Dazio antidumping definitivo, Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, Sentenza della Corte di Giustizia UE (Nona Sezione) 9 novembre 2017

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Dazio antidumping definitivo, Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, Sentenza della Corte di Giustizia UE (Nona Sezione) 9 novembre 2017

«Impugnazione – Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 – Articolo 3 – Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina – Dazio antidumping definitivo – Esenzione delle importazioni oggetto di un impegno accettato – Separabilità»

Nella causa C 204/16 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta l’11 aprile 2016,

Omesso

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

omesso

ricorrenti in primo grado,

Consiglio dell’Unione europea,

convenuto in primo grado,

Commissione europea, in qualità di agenti,

omesso

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Nona Sezione),

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione la….. chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 1° febbraio 2016,……/Consiglio (T 141/14, in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2016:67), nella parte in cui con essa tale Tribunale ha respinto in quanto irricevibile il ricorso della ….., ……e della ….., diretto all’annullamento dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 325, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento controverso»).

Contesto normativo

Il regolamento di base

2        L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51; in prosieguo: il «regolamento di base»), intitolato «Impegni», prevede quanto segue:

«1.      Qualora sia stata accertata in via provvisoria l’esistenza di un dumping e di un pregiudizio, la Commissione può accettare l’offerta di un esportatore di impegnarsi volontariamente e in modo soddisfacente a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni a prezzi di dumping, sempreché la Commissione, previa specifica consultazione del comitato consultivo, ritenga che il pregiudizio causato dal dumping sia in tal modo eliminato. In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, o, se del caso, i dazi definitivi istituiti dal Consiglio a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle successive modificazioni di tale decisione. Gli aumenti dei prezzi in conformità di tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare il margine di dumping e dovrebbero essere inferiori al margine di dumping qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria comunitaria.

(…)

9.      In caso di violazione o di revoca di un impegno ad opera di una delle parti che lo hanno assunto, o in caso di revoca dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione, l’accettazione dell’impegno è, previa consultazione, revocata con decisione o, a seconda dei casi, con regolamento della Commissione e si applica automaticamente il dazio provvisorio istituito dalla Commissione a norma dell’articolo 7 o il dazio definitivo istituito dal Consiglio a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, a condizione che l’esportatore interessato, salvo nei casi in cui abbia revocato lui stesso l’impegno, abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni».

Il regolamento controverso

3        Ai sensi del considerando 340 del regolamento controverso «[l]e parti interessate hanno rilevato che (…) l’elasticità dei prezzi della domanda può essere molto elevata. Laddove in effetti un importante aumento dei prezzi può portare a una significativa riduzione della domanda (…) è molto improbabile che gli aumenti di prezzo causati dalle misure saranno importanti, per i seguenti motivi. (…) [L]’effetto economico dell’impegno accettato dalla Commissione è che i produttori esportatori cinesi forniranno il prodotto in esame a un prezzo minimo all’importazione inferiore a 60 C/W, che è di gran lunga inferiore al prezzo che si è osservato durante il [periodo dell’inchiesta], a un volume che corrisponde grosso modo alle loro attuali quote di mercato. A questo livello di prezzo è molto improbabile che la domanda diminuisca in misura significativa, dal momento che tale livello garantisce una domanda sufficiente nell’ambito tanto dell’attuale livello di sostegno fornito da regimi di sostegno che degli attuali livelli di parità di rete. Inoltre il prezzo dell’elettricità per i consumatori finali dovrebbe aumentare, mentre il prezzo del prodotto in esame è destinato a diminuire. Mediante una formula di indicizzazione, l’impegno assicura che ulteriori diminuzioni del prezzo del prodotto in esame siano prese in considerazione per il prezzo minimo all’importazione».

4        Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento controverso è istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e di celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino, originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, classificati con determinati codici della nomenclatura combinata figuranti nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), nella sua versione applicabile al momento dell’adozione del regolamento controverso (in prosieguo: la «NC»). Il paragrafo 2 di tale articolo stabilisce l’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione europea, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti nel paragrafo 1 dello stesso articolo e fabbricati dalle società elencate in detto paragrafo 2.

