Penale, Trattamento sanzionatorio, Calcolo, Cassazione, Quinta Sezione penale, Sentenza n. 44676 del 24/11/2022

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Penale, Trattamento sanzionatorio, Calcolo, Cassazione, Quinta Sezione penale, Sentenza n. 44676 del 24/11/2022

Passim

La modalità seguita dalla Corte territoriale per effettuare il calcolo della pena si pone in aperto contrasto con l’insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo cui, ai fini della determinazione della pena per il delitto tentato aggravato, occorre:

a) individuare preliminarmente la cornice edittale relativa alla fattispecie consumata, tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti ritenute nella fattispecie concreta;

b) determinare, in relazione a questa, la cornice edittale del delitto circostanziato tentato, applicando l’art. 56 cod. pen.;

c) commisurare, entro tale ultima cornice edittale, la pena da irrogare in concreto, specificando la pena base e gli aumenti applicati per ciascuna circostanza aggravante (Sez. 1, n. 7557 del 25/02/2021; Sez. 4, n. 1611 del 21/06/1996).

Nel caso in esame, invece, la Corte territoriale ha dapprima calcolato la pena per il reato tentato, procedendo successivamente all’aumento per le contestate circostanze aggravanti.

E con riferimento all’aumento della pena a titolo di recidiva, inoltre, appare chiara la violazione della disposizione di cui all’art. 63, comma 4, cod. pen., posto che il computo della pena non ha considerato che la recidiva è una circostanza aggravante ad effetto speciale, con conseguente applicazione del criterio mitigatore di cui al richiamato quarto comma dell’art. 63 cod. pen.

Fonte Suprema Corte di Cassazione

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