Proprietà Intellettuale, Provvedimento cautelare, Art. 132 c.p.i., Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, Ordinanza interlocutoria n. 3332 del 10/02/2025
Diritti di proprietà intellettuale – Provvedimento cautelare – Mancato inizio del giudizio di merito – Inefficacia – Art. 132 c.p.i. – Contrasto con l’art. 9, paragrafo 5, della dir. 2004/48/CE – Questione pregiudiziale.
La Sezione Prima civile ha disposto, ai sensi dell’art. 267 TFUE, la trasmissione degli atti alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, richiedendo di pronunciarsi sulla seguente questione pregiudiziale:
«Dica la Corte di giustizia se l’art. 9, paragrafo 5, della dir. 2004/48/CE del Parlamento e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, debba essere interpretato nel senso che osta alla previsione contenuta nella disposizione nazionale di cui all’art. 132, comma 4, c.p.i. – d.lgs. n. 30 del 2005 e successive modifiche – secondo cui la prescrizione dell’inefficacia del provvedimento cautelare in caso di mancato inizio del giudizio di merito entro un termine perentorio, contenuta nel comma 3 dello stesso art. 132 c.p.i., non si applica ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’art. 700 c.p.c. e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, potendo tuttavia, in tali casi, ciascuna delle parti iniziare il predetto giudizio di merito».
Fonte Suprema Corte di Cassazione
