermediari sono tenuti a inviare, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione (variamente denominata a seconda della natura dell’intermediario medesimo[2]), contenente una rappresentazione delle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori e dell’attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni o da banche (di seguito unitariamente denominata “Relazione sui servizi”).

Si richiama dunque l’attenzione degli intermediari sulla necessità che, in occasione dell’invio della “Relazione sui servizi” da effettuarsi nel 2018, illustrino, nelle pertinenti sezioni del relativo schema, le misure individuate per conformarsi alle prescrizioni della normativa di matrice MiFID II, con specifico riferimento ai seguenti profili:

a) processo di product governance; b) consulenza in materia di investimenti; c) valutazione di adeguatezza e di appropriatezza; d) prodotti complessi ed execution only; e) informativa alla clientela con particolare riguardo a quella su costi e oneri; f) pratiche di vendita abbinata; g) best execution; h) conflitti di interesse; i) incentivi; j) requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari, ivi inclusi gli agenti collegati, quando prestano la consulenza ai clienti in materia di investimenti o forniscono ai clienti informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori.

Si rappresenta al riguardo che, per l’anno corrente, il termine di invio della “Relazione sui servizi” è prorogato al 30 aprile 2018, affinché gli intermediari possano tenere conto dei più recenti sviluppi normativi.

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Le medesime esigenze sopra rappresentate sussistono, altresì, con riferimento ai soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio.

In considerazione del fatto che tali gestori possono sia svolgere servizi di investimento (consulenza in materia di investimenti, gestione di portafogli e, nel caso di GEFIA, ricezione e trasmissione di ordini), sia commercializzare OICR propri o di terzi, le novità introdotte in sede di recepimento del complesso MiFID II, applicabili anche ai medesimi[3], richiedono la predisposizione di interventi sulle proprie politiche e procedure, al fine di adeguarsi ai mutamenti stessi.

Le misure individuate per conformarsi alle prescrizioni della normativa MiFID II, pertanto, devono essere illustrate dai gestori nelle pertinenti sezioni della “Relazione sulla struttura organizzativa” che deve essere inviata, ai sensi della delibera Consob n. 17297 del 28 aprile 2010, entro il 31 marzo di ciascun anno.

Di conseguenza, il menzionato documento deve essere integrato nei propri contenuti, rispetto allo schema previsto dal Regolamento di Banca d’Italia del 19 gennaio 2015, con riferimento ai profili sopra indicati in quanto applicabili.

Analogamente a quanto sopra previsto per gli intermediari diversi dai gestori, il termine di invio della “Relazione sulla struttura organizzativa”[4] è prorogato, per l’anno corrente, al 30 aprile 2018.

Il Presidente Vicario

Anna Genovese

Note:

[1] Ci si riferisce, con riguardo ai servizi di investimento e accessori, allo stato ai seguenti documenti:

a) “Orientamenti in materia di strumenti di debito complessi e depositi strutturati”, pubblicati dall’ESMA in lingua italiana il 4 febbraio 2016;

b) “Orientamenti sulla valutazione delle conoscenze e competenze”, pubblicati dall’ESMA in lingua italiana il 22 marzo 2016;

c) “Orientamenti sulle pratiche di vendita abbinata”, pubblicati dall’ESMA in lingua italiana l’11 luglio 2016; d) “Orientamenti sugli obblighi di governance dei prodotti ai sensi della MiFID II”, pubblicati dall’ESMA in lingua italiana il 5 febbraio 2018.

La Consob ha comunicato all’ESMA, dandone avviso sul proprio web–site, di conformarsi ai suddetti Orientamenti, integrandoli nelle proprie prassi di vigilanza;

e) “Questions and Answers on MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics”, pubblicate dall’ESMA e tenute costantemente aggiornate.

L’ultima versione risulta, allo stato, essere stata aggiornata il 18 dicembre 2017.

[2] Più precisamente:

quanto a SIM, banche italiane, Poste Italiane S.p.A. e intermediari finanziari intermediari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del T.U. bancario, si fa riferimento alla “Relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori e dell’attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni o da banche”, da redigersi secondo lo schema di cui all’Allegato II.1 della delibera Consob n. 17297 del 28 aprile 2010;

per le imprese di investimento UE con succursale in Italia, le banche UE con succursale in Italia e delle imprese di Paesi terzi (banche e imprese di investimento), il riferimento è alla “Relazione sulle modalità di svolgimento in Italia dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori e dell’attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni o da banche”, da redigersi secondo lo schema di cui all’Allegato II.13 della delibera medesima;

relativamente alle imprese di assicurazione, si fa riferimento alla “Relazione sulle modalità di distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi”, da redigersi secondo lo schema di cui all’Allegato II.15 della delibera medesima;

quanto infine agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale, il riferimento è alla “Relazione sulle procedure di svolgimento dei servizi e attività di investimento, contenente altresì la descrizione dell’attività di controllo interno svolta nell’anno solare precedente nonché l’organigramma dello studio al 31 dicembre dell’anno precedente, con l’indicazione dei nominativi dei dipendenti e dei collaboratori”.

[3] Come chiarito nel corso dell’ultima consultazione relativa al Regolamento Intermediari, appena conclusa, nel caso in cui il gestore presti (oltre all’attività di gestione collettiva) uno o più dei servizi di investimento ai quali può essere autorizzato, discenderà l’applicazione diretta di tutte le regole di condotta previste dalla MiFID II; nel caso in cui il gestore svolga la sola attività di commercializzazione, troveranno applicazione le regole di condotta di derivazione MiFID II specificamente richiamate dagli articoli 107 e 109 del nuovo Regolamento Intermediari (in particolare, in materia di informativa sugli strumenti finanziari, product governance (lato distributore) e requisiti di esperienza e conoscenza del personale a contatto con la clientela).

[4] Relativamente alle società di gestione armonizzate che operano in Italia mediante stabilimento di succursali (articolo 108 del nuovo Regolamento Intermediari), ci si riferisce alle pertinenti sezioni della “Relazione annuale sulle modalità di prestazione dell’attività di gestione del risparmio, dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori per il tramite delle proprie succursali in Italia”, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato II.13 della delibera Consob n. 17297 del 28 aprile 2010.

02/03/2018

Fonte Consob

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