Amministrativo, Contratti pubblici, Appalto di lavori, Raggruppamento temporaneo di imprese, Cons. Stato Sez V, 2 agosto 2024, Sentenza n. 6944
Sulla legittimità dell’esclusione di un raggruppamento temporaneo di imprese qualora ci sia causa escludente che riguardi un suo componente, ignota agli altri membri, verificatasi prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di lavori – Gara – Raggruppamento temporaneo di imprese – Requisiti di partecipazione – Esclusione – Buona fede – Estromissione e sostituzione della mandante
Qualora, prima della presentazione dell’offerta, si verifichi una causa escludente in capo ad una delle sue componenti, il raggruppamento temporaneo di imprese è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, in sede di presentazione dell’offerta, la causa escludente e il soggetto che ne è interessato e a comprovare l’estromissione o la sostituzione con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l’immodificabilità sostanziale dell’offerta presentata o l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta. (1).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di lavori – Gara – Raggruppamento temporaneo di imprese – Requisiti di partecipazione – Esclusione – Buona fede
Deve presumersi che il raggruppamento conosca la situazione dei propri componenti e presenti una domanda di partecipazione che tenga conto della situazione di ciascuno. Pertanto, la mera dichiarazione della mandataria di non essere a conoscenza della carenza di un requisito di partecipazione in capo ad una mandante e di averne appreso l’esistenza soltanto in sede di verifica dei requisiti non è di per sé sola sufficiente per supportare la declaratoria di illegittimità della decisione di ritirare l’aggiudicazione disposta a favore del raggruppamento medesimo. (2).
(1) In senso conforme: T.a.r. per il Lazio, sez. V, 17 giugno 2024, n. 12296.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini.
Fonte Giustizia Amministrativa