Finanziario, Contratto di Swap, Finanziamento upfront, Enti Locali, Corte di Cassazione, Sez. Un., Sentenza n. 8770 del 12/05/2020

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Finanziario, Contratto di Swap, Finanziamento upfront, Enti Locali, Corte di Cassazione, Sez. Un., Sentenza n. 8770 del 12/05/2020

 

TUEL, d.lgs. n. 267 del 2000, artt. 42, comma 2, lett. i e 48, comma 2.

 

CONTRATTO DI SWAP – STIPULAZIONE DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI – AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – NECESSITÀ – FONDAMENTO

 

Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che l’autorizzazione alla conclusione di un contratto di swap da parte dei Comuni italiani, specie se del tipo con finanziamento upfront, ma anche in tutti quei casi in cui la sua negoziazione si traduce comunque nell’estinzione dei precedenti rapporti di mutuo sottostanti ovvero anche nel loro mantenimento in vita, ma con rilevanti modificazioni, deve essere data, a pena di nullità, dal Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. i), TUEL di cui al d.lgs. n. 267 del 2000, non potendosi assimilare ad un semplice atto di gestione dell’indebitamento dell’ente locale con finalità di riduzione degli oneri finanziari ad esso inerenti, adottabile dalla giunta comunale in virtù della sua residuale competenza gestoria ex art. 48, comma 2 dello stesso testo unico”.

 

Fonte Suprema Corte di Cassazione

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