Amministrativo, Pandemia da Covid-19, Inadeguata gestione e organizzazione del S.S.N., Domanda risarcitoria, Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, Ordinanza n. 1952 del 29/01/2026
Pandemia da Covid-19 – Inadeguata gestione e organizzazione del S.S.N. – Domanda risarcitoria dei familiari delle “vittime del covid” nei confronti della P.A. – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 104 del 2010 – Sussistenza – Fondamento.
Sintesi
La Sezioni Unite civili, pronunciandosi in sede di regolamento di giurisdizione, hanno stabilito che rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 104 del 2010, la controversia promossa dai familiari delle “vittime del covid” nei confronti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della Salute e della Regione Lombardia, volta a ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali per la morte dei propri congiunti, fondandosi la causa petendi sull’inefficienza dello svolgimento dei compiti di amministrazione attiva nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale prima e durante la crisi pandemica da Covid-19 (e, dunque, su una condotta della P.A. connessa all’esercizio di poteri autoritativi), senza che assuma rilievo la dedotta violazione di diritti fondamentali, in mancanza di fonti normative che vincolino, nei contenuti, l’esercizio del suddetto potere.
Fonte Suprema Corte di Cassazione
