Amministrativo, Contratti della Pubblica amministrazione – Rito appalti – Bando – Avvalimento – Attestazione SOA, Cons. St., A.P., sentenza del 16 ottobre 2020 n. 22

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Amministrativo, Contratti della Pubblica amministrazione – Rito appalti – Bando – Avvalimento – Attestazione SOA, Cons. St., A.P., sentenza del 16 ottobre 2020 n. 22

Artt. 83, comma 8, ultimo periodo, 84 e 89, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016.

L’Adunanza plenaria pronuncia sulla nullità delle clausole del bando e sulla nullità della subordinazione dell’avvalimento dell’attestazione SOA alla produzione dell’attestazione SOA della impresa ausiliata.

Nullità parziale della clausola.

Contratti della Pubblica amministrazione – Avvalimento – Attestazione SOA – Subordinata alla produzione, in sede di gara, dell’attestazione SOA anche della stessa impresa ausiliata – Nullità della previsione.

Contratti della Pubblica amministrazione – Avvalimento – Attestazione SOA – Subordinata alla produzione, in sede di gara, dell’attestazione SOA anche della stessa impresa ausiliata – Nullità parziale.

Processo amministrativo – Rito appalti – Bando – Clausola illegittimamente escludente – E’ nulla – Impugnabilità – Non occorre – Impugnazione atti successivi – Necessità.

La clausola del disciplinare di gara che subordini l’avvalimento dell’attestazione SOA alla produzione, in sede di gara, dell’attestazione SOA anche della stessa impresa ausiliata si pone in contrasto con gli artt. 84 e 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 ed è pertanto nulla ai sensi dell’art. 83, comma 8, ultimo periodo, del medesimo decreto legislativo(1).

La nullità ex art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016 della clausola del disciplinare di gara che subordini l’avvalimento dell’attestazione SOA alla produzione, in sede di gara, dell’attestazione SOA anche della stessa impresa ausiliata configura un’ipotesi di nullità parziale limitata alla clausola, da considerare non apposta, che non si estende all’intero provvedimento, il quale conserva natura autoritativa (2).

Al cospetto della nullità della clausola escludente contra legem del bando di gara non sussiste l’onere per l’impresa di proporre alcun ricorso perchè tale clausola – in quanto inefficace e improduttiva di effetti – si deve intendere come ‘non apposta’, a tutti gli effetti di legge, salvo impugnare nei termini ordinari gli atti successivi che facciano applicazione (anche) della clausola nulla contenuta nell’atto precedente (3).

La questione era stata rimessa da Cons. St., Sez. V, 17 marzo 2020 n. 1920.

Fonte Giustizia Amministrativa

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