Amministrativo, Procedimento amministrativo, Autotutela, Consorzio di Sviluppo Industriale, Tar Lazio, Sezione Seconda Quater, 23/10/2019, Sentenza n. 12198

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Amministrativo, Procedimento amministrativo, Autotutela, Consorzio di Sviluppo Industriale, Tar Lazio, Sezione Seconda Quater, 23/10/2019, Sentenza n. 12198

Procedimento – Comunicazione di avvio – Contributi e finanziamenti – Consorzio di Sviluppo Industriale – Beni assegnati per ripristinare la destinazione produttiva – Riacquisto – Necessità della fase partecipativa.

La possibilità di riacquisto di un bene di produzione assegnato dal Consorzio di Sviluppo Industriale ad imprenditori privati al fine di ripristinarne la destinazione produttiva prevista dall’art. 63, l. 23 dicembre 1998, n. 448, incidendo su rapporti giuridici in corso di svolgimento, deve avvenire nel rispetto delle garanzie procedimentali sancite dall’art. 7, l. n. 241 del 1990 (1).

(1) Ha chiarito il Tar che l’assegnazione in proprietà o la concessione in uso di aree a prezzi inferiori a quelli di mercato, costituiscono uno strumento di intervento pubblico per la promozione delle attività imprenditoriali mediante abbattimento di costi (quindi con effetto economicamente equivalente alla concessione di diversi tipi di incentivo finanziario) per la realizzazione di stabilimenti produttivi (misure cui si accompagnano spesso altre forme di agevolazioni, inclusa la corresponsione di contributi “a fondo perduto”) proprio per promuovere, grazie a considerazioni di convenienza delle imprese, l’insediamento di attività produttive in aree che altrimenti resterebbero depresse, e sostenere lo sviluppo delle potenzialità locali mediante la sinergia tra attività e la loro concentrazione in apposite aree attrezzate, secondo il modello economico sottostante alla l. 29 luglio 1957, n. 634 – in base alla quale è stato istituito il Consorzio di Sviluppo Industriale di …… con d.P.R. 1383 del 27.9.1965 per promuovere l’industrializzazione e contrastare lo spopolamento della Provincia – ed alla base degli interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese dei cd. distretti industriali, previsti a partire dalla l. 5 ottobre 1991, n. 317 (e nel Lazio dalla LR n. 13/97), a cui fa riferimento la legge n. 448 del 1998.

Dato che la mancata utilizzazione delle aree e dei complessi immobiliari in questione per le attività produttive cui è finalizzata la loro cessione in proprietà o concessione in uso a imprenditori privati comporta la vanificazione delle finalità perseguite con tale iniziativa, l’art. 63 della legge n. 448/98 prevede la “ripresa in mano pubblica” dei beni assegnati alle imprese e da queste lasciati improduttivi, come chiarito dalla giurisprudenza in materia (vedi, da ultimo, TAR Lazio, Sez. II/Bis, 15 maggio 2018, n. 5410, che, in tale prospettiva, ha ribadito che la ratio di tale norma “è, infatti, chiaramente, quella di favorire la concreta ripresa dell’attività economico-produttiva negli stabilimenti nei quali essa sia stata dismessa da almeno un triennio”)”.

La possibilità di riacquisto di un bene di produzione assegnato dal Consorzio di Sviluppo Industriale ad imprenditori privati al fine di ripristinarne la destinazione produttiva prevista dall’art. 63, l. 23 dicembre 1998, n. 448, incidendo su rapporti giuridici in corso di svolgimento, deve avvenire nel rispetto delle garanzie procedimentali sancite dall’art. 7, l. n. 241 del 1990 in considerazione sia della natura del potere esercitato (che il legislatore del 1998 ha configurato non come attività vincolata, bensì come “facoltà”), sia dell’esigenza di assicurare il contraddittorio a difesa del proprietario “espropriato” del bene di produzione (consentendogli di chiarire le cause del mancato utilizzo del compendio industriale e le eventuali possibilità di riattivazione dell’attività o di riconversione della stessa), sia, infine, della funzione “collaborativa” della partecipazione del privato in funzione dell’arricchimento dell’istruttoria e, soprattutto, all’elaborazione delle diverse “misure alternative” che possono essere intraprese (incluse quelle relative alla ripresa dell’attività o alla sua conversione in attività diversa o alla progettazione di ulteriori “iniziative di accompagnamento”) che consentono alla PA di assumere con completa cognizione una scelta sul della PA di recuperare finalizzata al perseguimento dello scopo istituzionale di promozione/ripresa di attività economiche soprarichiamato.

Legittimamente, perciò, il Consorzio di Sviluppo Industriale ha disposto l’annullamento in autotutela di un provvedimento di recupero di un complesso industriale adottato in violazione dell’art. 7, l. n. 241 del 1990 e, di conseguenza, ha annullato la sua rimessa a gara per l’associazione ad altre imprese.

Fonte Giustizia Amministrativa

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