Bancario e Finanziario, Contratti, Art. 23 TUF, Annullamento contratto di acquisto azioni, Questionario MiFid, ACF, Collegio, Arbitro per le controversie finanziarie, Roma, Decisione n. 363 del 10 aprile 2018

Studio Legale Mazza > News  > Bancario e Finanziario, Contratti, Art. 23 TUF, Annullamento contratto di acquisto azioni, Questionario MiFid, ACF, Collegio, Arbitro per le controversie finanziarie, Roma, Decisione n. 363 del 10 aprile 2018

Bancario e Finanziario, Contratti, Art. 23 TUF, Annullamento contratto di acquisto azioni, Questionario MiFid, ACF, Collegio, Arbitro per le controversie finanziarie, Roma, Decisione n. 363 del 10 aprile 2018

Il Ricorrente, in data 18 settembre 2014, stipulava con l’Intermediario un contratto di finanziamento per l’acquisto di un pacchetto di n. 100 azioni emesse dall’Intermediario medesimo, per un controvale di €…., procedendo poi con la sottoscrizione delle stesse sulla base della copiosa documentazione prodotta dall’Intermediario, odierno resistente, secondo una scansione procedurale che non gli aveva consentito di prendere consapevolezza della reale natura dell’investimento e, in particolare, del carattere illiquido di tali azioni, al cui acquisto era stato in realtà indotto dallo stesso Intermediario.

Contrariamente alla prospettazione di parte attorea, il Resistente afferma invece di avere fornito al cliente, odierno ricorrente, ogni documentazione utile ai fini di una piena comprensione dei rischi connessi all’investimento, “sia in occasione della stipula contrattuale, sia in occasione dell’adesione all’aumento di capitale”.

Esaminata la documentazione in atti e, in tale contesto la dinamica, anzitutto temporale, degli eventi occorsi, è opinione del Collegio che la prospettazione dei fatti, come ricostruiti dal Ricorrente, sia del tutto verosimile.

Orienta in tal senso il profilo soggettivo del Ricorrente, come emergente dal questionario MiFid – confermato dal giudizio negativo scaturito tanto dalla valutazione di adeguatezza, quanto da quella di appropriatezza – oltre che il lasso temporale estremamente esiguo intercorso tra tale valutazione e l’effettiva esecuzione dell’operazione, in alcun modo tale da consentire di affermare che il cliente abbia potuto prendere consapevolezza degli effetti della complessiva operazione che andava a disporre, tanto più che pur tra la copiosa documentazione messa a sua disposizione non consta che gli sia stata fornita un’informazione estremamente rilevante, vale a dire quella sulla natura illiquida dello specifico strumento finanziario, e ciò in chiara violazione della comunicazione Consob del marzo 2009.

A ciò aggiungasi che il modus procedendi dell’Intermediario nel caso dell’odierno ricorso non è dissimile da quello già riscontrato da questo Collegio, in passato, in occasione dell’esame di ricorsi di altri risparmiatori/azionisti vertenti su accadimenti analoghi, se non del tutto identici.

Il che è ulteriore elemento che avvalora la credibilità della prospettazione della fattispecie formulata dall’odierno Ricorrente.

Così valutati i fatti occorsi, il Collegio conclusivamente accoglie il ricorso sotto il profilo dell’annullamento per errore essenziale sull’oggetto e, conseguentemente, dichiara l’Intermediario tenuto alla restituzione a favore del Ricorrente della somma investita, pari a € …….

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara l’Intermediario tenuto a corrispondere a titolo di restituzione al Ricorrente la somma complessiva di € …….. e fissa il termine per l’esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l’Intermediario comunica all’ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

Fonte ACF Arbitro per le Controversie Finanziarie

News by Mazzalex