5        Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento controverso, che si applica a taluni prodotti indicati con riferimento ai codici NC e fatturati dalle società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione, i cui nominativi figurano nell’elenco di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione, del 4 dicembre 2013, relativa alla conferma dell’accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (GU 2013, L 325, pag. 214), le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1 del regolamento controverso se determinate condizioni sono soddisfatte.

6        L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento controverso stabilisce che un’obbligazione doganale sorge all’atto dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica ogniqualvolta sia accertata l’inosservanza di una o più delle condizioni elencate al paragrafo 1 di tale articolo o laddove la Commissione ritiri la propria accettazione dell’impegno.

Fatti

7        La ….. un produttore europeo di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali.

8        In seguito a una denuncia presentata dalla ……, un’associazione di produttori europei di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali, la Commissione, in data 6 settembre 2012, ha pubblicato un avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave (celle e wafer) originari della Repubblica popolare cinese (GU 2012, C 269, pag. 5).

9        Il 4 giugno 2013, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n.°513/2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (UE) n. 182/2013 che dispone la registrazione delle importazioni dei suddetti prodotti originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 152, pag. 5).

10      Con lettera inviata alla Commissione il 27 luglio 2013, la ……. ha presentato, nell’ambito dell’inchiesta antidumping, un’offerta d’impegno congiunto di vari produttori-esportatori cinesi. In sostanza, essa proponeva, in nome di questi ultimi e in proprio nome, l’applicazione di prezzi minimi all’importazione per i moduli fotovoltaici e per ciascuna delle loro componenti essenziali (celle e wafer) fino a un determinato livello annuale di importazione (in prosieguo: i «PMI»).

11      Il 2 agosto 2013, la Commissione ha adottato la decisione 2013/423/UE, che accetta un impegno offerto nell’ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 209, pag. 26) da parte di un gruppo di produttori-esportatori cinesi che hanno collaborato, di concerto con la …., e che sono elencati nell’allegato a detta decisione.

12      Il regolamento (UE) n. 748/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, che modifica il regolamento n. 513/2013 (GU 2013, L 209, pag. 1), è stato adottato per tener conto della decisione 2013/423. Tra le altre modifiche, esso ha introdotto un articolo 6 nel regolamento n. 513/2013, ai sensi del quale, sempre che siano soddisfatte determinate condizioni, le importazioni di taluni prodotti dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate da società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nominativi figurano nell’elenco di cui all’allegato della decisione 2013/423 sono esenti dal dazio antidumping provvisorio istituito dall’articolo 1 del regolamento n. 513/2013.

13      Il 4 dicembre 2013, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2013/707.

14      Il 2 dicembre 2013, il Consiglio ha adottato il regolamento controverso.

 Il procedimento dinanzi al Tribunale e l’ordinanza impugnata

15      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 febbraio 2014, le ricorrenti in primo grado hanno proposto un ricorso volto all’annullamento dell’articolo 3 del regolamento controverso.

16      A sostegno del loro ricorso esse hanno dedotto tre motivi. Nell’ambito dei primi due motivi le ricorrenti in primo grado affermano che l’articolo 3 del regolamento controverso è il risultato di un errore manifesto di valutazione e viola l’articolo 8 del regolamento di base, in quanto tale articolo 3 esenta dalle misure antidumping i produttori cinesi per i quali la Commissione ha accettato un impegno congiunto illegittimo, in violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti in primo grado, del loro diritto a un processo equo e del principio di buona amministrazione, nonché degli articoli 8, paragrafo 4, e 19, paragrafo 2, del regolamento di base. Il terzo motivo si basava sulla violazione, mediante l’articolo 3, dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, poiché concede a taluni produttori cinesi un’esenzione dalle misure antidumping in base ad un’offerta d’impegno, accettata e confermata con il regolamento controverso, che costituisce un’intesa orizzontale sui prezzi.

17      Con l’ordinanza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso delle ricorrenti in primo grado in quanto irricevibile, per il motivo che l’articolo 3 del regolamento controverso, unica disposizione impugnata, non era separabile dalle altre disposizioni di tale regolamento.

