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Luglio
2019
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Contrattualistica commerciale, Vendita, Azione di garanzia per i vizi, Corte di Cassazione, Sez. Un., sent. n. 18672 del 11/07/2019
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Manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore espresse nelle forme di cui all’art. 1219, comma 1, c.c. – Efficacia interruttiva della prescrizione – Sussistenza.
Le Sez. U., su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Nel contratto di compravendita costituiscono – ai sensi dell’art. 2943, comma 4, c.c. – idonei atti interruttivi della prescrizione dell’azione di garanzia per i vizi, prevista dall’art. 1495, comma 3 c.c., le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all’art. 1219, comma 1, c.c., con la produzione dell’effetto generale contemplato dall’art. 2945, comma 1, c.c.”.
Fonte Suprema Corte di Cassazione