Appalto pubblico, Riserve dell’impresa, Deposito cauzionale, Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione, Ordinanza interlocutoria del 05 gennaio 2021 n. 25

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Appalto pubblico, Riserve dell’impresa, Deposito cauzionale, Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione, Ordinanza interlocutoria del 05 gennaio 2021 n. 25

La Prima Sezione Civile di questa Corte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 2, della l. reg. Puglia n. 13 del 2001 nella parte in cui dispone che “Qualora a seguito dell’iscrizione delle riserve da parte dell’impresa sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera variasse in aumento rispetto all’importo contrattuale, l’impresa è tenuta alla costituzione di un deposito cauzionale a favore dell’amministrazione pari allo 0,5 per cento dell’importo del maggior costo presunto, a garanzia dei maggiori oneri per l’amministrazione per il collaudo dell’opera.

Questo deposito deve essere effettuato in valuta presso la Tesoreria dell’Ente o con polizza fideiussoria assicurativa o bancaria con riportata la causale entro quindici giorni dall’apposizione delle riserve.

Decorso il termine senza il deposito delle somme suddette l’impresa decade dal diritto di far valere, in qualunque termine e modo, le riserve iscritte sui documenti contabili.

Dal deposito verrà detratta la somma corrisposta al collaudatore ed il saldo verrà restituito all’impresa in uno con il saldo dei lavori” in relazione all’art. 117, comma 2, lett. l) Cost., che stabilisce la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.

08 gennaio 2021

Fonte Suprema Corte di Cassazione

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