Contrattualistica Commerciale, Locazione Finanziaria, Leasing traslativo, Risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, Corte di Cassazione, III Sez., Ordinanza interlocutoria n. 5022 del 25/02/2020

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Contrattualistica Commerciale, Locazione Finanziaria, Leasing traslativo, Risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, Corte di Cassazione, III Sez., Ordinanza interlocutoria n. 5022 del 25/02/2020

Applicabilità dell’art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 ai fatti pregressi

Applicabilità in via analogica di norma sopravvenuta alla fattispecie (art. 72-quater l.fall.)

La Terza Sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni di massima di particolare importanza:

a) «se l’interpretazione dell’art. 1, commi 136-140, della legge 4.8.2017 n. 124, secondo cui tale norma imporrebbe di abbandonare (anche per i fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore) il tradizionale orientamento che applica alla risoluzione del leasing traslativo l’art. 1526 c.c., sia coerente coi principi comunitari di certezza del diritto e tutela dell’affidamento»;

b) «se possa applicarsi in via analogica, anche solo per analogia iuris, una norma inesistente al momento in cui venne ad esistenza la fattispecie concreta non prevista dall’ordinamento; ed in caso affermativo se, con riferimento al caso di specie, tale norma da applicarsi in via analogica possa ravvisarsi nell’art. 72 quater l.fall.».

Fonte Suprema Corte di Cassazione

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