Amministrativo, Codice dei contratti pubblici, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Precontenzioso Anac, Parere Consiglio di Stato, Comm. spec., 26 giugno 2018, n. 1632

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Amministrativo, Codice dei contratti pubblici, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Precontenzioso Anac, Parere Consiglio di Stato, Comm. spec., 26 giugno 2018, n. 1632

Il Consiglio di Stato ha reso il parere, in parte interlocutorio, sullo schema di Linee guida sulla modifica del regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso Anac

Con relazione del 2 maggio 2018, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha chiesto il parere sullo schema di Regolamento recante modifica del Regolamento del 5 ottobre 2016 per il rilascio dei pareri di precontenzioso ai sensi dell’articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in considerazione del carattere di novità delle modifiche introdotte alla disciplina attualmente in vigore, nonché del significativo impatto che i correttivi produrranno sul procedimento per il rilascio di tali pareri.

Nella relazione di accompagnamento alla richiesta di parere l’Anac ha chiarito che le modifiche e integrazioni al Regolamento del 5 ottobre 2016 si sono rese necessarie, alla luce di quanto emerso nei circa diciotto mesi di operatività, al fine di garantire una maggiore tempestività, adeguatezza e, conseguentemente, efficacia dei pareri resi ai sensi del comma 1 del citato articolo 211 del Codice dei contratti pubblici.

Correttamente l’Anac non ha richiamato, a motivazione della decisione di intervenire sul Regolamento dell’ottobre 2016, la modifica, introdotta dal primo correttivo al Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, del comma 1 dell’articolo 211, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, essendosi limitata a prevedere che il parere fosse espresso dall’Autorità “previo contraddittorio” con le parti. Il contradittorio, infatti, era stato già previsto dall’Anac nel Regolamento del 2016 (in particolare, dall’articolo 7, comma 2, secondo cui le parti possono trasmettere entro cinque giorni dalla comunicazione dell’Ufficio memorie e documenti e dal comma 3 dello stesso articolo 7, secondo cui l’Ufficio valuta la necessità di procedere all’audizione delle parti interessate)

Preliminarmente la Commissione speciale rileva che, unitamente alla relazione, non sono stati trasmessi né la Valutazione dell’impatto di regolazione – VIR (sulla cui necessità sembra sufficiente rinviare al parere espresso dalla Sezione atti normativi, 19 giugno 2017, n. 1458 sullo schema di d.P.C.M. recante la nuova disciplina regolamentare dell’Analisi dell’impatto della regolamentazione, della Verifica dell’impatto della regolamentazione e della consultazione sugli atti normativi delle amministrazioni statali), indispensabile per predisporre, su una base istruttoria adeguata e ‘quantitativamente informata’, i più efficaci interventi integrativi e correttivi. In altri termini, l’analisi ex post (compiuta tramite la VIR) degli effetti dell’intervento iniziale deve trasfondersi, dopo una fase di prima attuazione adeguata, nella costruzione di interventi integrativi e correttivi mirati.

La Commissione rileva che mancano altresì dati dai quali desumere il flusso delle richieste di parere, quali, solo a titolo di esempio, la tipologia dei richiedenti e dei pareri (id est, quanti vincolanti e quanti non vincolanti), l’esito degli stessi e il numero delle sanzioni applicate ai sensi dell’articolo 213, comma 2, del Regolamento del 5 ottobre 2016.

In più punti, del resto, la Relazione illustrativa allo schema di Regolamento in esame sottolinea che le modifiche proposte conseguono all’esperienza applicativa dei primi mesi di vigenza del testo, senza tuttavia allegare puntuali dati quantitativi a supporto delle proposte modifiche (basti qui richiamare: i) quanto riferito a pag. 1 in relazione all’art. 3, ove si rappresenta che “spesso” è risultato difficile per l’Autorità individuare i soggetti controinteressati sulla base di quanto esposto dai richiedenti il parere, ii) quanto riferito a pag. 2 in relazione all’art. 6, ove si rappresenta che “[un] numero consistente di istanze pervenute” concerne la fase esecutiva).

Sicché l’asserita acquisita esperienza operativa rimane, in questi termini, patrimonio esclusivamente dell’ANAC, non contribuendo a rendere il presente parere più precisamente informato.

La necessità di acquisire tale documentazione appare evidente ove si consideri che lo schema di Regolamento sottoposto al parere di questa Commissione si è reso necessario proprio per migliorare la procedura di precontenzioso alla luce dell’esperienza di circa diciotto mesi, e dunque sulla base dei dati e del monitoraggio effettuato dalla stessa Autorità.

Ritiene pertanto necessario questo Consiglio, sospendere l’espressione completa del parere in attesa che l’Autorità faccia conoscere i dati statistici dell’attività di precontenzioso sin qui espletata.

Fonte Giustizia Amministrativa

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