Conclusioni delle parti

18      Con la sua impugnazione …… chiede che la Corte voglia:

–        dichiarare l’impugnazione ricevibile e fondata;

–        annullare l’ordinanza impugnata;

–        pronunciarsi sul merito e annullare l’articolo 3 del regolamento controverso o rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci sul merito del ricorso di annullamento, e

–        condannare il Consiglio alle spese.

19      Il Consiglio chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione, e

–        condannare la ricorrente alle spese relative all’impugnazione e al procedimento dinanzi al Tribunale.

20      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione in quanto infondata in diritto e

–        condannare la ricorrente alle spese.

Sull’impugnazione

21      A sostegno della sua impugnazione, ……. adduce due motivi. Il primo si riferisce a un errore che il Tribunale avrebbe commesso constatando che l’articolo 3 del regolamento controverso non era separabile dalle restanti disposizioni di tale regolamento. Il secondo motivo verte sulla violazione degli articoli 20 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

Sul primo motivo, relativo alla separabilità dell’articolo 3 del regolamento controverso

Sulla ricevibilità

22      Il Consiglio rileva l’irricevibilità del primo motivo poiché, da un lato, …… si limita a ripetere la censura relativa alla separabilità dell’articolo 3 del regolamento controverso, dalla stessa sollevata dinanzi al Tribunale e in quanto, dall’altro, l’esame riguardante la separabilità di tale disposizione costituisce una valutazione di fatto.

23      Occorre in primo luogo osservare che, allorché un ricorrente contesta l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione da parte del Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere nuovamente discussi in sede d’impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse, in tale maniera, basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento di impugnazione sarebbe parzialmente privato del suo significato (sentenza del 19 gennaio 2017, Commissione/Total e Elf Aquitaine, C 351/15 P, EU:C:2017:27, punto 31 e giurisprudenza citata).

24      Orbene, nel caso di specie, con il suo primo motivo ……non intende ottenere un semplice riesame del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, ma vuole precisamente rimettere in discussione il ragionamento giuridico che ha condotto il Tribunale a considerare l’articolo 3 del regolamento controverso come non separabile dalle altre disposizioni di tale regolamento, nonché la conseguenza che il Tribunale ha tratto da tale considerazione, vale a dire l’irricevibilità del ricorso della …… A tal fine la ….. ha sufficientemente indicato i passaggi della sentenza impugnata da essa ritenuti viziati da errore di diritto, nonché gli argomenti di diritto dedotti a sostegno della propria domanda, consentendo in tal modo alla Corte di effettuare il suo controllo.

25      In secondo luogo, si deve sottolineare che un eventuale errore commesso dal Tribunale nella valutazione della separabilità di una disposizione di un atto del diritto dell’Unione costituisce un errore di diritto soggetto al controllo della Corte (per un siffatto controllo, v., in particolare, sentenza del 29 marzo 2012, Commissione/Estonia, C 505/09 P, EU:C:2012:179, punti da 110 a 122).

26      Ne consegue che il primo motivo è ricevibile.

Nel merito

–       Argomenti delle parti

27      La …….considera l’articolo 3 del regolamento controverso separabile dalle altre disposizioni di tale regolamento e, in particolare, dall’articolo 1, paragrafo 2, di quest’ultimo, con la conseguenza che il suo eventuale annullamento non comporterebbe una modifica della portata di detto regolamento. Al riguardo, il ragionamento del Tribunale che figura ai punti 55 e 59 dell’ordinanza impugnata sarebbe fondato su un fraintendimento delle nozioni di «misure antidumping» e di «dazi antidumping».

28      La ……rileva che le misure antidumping possono assumere forme diverse (dazi ad valorem, importi fissi in EUR o PMI). Riguardo in particolare ai PMI, l’articolo 8 del regolamento di base permetterebbe al Consiglio e alla Commissione di accettare, da parte dei singoli produttori esportatori, impegni di PMI se i prezzi proposti eliminino gli effetti pregiudizievoli del dumping. Tali produttori sarebbero inoltre esentati dal dazio ad valorem in quanto sarebbero assoggettati a misure di diversa forma, vale a dire i PMI nell’ambito del loro impegno. Pertanto, l’obiettivo delle misure antidumping, qualunque sia la forma ad esse conferita, sarebbe caratterizzato dall’idoneità di tali misure ad eliminare il pregiudizio causato ai produttori dell’Unione dallo stesso prodotto e costituire al riguardo un correttivo.

