Bancario e Finanziario, ACF, Collegio, Arbitro per le controversie finanziarie, Roma, Decisione n. 196 del 16 gennaio 2018, configurabilità di un inadempimento da parte dell’intermediario degli obblighi inerenti alla prestazione di servizi di investimento, sub specie di non corretta trattazione di un ordine di vendita

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Bancario e Finanziario, ACF, Collegio, Arbitro per le controversie finanziarie, Roma, Decisione n. 196 del 16 gennaio 2018, configurabilità di un inadempimento da parte dell’intermediario degli obblighi inerenti alla prestazione di servizi di investimento, sub specie di non corretta trattazione di un ordine di vendita

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne la configurabilità di un inadempimento da parte dell’intermediario degli obblighi inerenti alla prestazione di servizi di investimento, sub specie di non corretta trattazione di un ordine di vendita.

2. Il Ricorrente, tramite procuratore, afferma di essere titolare di n. 1.764 azioni dell’Intermediario, per complessivi € 110.250,00 investiti, depositate in un fondo titoli e riferisce di essersi recato più volte nei mesi di febbraio – marzo 2014 presso l’Intermediario per richiederne la vendita. In data 2 aprile 2014 ha, poi, inoltrato formale domanda di cessione, che solo dopo un mese, in data 2 maggio 2014, e su espresso sollecito è stata timbrata per ricevuta dall’Intermediario stesso. Tale richiesta di cessione è rimasta, tuttavia, inevasa. Il Ricorrente riferisce, altresì, di aver inoltrato un primo reclamo all’Intermediario nel mese di novembre 2014, lamentando la mancata evasione del citato ordine, e di aver ricevuto una nota di risposta con la quale l’Intermediario si impegnava a soddisfare la domanda di cessione entro la fine del 2014. Non essendo stato rispettato detto impegno, il Ricorrente riferisce di aver inviato un’ulteriore richiesta, nell’aprile del 2016, al fine di ottenere copia di tutti gli ordini di vendita ricevuti ed evasi, nonché del libro soci, così da poter ricostruire tutti i movimenti in entrata ed in uscita relativi ai singoli azionisti. Non avendo ricevuto risposta ha avviato la procedura monitoria innanzi al Tribunale di Vicenza, ottenendo coattivamente la consegna dei documenti richiesti.

Avvalendosi di tale documentazione il Ricorrente rileva numerose irregolarità nella procedura di evasione degli ordini di vendita, in aperta violazione degli obblighi di diligenza e correttezza nell’esecuzione dei servizi di investimento. Queste irregolarità, peraltro pubblicamente ammesse dai vertici aziendali e riprese in diverse notizie stampa, hanno, a suo avviso, avuto quale effetto quello di impedire la vendita delle azioni da lui detenute, impedendo il conseguente realizzo economico.

Dalla documentazione allegata si evince inoltre che, in riscontro ad un ulteriore reclamo presentato all’Intermediario in data 8 marzo 2017, è stato negato anche il ristoro dovuto in base alla ricostruzione dell’esatto ordine cronologico degli ordini di vendita effettuata dallo stesso Intermediario.

3. A seguito dei fatti sopra descritti il Ricorrente si è rivolto, pertanto, all’Arbitro per le Controversie Finanziarie domandando, per quanto sopra rappresentato, il risarcimento di una somma pari a 110.250,00 euro, corrispondente al valore delle n. 1.764 azioni (valorizzate al prezzo di 62,50 euro per azione) oggetto della propria richiesta di cessione, rimasta inevasa.

4. L’Intermediario non ha presentato deduzioni.

DIRITTO

Non essendo contestato ed, anzi, risultando provato per tabulas che l’Intermediario non ha adempiuto all’obbligo di gestire e trattare correttamente l’ordine di vendita di che trattasi, bisogna verificare se e in che misura questo inadempimento possa aver cagionato un danno al ricorrente.

Sotto questo profilo il Collegio, coerentemente con quanto già deciso con riguardo ad analoghi numerosi inadempimenti già accertati a carico del medesimo Intermediario, ritiene che tali violazioni abbiano di fatto privato il cliente della possibilità di cedere a terzi se non tutti almeno una parte dei titoli da egli detenuti, avendo riguardo a tal proposito al periodo in cui è stato impartito il predetto ordine (maggio 2014) e al quantitativo di azioni messe in vendita, dovendo considerarsi la probabilità di alienare tale partecipazione tanto più elevata quanto più ridotto era il quantitativo messo in vendita. In questo senso si può ritenere, sulla base di un processo determinativo già posto a base di precedenti analoghe decisioni, che, ove l’Intermediario avesse diligentemente e tempestivamente posto in esecuzione l’ordine, il ricorrente avrebbe avuto una probabilità superiore al 50% di vendere almeno metà delle azioni. Ne deriva che, considerato l’azzeramento del loro valore in seguito all’avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell’Intermediario di che trattasi, il danno può essere liquidato con equo apprezzamento in una somma pari alla metà del controvalore di € 110.250,00 e dunque in € 55.125,00 oltre alla rivalutazione monetaria per € 205,00 per complessivi € 55.330,00.

Il Collegio, in accoglimento parziale del ricorso, dichiara l’Intermediario tenuto a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 55.330,00, comprensiva di rivalutazione monetaria e fissa il termine per l’esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l’Intermediario comunica all’ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L’Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 500,00, ai sensi dell’art. 18, comma 3, del citato regolamento adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione “Intermediari”.

Fonte ACF

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