Finanziario, Borsa, Modifiche al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana Spa e alle relative Istruzioni, Delibera Consob n. 20333 del 14 marzo 2018

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Finanziario, Borsa, Modifiche al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana Spa e alle relative Istruzioni, Delibera Consob n. 20333 del 14 marzo 2018

Modifiche normative apportate al Tuf dal decreto legislativo n. 25 del 15 febbraio 2016 e dal decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017, di recepimento della direttiva Mifid 2

La Commissione ha approvato le modifiche al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana Spa e alle relative Istruzioni in materia di ammissione alla quotazione e ammissione alle negoziazioni.

Le modifiche concernono l’ammissione al mercato regolamentato e, in particolare, l’articolazione di tale processo in due fasi:

i) ammissione alla quotazione e,

ii) ammissione alle negoziazioni.

L’intervento è finalizzato ad adeguare le relative disposizioni alle modifiche normative apportate al Tuf dal decreto legislativo n. 25 del 15 febbraio 2016 e dal decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017, di recepimento della direttiva Mifid 2, con cui sono state separate le fasi di ammissione alla quotazione (in un mercato regolamentato) e di ammissione alle negoziazioni.

Nel nuovo processo, risultante dalle modifiche al Regolamento dei mercati, l’attività istruttoria di Borsa Italiana non cambierà nella sostanza, ma sarà soltanto suddivisa tra le due fasi di ammissione. Infatti, Borsa Italiana:

ai fini dell’ammissione alla quotazione, vigilerà sui requisiti delle società, in termini di qualità e rispetto della disciplina applicabile;
ai fini dell’ammissione alle negoziazioni, vigilerà sulle caratteristiche degli strumenti finanziari.

Nel nuovo Regolamento dei mercati è stato rimosso il giudizio di ammissibilità, nel contesto della procedura di ammissione, nel caso di prospetto equity costituito da elementi distinti (c.d. prospetto tripartito), in quanto interamente assorbito nella nuova fase di ammissione alla quotazione.

La procedura del giudizio di ammissibilità continuerà, invece, a trovare applicazione nel caso di ammissione di strumenti finanziari non equity (ad es. obbligazioni) emessi sulla base di un programma (applicazione esclusa dall’applicazione del nuovo approccio di ammissione).

Tale procedura continuerà, pertanto, ad essere distinta in un giudizio di ammissibilità sul programma di emissione e in una successiva fase di ammissione alla quotazione degli specifici strumenti emessi sulla base del su citato programma, logicamente e temporalmente coincidente con la fase di ammissione alle negoziazioni.

Per tale fattispecie, come noto, la presentazione della domanda di ammissione è prevista all’atto della predisposizione dell’avviso integrativo del programma (c.d. condizione definitiva / final terms), contenente le caratteristiche puntuali dello strumento finanziario quotando, la cui elaborazione avviene solitamente in prossimità dell’avvio delle negoziazioni.

19 marzo 2018

Fonte Consob

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