29      Di conseguenza, secondo la …., una modifica della forma delle misure antidumping non modifica la portata del regolamento che le impone, poiché tali misure riguardano l’insieme delle importazioni provenienti da produttori esportatori individuati quali beneficiari del dumping pregiudizievole.

30      Inoltre la …. afferma che, in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, secondo cui, in caso di violazione o di revoca di un impegno di PMI si applicherebbero dazi ad valorem, la Commissione gode di una certa flessibilità nel modificare la forma delle misure antidumping, senza dover modificare la portata di tali misure. Nel caso di specie, l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento controverso si riferirebbe specificamente a detto articolo 8, paragrafo 9 e, dall’adozione del regolamento controverso, la Commissione avrebbe revocato l’accettazione dell’impegno di PMI per diversi produttori esportatori cinesi, imponendo loro dazi ad valorem. Pertanto, non vi sarebbe mai stato un intervallo, dall’entrata in vigore del regolamento controverso, in cui detti produttori esportatori non fossero stati soggetti a misure antidumping.

31      In tali condizioni, se il Tribunale avesse accolto il ricorso in primo grado e avesse annullato l’articolo 3 del regolamento controverso per il motivo che il PMI non elimina il pregiudizio causato all’industria dell’Unione, nulla avrebbe impedito al Consiglio e alla Commissione di stabilire un nuovo PMI a un livello idoneo a eliminare tale pregiudizio, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Al riguardo, la…. indica che una siffatta dichiarazione di nullità non avrebbe necessariamente comportato una modifica della portata delle misure, questione che costituisce il fulcro del ragionamento del Tribunale figurante al punto 55 dell’ordinanza impugnata. La sola conseguenza giuridica di tale dichiarazione sarebbe stata che il Consiglio e la Commissione avrebbero dovuto o accettare nuovi impegni contenenti nuovi PMI per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping, oppure decidere di applicare dazi ad valorem a tutti i produttori esportatori cinesi.

32      Peraltro, la ……rileva che la giurisprudenza richiamata dal Tribunale, al punto 57 dell’ordinanza impugnata, non può fondare la conclusione secondo cui l’articolo 3 del regolamento controverso non è separabile.

33      Infine, con riferimento all’ultima parte del punto 55 dell’ordinanza impugnata secondo cui «le importazioni provenienti dagli esportatori cinesi che non hanno sottoscritto l’impegno accettato dalla Commissione [corrispondono] al 30% delle importazioni totali del prodotto in questione», la….. ricorda che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base esige che i PMI siano fissati a un livello adeguato per eliminare il pregiudizio, qualunque sia l’aliquota delle importazioni assoggettate alle misure antidumping in forma di un PMI. Inoltre, secondo la ….., la circostanza che un numero rilevante di produttori esportatori cinesi sia soggetto al PMI non modifica il fatto che il regolamento controverso impone misure antidumping e che la forma di tali misure è una questione che non riguarda né la loro portata né il loro oggetto.

34      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, rileva che il primo motivo della….. deve essere respinto in quanto infondato. Tali istituzioni ritengono che l’annullamento parziale del regolamento controverso sia escluso, poiché avrebbe l’effetto di sostituire a tale regolamento un atto di contenuto diverso non corrispondente alle intenzioni dell’autore di detto regolamento e, di conseguenza, altererebbe la sostanza dello stesso.

–       Giudizio della Corte

35      Con il suo primo motivo, la …..contesta, in sostanza, la valutazione del Tribunale contenuta nei punti 55 e 59 dell’ordinanza impugnata, laddove quest’ultimo ha considerato che l’annullamento dell’articolo 3 del regolamento controverso altererebbe la sostanza di tale regolamento e che, conseguentemente, tale disposizione non sia separabile dal resto delle disposizioni di detto regolamento.

36      Discende da una giurisprudenza costante della Corte che l’annullamento parziale di un atto dell’Unione è possibile solo quando gli elementi di cui è chiesto l’annullamento sono separabili dal resto dell’atto. A tal riguardo, la Corte ha ripetutamente dichiarato che il menzionato requisito non è soddisfatto quando l’annullamento parziale di un atto avrebbe l’effetto di modificare la sostanza dell’atto medesimo (sentenza del 12 novembre 2015, Regno Unito/Parlamento e Consiglio, C 121/14, EU:C:2015:749, punto 20 e giurisprudenza citata).

