Bancario e Finanziario, Pegno del Garante, Escussione, Arricchimento senza causa, Arbitro Bancario Finanziario, ABF, Collegio di Milano, Decisione N. 2122 del 23 gennaio 2018

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Bancario e Finanziario, Pegno del Garante, Escussione, Arricchimento senza causa, Arbitro Bancario Finanziario, ABF, Collegio di Milano, Decisione N. 2122 del 23 gennaio 2018

Il ricorrente rilasciò all’intermediario resistente, a garanzia di debiti contratti dal coniuge, titolare di un’impresa individuale, un titolo del valore di €…….

Il titolo venne escusso dall’intermediario resistente, con conseguente accredito del ricavato su conto corrente intestato al coniuge del ricorrente.

Il ricorrente ritiene che: i) dalla revocatoria conseguirebbe “il pieno diritto di parte ricorrente alla restituzione dell’importo di € 51.645,70 oltre interessi e rivalutazioni per l’arricchimento senza causa” dell’intermediario convenuto, che – come detto – sarebbe stato soddisfatto per intero dal debitore principale, nell’ambito del fallimento di quest’ultimo; l’intermediario “ha il dovere di restituire l’intero valore del pegno al garante, o in subordine la minor misura di …., oltre interessi e rivalutazione dal 1991, che corrisponde a quanto l’intermediario ha ottenuto dal .. fallimento con l’ultimo riparto avvenuto in percentuale”. Con le proprie controdeduzioni, l’intermediario resistente ha precisato quanto segue:

–  qualsiasi diritto inerente all’escussione del pegno avvenuta nel 1991 è prescritto, essendo passati più di 10 anni;
–  il ricorrente è privo di legittimazione attiva del ricorrente; l’azione restitutoria di indebito competerebbe solo alla debitrice principale e non al garante, il quale avrebbe solo diritto di rivalsa contro il debitore principale ex art 1950 c.c.;

In sintesi, l’intermediario ha ottenuto (i) il pagamento dalla Curatela del proprio credito ammesso con la domanda di ammissione al passivo ordinaria, ma ha ottenuto anche (ii) il pagamento del credito di cui alla domanda di ammissione al passivo ex art 71 L.F., per la quale l’Intermediario aveva provveduto al pagamento in favore della Curatela dell’importo corrispondente (una “mera partita di giro”).
Il ricorrente, avendo provveduto, in qualità di garante, al pagamento di un debito della moglie, ha chiesto il rimborso di quanto pagato in ragione dei pagamenti ricevuti dall’intermediario resistente nell’ambito della procedura concorsuale attivata contro il coniuge (debitore principale).
Quale fideiussore, il ricorrente non ha alcuna azione nei confronti del creditore diretta alla ripetizione di somme dallo stesso incassate in eccedenza rispetto a quelle effettivamente dovute, spettando tale azione unicamente al debitore principale; nei confronti del quale il ricorrente mantiene, comunque, la legittimazione all’azione di regresso ex art. 1950 c.c

Fonte ABF Arbitro Bancario Finanziario

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