Amministrativo, Responsabilità Extracontrattuale dell’Amministrazione, Consiglio di Stato, Sezione VII, Sentenza n. 3094 del 27/03/2023

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Amministrativo, Responsabilità Extracontrattuale dell’Amministrazione, Consiglio di Stato, Sezione VII, Sentenza n. 3094 del 27/03/2023

Responsabilità civile – Danni in materia amministrativa – Risarcimento del danno – Presupposti

La responsabilità della pubblica amministrazione da illegittimo esercizio della funzione pubblicistica è di natura extracontrattuale, non potendo, infatti, configurarsi un rapporto obbligatorio nell’ambito di un procedimento amministrativo in quanto:

nel procedimento amministrativo, a differenza del rapporto obbligatorio, sussistono due situazioni attive, cioè il potere della p.a. e l’interesse legittimo del privato;

il rapporto tra le parti non è paritario, ma di supremazia dell’amministrazione.

Il risarcimento può essere riconosciuto se l’esercizio illegittimo del potere amministrativo abbia leso un bene della vita del privato, che quest’ultimo avrebbe avuto titolo per mantenere o ottenere, secondo la dicotomia interessi legittimi oppositivi e pretensivi ed alla luce di una loro dimensione sostanzialistica. (1)

Responsabilità civile – Danni in materia amministrativa – Risarcimento del danno – Presupposti – Onere probatorio a carico del danneggiato

Spetta dunque al danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, dovendo provare:

sul piano oggettivo, la presenza di un provvedimento illegittimo causa di un danno ingiusto, con la necessità di distinguere l’evento dannoso, derivante dalla condotta, che coincide con la lesione o compromissione di un interesse qualificato e differenziato, meritevole di tutela nella vita di relazione, e il conseguente pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale scaturitone, suscettibile di riparazione in via risarcitoria;

sul piano soggettivo, l’integrazione del coefficiente di colpevolezza, con la precisazione che l’ingiustificata o illegittima inerzia dell’amministrazione o il ritardato esercizio della funzione amministrativa non integrano la colpa dell’Amministrazione.

(1) Precedenti conformi: Ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7; Cons. Stato, sez. V, 31 luglio 2012, n. 4337; T.a.r. per il Lazio, sez. III, sentenza n. 11808/2014; T.a.r. per la Campania, sez. III, 2 marzo 2018, n. 1350; T.a.r. per la Campania, sez. I, 25 settembre 2017 n. 4483; Ad. plen., 3 dicembre 2008, n. 13; Cons. Stato, sez. II, 20 maggio 2019, n. 3217; Cons. Stato, sez. IV, 27 aprile 2021, n. 3398; Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2020, n. 1496; idem, sez. IV, 6 luglio 2020, n. 4338; idem, sez. IV, 27 febbraio 2020, n. 1437.

Precedenti difformi: Cons. Stato, sez. VI, 4 luglio 2012, n. 3897; Cons. Stato, sez. VI, 30 dicembre 2014, n. 6421; Cons. Stato, sez. VI, 14 marzo 2005, n. 1047; Cons. Stato, sez. VI, 10 dicembre 2015, n. 5611; T.a.r. per la Lombardia, sez. II, 5 marzo 2018, n. 617; T.a.r. per la Lombardia, sez. III, 6 aprile 2016 n. 650.

Fonte Giustizia Amministrativa

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