37      Inoltre, la verifica della separabilità di parti di un atto dell’Unione presuppone l’esame della portata delle stesse, al fine di poter valutare se il loro annullamento modificherebbe lo spirito e la sostanza di detto atto (sentenze del 29 marzo 2012, Commissione/Estonia, C 505/09 P, EU:C:2012:179, punto 112, e del 12 novembre 2015, Regno Unito/Parlamento e Consiglio, C 121/14, EU:C:2015:749, punto 21).

38      Nel caso di specie, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento controverso, è istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e di celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino appartenenti a taluni codici della NC, originari o provenienti dalla Cina, la cui aliquota varia in relazione alle società che fabbricano tali prodotti.

39      Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento controverso, che si applica a taluni prodotti specificati con riferimento ai codici NC e che sono fatturati da società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione, le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1 di detto regolamento se sono rispettate talune condizioni, esenzione che cessa nel momento in cui è accertato che una o più di esse non sono state soddisfatte o allorché la Commissione revochi la sua accettazione dell’impegno. Come ricordato al punto 10 della presente sentenza, il PMI per i pannelli e i moduli fotovoltaici interessati e per ciascuna delle loro componenti essenziali (celle e wafer) si applica solo sino a un determinato livello annuale d’importazione.

40      Risulta quindi dalle disposizioni contenute negli articoli 1 e 3 del regolamento controverso che quest’ultimo articolo stabilisce, mediante l’impegno relativo a un PMI, un’esenzione dal pagamento dei dazi antidumping istituiti ai sensi di detto articolo 1, nei limiti di un determinato volume annuale d’importazioni.

41      In tale contesto normativo il Tribunale ha dichiarato, al punto 55 dell’ordinanza impugnata, che l’articolo 3 del regolamento controverso «conferisce, entro un determinato limite quantitativo, un’esenzione dai dazi antidumping a operatori economici specificamente indicati, fatto salvo il rispetto delle condizioni [da esso] previste. L’annullamento [di tale disposizione] avrebbe la conseguenza, eliminando l’esenzione dai dazi applicabile entro il predetto limite quantitativo, di ampliare la portata dei dazi antidumping rispetto a quella risultante dall’applicazione del regolamento controverso così come adottato dal Consiglio, poiché detti dazi, in tale ipotesi, andrebbero a colpire tutte le importazioni del prodotto in questione provenienti dalla Cina, mentre, applicando il regolamento nella sua integralità, colpiscono soltanto le importazioni provenienti dagli esportatori cinesi che non hanno sottoscritto l’impegno accettato dalla Commissione mediante la decisione di esecuzione 2013/707, importazioni che corrisponderebbero, secondo le parti, al 30% delle importazioni totali del prodotto in questione. Un risultato di tal genere costituirebbe una modifica della sostanza dell’atto nel quale s’inserisce la disposizione di cui si chiede l’annullamento, nella specie il regolamento [controverso]».

42      Al punto 59 dell’ordinanza impugnata il Tribunale conclude che, tenuto conto della modifica della sostanza del regolamento controverso intervenuta a seguito dell’annullamento dell’articolo 3 di tale regolamento, che eliminerebbe l’esenzione dai dazi antidumping concessa alle importazioni dei produttori-esportatori cinesi firmatari dell’impegno accettato dalla Commissione, tale disposizione non può essere separata dal resto del regolamento in questione.

43      Contrariamente a quanto allega la…. nell’ambito del primo motivo dell’impugnazione, tale conclusione del Tribunale non è viziata da un errore di diritto.

44      In primo luogo, dalle disposizioni degli articoli 1 e 3 del regolamento controverso risulta che, come confermato da tutte le parti nella presente causa, il legislatore dell’Unione, in sede di adozione di tale regolamento, ha attuato misure di difesa commerciale che costituiscono un insieme o «pacchetto». Tale regolamento impone infatti due misure distinte e complementari, che mirano a un risultato comune, ossia l’eliminazione dell’effetto pregiudizievole sull’industria dell’Unione del dumping cinese relativo ai prodotti interessati, preservando l’interesse di tale industria.

