Imprese, Impianti audiovisivi, Tutela di beni estranei al rapporto di lavoro, Cassazione Civile, IV Sezione, Sentenza n. 25732 del 22/09/2021
Tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti
Art. 4 della l. n. 300 del 1970
Con riferimento all’art. 4 della l. n. 300 del 1970 – come modificato dagli artt. 23, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2015, e 5, comma 2, del d.lgs. n. 185 del 2016 – la Sezione lavoro ha affermato che sono consentiti i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto.
Non ricorrendo le condizioni suddette la verifica della utilizzabilità a fini disciplinari dei dati raccolti dal datore di lavoro andrà condotta alla stregua dell’art. 4 l. n. 300 del 1970, in particolare dei suoi commi 2 e 3.
Fonte Suprema Corte di Cassazione