Appalti pubblici, l’escussione della garanzia provvisoria è ammessa soltanto nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario, Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 26 aprile 2022 n. 7

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Appalti pubblici, l’escussione della garanzia provvisoria è ammessa soltanto nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario, Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 26 aprile 2022 n. 7

L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, in relazione al corrispondente quesito, posto dalla quarta sezione con sentenza non definitiva 4 gennaio 2022, n. 26, ha concluso nel senso che il comma 6 dell’art. 93 d. lgs. n. 50 del 2016 – nel prevedere che la “garanzia provvisoria” a corredo dell’offerta “copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario […]” – delinea un sistema di garanzie che si riferisce al solo periodo compreso tra l’aggiudicazione ed il contratto e non anche al periodo compreso tra la “proposta di aggiudicazione” e l’aggiudicazione.

L’Adunanza plenaria enuncia il seguente principio di diritto:

Il comma 6 dell’art. 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016 – nel prevedere che la “garanzia provvisoria” a corredo dell’offerta «copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario (…)» – delinea un sistema di garanzie che si riferisce al solo periodo compreso tra l’aggiudicazione ed il contratto e non anche al periodo compreso tra la “proposta di aggiudicazione” e l’aggiudicazione.

Fonte Giustizia Amministrativa

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