Bancario e Finanziario, ACF, Collegio, Arbitro per le controversie finanziarie, Roma, Decisione n. 88 del 25 ottobre 2017, sottoscrizione di quote di fondo immobiliare, accertamento di causa di nullità del contratto quadro ex artt. 23 TUF e 1418 c.c.

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Bancario e Finanziario, ACF, Collegio, Arbitro per le controversie finanziarie, Roma, Decisione n. 88 del 25 ottobre 2017, sottoscrizione di quote di fondo immobiliare, accertamento di causa di nullità del contratto quadro ex artt. 23 TUF e 1418 c.c.

FATTO

Nel ricorso, esaminato unitamente al reclamo e alla documentazione allegata, la ricorrente riferisce di avere sottoscritto nel mese di dicembre 1998 n. 21 quote di un fondo immobiliare di tipo chiuso collocate dall’ intermediario, per un controvalore di lire 214.200.000. Il valore di tali quote al 31 dicembre 2016 si sarebbe ridotto a € 34.422,57. La ricorrente lamenta che l’intermediario avrebbe agito in conflitto di interesse e che non le avrebbe fornito, al tempo, informazioni adeguate, in particolare con riferimento alla durata dell’investimento, che non sarebbe stata compatibile con la sua età e situazione familiare, entrambe note all’intermediario. Inoltre, la ricorrente lamenta che l’investimento sarebbe stato eseguito in assenza di un contratto quadro stipulato per iscritto, “ con ogni conseguenza in punto nullità ex art. 23 TUF e 1418 c.c. ”. La ricorrente lamenta anche che l’intermediario sarebbe venuto meno ai propri obblighi di informazione in occasione di una richiesta di disinvestimento inoltrata dalla stessa ricorrente. Infine, lamenta la violazione degli art. 21, 23, 26 e 28 del Regolamento Intermediari. Tutto ciò premesso, la ricorrente chiede che le venga corrisposto, a titolo di risarcimento danni, un importo che la medesima quantifica in € 176.806,21.

2. Nelle proprie deduzioni, l’intermediario eccepisce, in via preliminare, l ’intervenuta prescrizione delle pretese del la ricorrente. Anzitutto, avendo l’intermediario svolto il ruolo di mero collocatore del fondo in questione, potrebbe ricorrere al più una sua responsabilità precontrattuale, in quanto tale soggetta al termine breve di prescrizione di durata quinquennale; ma anche a voler ipotizzare una responsabilità avente natura contrattuale, comunque anche il termine ordinario di prescrizione, di durata decennale, sarebbe decorso, dal momento che l’investimento oggetto della contestazione risale al dicembre 1998, senza che ci siano stati atti interruttivi in data antecedente alla presentazione del reclamo nel dicembre 2016. Nel merito, l’intermediario contesta, ad ogni modo, che l’investimento possa essere affetto da nullità per mancanza di un contratto quadr o stipulato con la forma scritta richiesta ex art. 23 TUF, stante che all’epoca dell’investimento il mero colloca mento di strumenti finanziari non richiedeva la previa stipulazione di un contratto quadro in forma scritta, trattandosi di attività espressamente esclusa dall’ambito di operatività della richiamata disposizione del TUF. In ogni caso, secondo parte resistente, la ricorrente avrebbe “ convalidato ” l’investimento, dal momento che, sino ad ora, non ha mai invocato alcuna causa di nullità e avrebbe regolarmente percepito le cedole maturate nel corso del tempo. Quanto alla lamentata violazione dell’obbligo di informazione, evidenziato che la ricorrente è imprenditrice esperta, l’intermediario dichiara di ritenere di avere correttamente informato la ricorrente, che sarebbe stata messa, altresì, debitamente al corrente della sussistenza di una situazione di conflitto di interesse. Da ultimo, parte resistente contesta che sia rinvenibile nella fattispecie un danno risarcibile, stante che: a ) la ricorrente ha investito per la sottoscrizione delle quote del fondo € 108.455,95; b ) nel corso degli anni il gestore del fondo avrebbe corrisposto cedole e rimborsi anticipati per complessivi € 97.323,66; c ) il valore delle quote, al 5 aprile 2017, era pari a € 18.331,23. Pertanto, la ricorrente non avrebbe subito alcun danno dall’investimento, anzi avrebbe realizzato un guadagno di € 7.198,94. Tutto ciò premesso, l’intermediario chiede che il ricorso sia respinto.

3. Nelle deduzioni integrative, la ricorrente ribadisce l’eccezione di nullità per mancanza di un contratto quadro in forma scritta, come richiesto dalla legge. Quanto all’eccezione di prescrizione, replica che il diritto non si sarebbe a suo avviso prescritto, dal momento che, in caso di nullità del contratto, il termine di prescrizione del diritto a pretendere la restituzione di quanto investito decorrerebbe dall’accertamento giudiziale della causa di nullità; termine che, in ogni caso, non comincerebbe a decorrere prima della chiusura del rapporto, nel caso di specie ancora in essere. La ricorrente contesta anche di avere incassato cedole e rimborsi parziali nella misura indicata dall’intermediario, reiterando conclusivamente la sua richiesta risarcitoria.

4. Nelle repliche finali, l’intermediario ribadisce che la pretesa del la ricorrente sarebbe prescritta, indipendentemente dalla sua qualificazione giuridica, in quanto, sia esso quinquennale o decennale, il termine decorre comunque dalla data dell’investimento e non dalla data di chiusura del rapporto o dal passaggio in giudicato di una pronuncia accertativa della causa di nullità, peraltro insussistente nel caso di specie. Conferma, inoltre, l’avvenuto incasso delle cedole e dei rimborsi parziali da parte della ricorrente e, quindi, l’inesistenza di un danno risarcibile, ribadendo conclusivamente la sua richiesta di rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, rileva quanto segue.

Indipendentemente e prima di ogni eventuale considerazione in merito all’esistenza di un danno risarcibile, non può non ritenersi assorbente, in quanto fondata, l’eccezione di prescrizione sollevata dall’intermediario.

Infatti, la ricorrente allega di avere effettuato l’investimento nel dicembre 1998 e dalla documentazione in atti non risultano atti interruttivi della prescrizione antecedenti al reclamo del 6 dicembre 2016. Pertanto, anche ipotizzando che la responsabilità che la ricorrente imputa all’intermediario abbia natura contrattuale e quindi sia soggetta al termine ordinario di prescrizione di durata decennale, comunque trattasi di termine già ampiamente decorso all’atto della presentazione del reclamo all’intermediario nel dicembre 2016, essendo questo il primo atto al quale risulta possibile riconoscere valenza interruttiva dell’indicato termine prescrizionale.

Nè appare revocabile in dubbio che tale termine abbia iniziato a decorrere dalla data dell’investimento, e quindi nel caso di specie dal dicembre 1998, non potendosi altresì riconoscere rilevanza alla tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui, in caso di accertamento di una causa di nullità del contratto quadro, il termine di prescrizione dell’azione di restituzione decorrerebbe dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che accerta la nullità, data l’assenza di una pronuncia giudiziale siffatta.

Il Collegio respinge il ricorso.

Fonte ACF

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