45      Occorre al riguardo riferirsi al considerando 340 del regolamento controverso che, nell’ambito dell’analisi dell’impatto dell’imposizione delle misure di difesa commerciale sull’interesse dell’industria dell’Unione, indica gli effetti che, secondo il Consiglio, produrrà l’impegno relativo al PMI sulla domanda e sull’offerta dei prodotti interessati. Dall’esame di tale considerando discendono due constatazioni. Da un lato, un impegno siffatto avrà un’incidenza economica positiva sul mercato europeo di detti prodotti, nel senso che il PMI, prevedendo un prezzo inferiore a quello osservato nel periodo di inchiesta, permetterà di mantenere nell’Unione una domanda sufficiente dei prodotti interessati. Tale misura sembra quindi avere un effetto importante e diverso da quello dell’imposizione di un dazio ad valorem.

46      Dall’altro, l’impegno relativo al PMI appare come una misura di cui il Consiglio ha tenuto conto nell’ambito dell’esame dell’incidenza dell’insieme delle misure di difesa commerciale sull’obiettivo del regolamento controverso, consistente nell’eliminare l’effetto pregiudizievole sull’industria dell’Unione del dumping cinese relativo ai prodotti interessati, preservando l’interesse di tale industria.

47      Ne consegue che il legislatore dell’Unione ha considerato l’impegno relativo al PMI, così come l’imposizione di un dazio ad valorem, come un mezzo essenziale per raggiungere l’obiettivo perseguito da tale regolamento.

48      Pertanto, l’argomento della ….. secondo cui l’annullamento dell’articolo 3 del regolamento controverso, pur comportando, per le società che abbiano sottoscritto un impegno relativo al PMI, l’eliminazione del beneficio di tale impegno e l’imposizione di un dazio ad valorem, non inciderebbe sulla sostanza del regolamento controverso, dal momento che l’imposizione di un dazio ad valorem consente da sola di raggiungere lo stesso obiettivo perseguito mediante tale impegno, non può essere accolto.

49      In secondo luogo, si deve rilevare che le misure di difesa commerciale previste dal regolamento controverso sono rivolte a diversi obiettivi in funzione della loro natura. Com’è stato giustamente indicato dalla Commissione nella sua memoria di intervento, quando è imposto il dazio ad valorem, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento controverso, i produttori esportatori cinesi sono liberi di fissare il loro prezzo di vendita all’Unione, e un dazio è successivamente imposto su tale prezzo una volta che il prodotto interessato viene importato nell’Unione. Le entrate provenienti da tale dazio sono versate al bilancio dell’Unione. Diversamente, quando è applicato un PMI, tali produttori esportatori non possono più fissare liberamente il loro prezzo, poiché quest’ultimo deve essere aumentato fino al livello del PMI per le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica del prodotto interessato. Quanto ai ricavi supplementari provenienti da tale aumento dei prezzi, essi vanno ai produttori esportatori di cui trattasi.

50      Pertanto, il regolamento controverso si fonda sulla possibilità di applicare alternativamente tali due misure di natura distinta, permettendo ai produttori esportatori cinesi di avvalersi dell’impegno di PMI accettato dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento controverso, e così di evitare che un dazio antidumping ad valorem, quale previsto all’articolo 1 di detto regolamento, sia imposto sui loro prodotti. Orbene, l’annullamento di tale articolo 3 eliminerebbe siffatta possibilità e escluderebbe l’alternativa che il legislatore dell’Unione ha inteso offrire ai produttori esportatori cinesi con l’adozione del regolamento controverso. Tenuto conto delle differenze in termini di conseguenze economiche legate a tali due tipi di misure di difesa commerciale, un simile annullamento inciderebbe quindi sulla sostanza stessa del regolamento controverso.

51      Ne consegue che l’affermazione della……, secondo cui, in caso di eventuale annullamento dell’articolo 3 di tale regolamento, i produttori esportatori cinesi sarebbero stati sempre assoggettati a una misura antidumping, non modifica minimamente la conclusione che i produttori esportatori cinesi sono privati della facoltà di scelta che il legislatore dell’Unione ha loro conferito adottando detto regolamento.

