Proprietà Intellettuale, Legge sul diritto d’autore, bollettino SIAE, opere musicali, accordo negoziale e i diritti di sincronizzazione, Tribunale di Milano, XIV sez. civ.,Tribunale delle Imprese, Specializzata Impresa A, sentenza n. 490 del 14 gennaio 2021

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Proprietà Intellettuale, Legge sul diritto d’autore, bollettino SIAE, opere musicali, accordo negoziale e i diritti di sincronizzazione, Tribunale di Milano, XIV sez. civ.,Tribunale delle Imprese, Specializzata Impresa A, sentenza n. 490 del 14 gennaio 2021

Legge sul diritto d’autore del 22/04/1941 n° 633.

I diritti amministrati da SIAE ex art. 180 commi 1 e 2 L.A

La disciplina dell’ art. 180 L.A. che individua i diritti amministrati in via esclusiva da SIAE, non comprende i diritti di sincronizzazione. Il dato letterale della norma evidenzia senza dubbio che l’attività di intermediazione dei diritti, esercitata per le finalità di cui al comma 2 (concessione per conto e nell’ interesse degli aventi diritto di licenze e autorizzazioni per l’utilizzazione economica di opere tutelate, percezione dei proventi derivanti da tali licenze e autorizzazioni, ripartizione di tali proventi tra gli aventi diritto) è da riferirsi, quanto alle opere musicali, ai diritti di esecuzione pubblica delle opere e ai diritti di riproduzione fonomeccanica, secondo quanto statuito al comma 1.

L’ esclusiva che la legge riserva alla SIAE è limitata a tale ambito tassativamente delimitato, non suscettibile di estensione in via di interpretazione analogica.

Ne consegue che il titolo negoziale sul quale si fonda il diritto dedotto in giudizio dagli attori non può essere il bollettino SIAE; esso è assimilabile ad una scrittura privata mediante la quale le parti che lo sottoscrivono regolano i rispettivi diritti di sfruttamento economico quanto ai diritti amministrati in esclusiva da SIAE, ma il suo oggetto non si estende oltre tali limiti.

Il fatto costitutivo della pretesa deve essere reperito altrove: in causa non vi è, tuttavia, la deduzione di alcun altro titolo, né può in alcun modo presumersi che diritti estranei all’esclusiva siano stati necessariamente attribuiti al sub-editore e quantitativamente regolati come nel bollettino, occorrendo la prova positiva di un accordo negoziale avente ad oggetto i diritti di sincronizzazione.

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