Amministrativo, Contratti della Pubblica amministrazione, Avvalimento, Possesso di requisiti integranti la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, Indicazione referente tecnico con riferimento ai requisiti esperienziali, Sufficienza, Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, Sezione Unica, sentenza 11 giugno 2018, n. 128

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Amministrativo, Contratti della Pubblica amministrazione, Avvalimento, Possesso di requisiti integranti la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, Indicazione referente tecnico con riferimento ai requisiti esperienziali, Sufficienza, Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, Sezione Unica, sentenza 11 giugno 2018, n. 128

Distinzione tra avvalimento c.d. di garanzia e avvalimento c.d. tecnico od operativo

Il Tar ha richiamato ​Cons. St., sez. V, 28 febbraio 2018, n. 1216

E’ legittimo il contratto di avvalimento per il possesso di requisiti integranti la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria che, con riferimento ai requisiti esperienziali caratterizzati da astrattezza, indichi un referente tecnico, non essendo necessaria la messa a disposizione di mezzi e attrezzature (1).

(1) Ha ricordato il Tar che la giurisprudenza ha in più occasioni affrontato la distinzione tra avvalimento c.d. di garanzia e avvalimento c.d. tecnico od operativo, sulla quale si sono diffusamente soffermate le parti nelle rispettive memorie.

Il Tar ha richiamato ​Cons. St., sez. V, 28 febbraio 2018, n. 1216 secondo cui l’avvalimento c.d. di garanzia «ricorre nel caso in cui l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata la propria solidità economica e finanziaria, rassicurando la stazione appaltante sulle sue capacità di far fronte agli impegni economici conseguenti al contratto d’appalto, anche in caso di inadempimento: tale è l’avvalimento che abbia ad oggetto i requisiti di carattere economico- finanziario e, in particolare, il fatturato globale o specifico», mentre l’avvalimento c.d. tecnico od operativo «ricorre, per contro, nel caso in cui l’ausiliaria si impegni a mettere a disposizione dell’ausiliata le proprie risorse tecnico- organizzative indispensabili per l’esecuzione del contratto di appalto: tale è l’avvalimento che abbia ad oggetto i requisiti di capacità tecnico-professionale tra i quali, ad esempio, la dotazione di personale».

Il giudice di appello ha poi ribadito che «nel primo caso (in cui l’impresa ausiliaria si limita a “mettere a disposizione” il suo valore aggiunto in termini di solidità finanziaria e di acclarata esperienza di settore), non è, in via di principio, necessario che la dichiarazione negoziale costitutiva dell’impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali o ad indici materiali atti ad esprimere una certa e determinata consistenza patrimoniale e, dunque, alla messa a disposizione di beni da descrivere ed individuare con precisione, ma è sufficiente che dalla ridetta dichiarazione emerga l’impegno contrattuale a prestare ed a mettere a disposizione dell’ausiliata la complessiva solidità finanziaria ed il patrimonio esperienziale, così garantendo una determinata affidabilità e un concreto supplemento di responsabilità»; di converso «nel caso di avvalimento c.d. tecnico od operativo (che ha ad oggetto requisiti diversi rispetto a quelli di capacità economico- finanziaria) sussiste sempre l’esigenza di una messa a disposizione in modo specifico di risorse determinate: onde è imposto alle parti di indicare con precisione i mezzi aziendali messi a disposizione dell’ausiliata per eseguire l’appalto».

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche il Consiglio di Stato ha concluso (con riferimento al caso sottoposto al suo esame) che «per la messa a disposizione dell’esperienza professionale, nella specie, per giunta, correlata a servizi di natura intellettuale, come tali ad esecuzione necessariamente personale, quali la progettazione o la direzione dei lavori, la vigilanza e controllo sull’esecuzione del contratto di servizio» era necessario «che nel contratto fossero puntualmente indicati (e messi quindi, come tali, effettivamente e concretamente a disposizione dell’impresa ausiliata) i mezzi, gli strumenti e le competenze adeguati.

E ciò anche al fine di consentire alla stazione appaltante la puntuale ed obiettiva verifica della effettività ed utilità dell’impegno promesso.

Nella fattispecie esaminata dal Trga la messa a disposizione, da parte dell’impresa ausiliante, del proprio responsabile tecnico integra il requisito necessario all’avvalimento.

Fonte Giustizia Amministrativa

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