52      In terzo luogo, come risulta dal punto 55 dell’ordinanza impugnata, il 70% delle importazioni dei prodotti interessati provenienti dalla Cina ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 del regolamento controverso.

53      Sembra quindi che il legislatore dell’Unione abbia attuato un insieme di misure nell’ambito delle quali, sebbene l’imposizione di dazi ad valorem appaia costituire formalmente la regola e l’applicazione di un impegno relativo al PMI un’eccezione a detta regola, tuttavia, di fatto, dal momento dell’adozione del regolamento controverso, nella maggior parte dei casi è stata applicata l’eccezione. Tale impegno sembra quindi destinato ad essere applicato principalmente nel contesto delle importazioni provenienti dalla Cina interessate dal regolamento controverso. In tali circostanze, l’annullamento di detto impegno inciderebbe necessariamente sulla sostanza di tale regolamento.

54      Con riferimento infine all’affermazione della….. secondo cui l’annullamento, da parte del Tribunale, dell’articolo 3 del regolamento controverso non avrebbe impedito al legislatore dell’Unione di stabilire un nuovo PMI a un livello idoneo a eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base, si deve constatare che l’analisi relativa all’incidenza sulla sostanza di un atto di diritto dell’Unione dipende unicamente dalle conseguenze che derivano automaticamente da un eventuale annullamento della disposizione interessata di tale atto. Pertanto non possono rilevare ai fini di tale analisi le diverse misure che l’autore di detto atto può adottare a seguito di un siffatto annullamento.

55      Dalle considerazioni che precedono, risulta che il Tribunale non ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che l’articolo 3 del regolamento controverso non era separabile dal resto delle disposizioni di tale regolamento.

56      Il primo motivo della….. deve pertanto essere respinto.

Sul secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 20 e 47 della Carta

Argomenti delle parti

57      La ….. contesta al Tribunale di aver violato il suo diritto a un ricorso effettivo derivante dall’articolo 47 della Carta e il suo diritto all’uguaglianza davanti alla legge ai sensi dell’articolo 20 di quest’ultima.

58      Infatti, se l’ordinanza impugnata non fosse considerata invalida per le ragioni illustrate nell’ambito del primo motivo dell’impugnazione, si produrrebbe la conseguenza inaccettabile che la ricorrente, quale denunciante dell’Unione in un caso di difesa commerciale, sarebbe privata de iure del suo diritto a un ricorso effettivo e riceverebbe un trattamento svantaggioso rispetto ai produttori esportatori cinesi che chiedono l’annullamento dell’intero regolamento controverso dinanzi ai giudici dell’Unione.

59      Dato che l’obiettivo stesso del regolamento di base è quello di proteggere l’industria dell’Unione contro il pregiudizio causato da un dumping, la…. considera che quando le istituzioni dell’Unione constatano l’esistenza di un dumping pregiudizievole, ma non impongono misure antidumping – in qualsiasi forma – a un livello adeguato a eliminare il pregiudizio subito dai produttori dell’Unione, i diritti dell’industria dell’Unione sono violati. Orbene, la…. ritiene che, se l’ordinanza impugnata non fosse considerata invalida, l’industria fotovoltaica nella presente causa non disporrebbe di alcun mezzo di ricorso allorché il Consiglio e la Commissione impongano illegittimamente misure antidumping per un importo non idoneo ad eliminare il danno subito dai produttori dell’Unione.

60      Peraltro, il fatto che produttori esportatori cinesi che hanno causato il pregiudizio all’industria dell’Unione abbiano la possibilità di proporre ricorso contro un regolamento con cui sono adottate misure di difesa commerciale, mentre un produttore europeo non ha questa possibilità, costituirebbe una violazione del principio di uguaglianza davanti alla legge quale stabilito all’articolo 20 della Carta. Infatti un produttore europeo, quale la ricorrente nella presente causa, avrebbe, in linea di principio, interesse a far annullare non un intero regolamento che impone misure di difesa commerciale, ma soltanto le parti illegittime di quest’ultimo.

61      Il Consiglio ritiene che il secondo motivo debba essere considerato irricevibile, poiché la violazione dell’articolo 20 della Carta viene eccepita per la prima volta in sede di impugnazione. Il Consiglio ritiene comunque tale motivo del tutto infondato, come pure indica la Commissione.

