Amministrativo, Contratti Pubblici, Affidamento diretto, Risarcimento del danno per perdita di chance, Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza del 21 maggio 2026 n. 4099
Sul risarcimento del danno in sede di ottemperanza per perdita di chance in caso di ricorso illegittimo all’affidamento diretto
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Affidamento diretto – Illegittimità – Azione risarcitoria – Ottemperanza
In sede di ottemperanza, il danno da mancata aggiudicazione, conseguente ad un affidamento diretto illegittimo, deve essere calcolato nell’osservanza dei criteri fissati in sede di cognizione, nella statuizione di condanna ai criteri ex art. 34, comma 4 c.p.a., e pertanto avendo riguardo per un verso all’intero corrispettivo corrisposto dall’amministrazione nell’ambito del rapporto negoziale invalido, non essendo consentita la detrazione di singole voci di costo ove non adeguatamente dimostrate nei loro presupposti fattuali e contabili e per altro verso all’entità della perdita di chance. (1).
La sentenza è stata resa in sede di ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 3 giugno 2021, n. 4247 con la quale la sezione, dopo aver adito in via pregiudiziale la Corte di giustizia UE, con ordinanza 6 agosto 2019, n. 5581 (News UM n. 97/2019) all’esito della decisione della Corte, pronunciatasi con ordinanza della sez. IX, 30 giugno 2020, C-618/19, (oggetto della News UM 86/2020), nel dichiarare illegittimi gli atti inerenti l’affidamento diretto tra la regione ………. e……… in materia di tasse automobilistiche regionali, aveva accolto la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla società appellante, con condanna ai criteri ex art. 34, comma 4, c.p.a. alla luce di tali parametri.
Quanto al profilo della quantificazione del danno, il collegio stabilisce che la regione ……. provveda, ai sensi dell’articolo 34, comma 4, c.p.a., nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente decisione, alla formulazione di una proposta di risarcimento che tenga conto, nella stima dell’utile, dell’entità della chance di aggiudicazione ricavabile dalle caratteristiche del mercato e dall’andamento delle procedure simili, considerando una percentuale di utile sulla base dei dati ricavabili dalla gestione, ormai a consuntivo, del servizio in questione in affidamento diretto.
Andrà a tal fine considerata la base del corrispettivo fisso pattuito in via forfetaria e di quelli “a misura” eventualmente versati nel corso e per effetto del rapporto. Su tale importo andranno computati rivalutazione ed interessi come per legge. L’onere risarcitorio va interamente posto a carico della regione ……, nella sua qualità di soggetto che avrebbe dovuto porre in essere la procedura di evidenza pubblica imposta dalle vigenti regole del diritto eurounitario”.
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Affidamento diretto – Azione risarcitoria – Perdita chance
Il danno da perdita di chance, derivante dalla mancata indizione di una gara pubblica, deve essere determinato applicando all’utile conseguibile una riduzione proporzionale alla probabilità di aggiudicazione, la quale va desunta da elementi oggettivi quali le caratteristiche del mercato e l’andamento di procedure analoghe. (2).
La sezione, nell’accogliere il ricorso per ottemperanza, ha evidenziato che la relativa stima era stata effettuata dalla regione tenendo conto non già delle gare tenute in altre regioni (ritenute poco significative in ragione del numero esiguo di esse), bensì dei soggetti iscritti all’albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi delle province e dei comuni.
Tale modus procedendi non è stato però ritenuto corretto, alla luce di quanto prescritto nelle motivazioni della sentenza n. 4247 del 2021, dove espressamente si faceva invece riferimento proprio a “[…] l’andamento delle procedure simili”, oltre che alle “caratteristiche del mercato”.
Ad avviso della sezione il riferimento, in primis, alle caratteristiche dello specifico mercato di riferimento imponeva di tenere prioritariamente conto (ove esistenti) delle gare svoltesi in altre regioni connotate da un contesto economico affine.
Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Commissario ad acta – Nomina – Poteri
La persistente inottemperanza dell’amministrazione agli obblighi derivanti dal giudicato legittima la nomina di un commissario ad acta, dotato di poteri istruttori e sostitutivi funzionali a dare integrale esecuzione alla decisione, anche mediante acquisizione diretta degli elementi necessari alla determinazione del rapporto obbligatorio definito dal giudicato. (3).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 3 giugno 2021, n. 4247 della cui ottemperanza si verte nella presente sede.
(3) Conformi: In generale quanto ai presupposti per la nomina del commissario ad acta e ai poteri sostitutivi, da ultimo, ex multis Cons. Stato, sez. IV, 22 aprile 2026, n. 3142.
Fonte Giustizia Amministrativa
