Conformità agli Orientamenti emanati dall’ESMA in materia di ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e interazioni con la vigilanza prudenziale (ESMA70-159-4966 IT), Consob

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Conformità agli Orientamenti emanati dall’ESMA in materia di ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e interazioni con la vigilanza prudenziale (ESMA70-159-4966 IT), Consob

La Consob, quale Autorità competente per la vigilanza sugli abusi di mercato, si conforma agli “Orientamenti relativi al regolamento sugli abusi di mercato (UE) n. 696/2014 (MAR) – Ritardi nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e interazioni con la vigilanza prudenziale”, pubblicati dall’ESMA nella loro versione definitiva in lingua inglese in data 5 gennaio 2022, integrandoli nelle proprie prassi di vigilanza.

Gli Orientamenti, pubblicati sul sito web dell’ESMA in tutte le lingue ufficiali dell’Unione lo scorso 13 aprile 2022, sostituiscono gli Orientamenti in materia di ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate (Doc. ESMA70-159-4966 IT), integrandoli con: i) due nuovi motivi di legittimo interesse a ritardare la disclosure delle informazioni privilegiate ai sensi dell’articolo 17(4) MAR, attinenti, rispettivamente, al riacquisto, rimborso o altre operazioni sui fondi propri per gli emittenti soggetti al Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR)  e agli esiti del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) per gli emittenti soggetti alla vigilanza prudenziale ai sensi della Direttiva 2013/36/UE (CRD), e ii) due nuove sezioni con le quali sono forniti chiarimenti sull’esistenza di informazioni privilegiate in relazione ai requisiti di fondi propri aggiuntivi di secondo pilastro (c.d. “Pillar 2 capital requirements” o “P2R”) e agli orientamenti di capitale di secondo pilastro (c.d. “Pillar 2 Guidance” o “P2G”).

Gli Orientamenti, con le modifiche apportate, forniscono pertanto agli emittenti, tipicamente bancari, indicazioni utili in merito alla qualificazione delle informazioni attinenti ai P2R e P2G ed alla sussistenza di legittimi motivi a fondamento della eventuale decisione di ritardare la pubblicazione di informazioni che assumono natura privilegiata, con riguardo, rispettivamente, al riacquisto, rimborso o altre operazioni sui fondi propri e agli esiti dello SREP.

Ai sensi dell’art. 16, par. 3, del Regolamento (UE) n. 1095/2010 (Regolamento ESMA), si è comunicato all’Autorità europea che la Consob si conforma agli Orientamenti in parola, integrandoli nelle proprie prassi di vigilanza.

10 giugno 2022

Fonte Consob

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