Giudizio della Corte

62      Innanzitutto si deve ricordare che, nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è limitata di regola alla valutazione della soluzione di diritto che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di merito (sentenza del 17 settembre 2015, Total/Commissione, C 597/13 P, EU:C:2015:613, punto 22 e giurisprudenza citata).

63      Orbene, nella fattispecie, la violazione dell’articolo 20 della Carta viene invocata per la prima volta dinanzi alla Corte, nonostante la….. abbia avuto l’occasione di eccepire la violazione di tale articolo nell’ambito dei due motivi di irricevibilità del ricorso presentati dal Consiglio dinanzi al Tribunale. Il secondo motivo della…. è quindi irricevibile nella parte che riguarda una violazione dell’articolo 20 della Carta.

64      Con riferimento all’argomento basato su una violazione dell’articolo 47 della Carta, la….. afferma che se essa non potesse impugnare parti del regolamento controverso, non disporrebbe di alcun mezzo di ricorso allorché le istituzioni dell’Unione impongano misure antidumping per un ammontare inidoneo ad eliminare il pregiudizio subito dai produttori dell’Unione.

65      Occorre ricordare al riguardo, in primo luogo, che tale articolo non ha lo scopo di modificare il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai trattati e, in particolare, le norme relative alla ricevibilità dei ricorsi proposti direttamente dinanzi al giudice dell’Unione (sentenze del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C 583/11 P, EU:C:2013:625, punto 97, e del 24 novembre 2016, Ackermann Saatzucht e a./Parlamento e Consiglio, C 408/15 P e C 409/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:893, punto 49).

66      In secondo luogo, la tutela conferita dall’articolo 47 della Carta non esige che un singolo possa proporre in modo incondizionato un ricorso di annullamento direttamente dinanzi al giudice dell’Unione contro un siffatto atto legislativo dell’Unione (sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C 583/11 P, EU:C:2013:625, punto 105).

67      In terzo luogo, secondo giurisprudenza costante, il controllo giurisdizionale del rispetto dell’ordinamento giuridico dell’Unione è assicurato, come si evince dall’articolo 19, paragrafo 1, TUE, dalla Corte e dagli organi giurisdizionali degli Stati membri. A tal fine, mediante gli articoli 263 e 277 TFUE, da un lato, e l’articolo 267 TFUE, dall’altro, il Trattato FUE ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti dell’Unione, affidandolo al giudice dell’Unione (sentenze del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C 583/11 P, EU:C:2013:625, punti 90 e 92, e del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione, C 274/12 P, EU:C:2013:852, punto 57).

68      Pertanto, il fatto che la…. non possa proporre ricorso soltanto contro una parte non separabile del regolamento controverso non è tale da violare i suoi diritti derivanti dall’articolo 47 della Carta, dal momento che tale società poteva impugnare il regolamento controverso nella sua integralità. Essa poteva infatti, soddisfacendo le condizioni per la legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, impugnare il regolamento controverso direttamente dinanzi al Tribunale chiedendo la sospensione degli effetti di tale annullamento sino all’adozione, da parte delle istituzioni dell’Unione, delle misure necessarie all’esecuzione della sentenza di annullamento, oppure contestare la validità del regolamento controverso dinanzi ai giudici nazionali e indurre questi ultimi a interrogare la Corte sottoponendole questioni pregiudiziali.

69      Dalle considerazioni che precedono risulta che l’ordinanza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato il ricorso della ….irricevibile poiché l’articolo 3 del regolamento controverso non era separabile dal resto di tale regolamento, non viola l’articolo 47 della Carta.

70      Pertanto, il secondo motivo di impugnazione della…. deve essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

71      Ne consegue che l’impugnazione dev’essere respinta in toto.

Sulle spese

72      Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese.

73      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

74      Poiché il Consiglio ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare le spese sostenute da quest’ultima istituzione.

75      L’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, anch’esso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, stabilisce che le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico.

76      Nel caso di specie, la Commissione, che aveva la qualità di parte interveniente in primo grado, sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La …… è condannata alle spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)      La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

Fonte Curia

 

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