Opposizione promossa, ai sensi dell’art. 195 del d.lgs. n. 58/1998, avverso delibera Consob di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, Sentenza n. 79/2018 del 17.01.2018 Corte d’Appello di L’Aquila

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Opposizione promossa, ai sensi dell’art. 195 del d.lgs. n. 58/1998, avverso delibera Consob di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, Sentenza n. 79/2018 del 17.01.2018 Corte d’Appello di L’Aquila

Opposizione promossa, ai sensi dell’art. 195, del d.lgs. n. 58/1998 avverso la delibera Consob n. 19456 del 4.12.2015 di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie

Chiesto l’annullamento della delibera Consob 4 dicembre 2015, n. 19456 o, in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale

Con la delibera erano state contestate loro le seguenti violazioni:

1b) Violazione del combinato disposto dell’art. 21, comma 1, lettera d) del TUF e dell’art. 15 del Regolamento congiunto Banca d’Italia/Consob del 29 ottobre 2007, nonché dell’art. 21 comma 1, lettera a), del TUF e degli artt. 39 e 40 del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, essendo emerse, nell’ambito della valutazione di adeguatezza degli investimenti, carenze di carattere procedurale che hanno consentito che si verificassero anomalie nella mappatura del rischio delle emissioni subordinate della Banca (periodo della violazione: 1^ luglio 2009 – 4 maggio 2012, quanto alle irregolarità relative alla profilatura dei prodotti della Banca);

2) violazione del combinato disposto dell’art. 21, comma 1 lettera d) del TUF, dell’art. 15 commi 1 e 2 lettera e) e dell’art. 29 del Regolamento congiunto Banca d’Italia/Consob del 29 ottobre 2007 per non aver adottato la Banca procedure, anche di controllo, idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento e per non avere tenuto, per tutti i servizi prestati e tutte le operazioni effettuate, registrazioni adeguate e ordinate delle attività svolte, con particolare riferimento alle negoziazioni su titoli propri che, pur essendo accompagnate da impegni verbali di riacquisto a una data prefissata, sono state tuttavia registrate nella documentazione ufficiale della Banca come operazioni a fermo (periodo della violazione: 1 ^ febbraio 2009 – 4 maggio 2012);

3) violazione dell’art. 21, comma 1-bis, lettera a), del TUF e degli artt. 23 e 25 del Regolamento congiunto Banca d’Italia/Consob del 29 ottobre, per avere la Banca, nell’ambito del collocamento dei titoli propri, omesso di identificare e gestire adeguatamente i conflitti di interesse che, già insiti nell’impianto e negli obiettivi dell’operazione, hanno assunto rilevanza e dimensioni ancora maggiori a causa di specifiche iniziative commerciali e di pressione sulla rete distributiva (periodo della violazione: 1^ febbraio 2009 – 4 maggio 2012), ed è stata irrogata a ciascuno di essi la sanzione di € …. per ogni violazione contestata, per complessivi € ….. ciascuno.

La Consob si costituiva, chiedendo il rigetto dell’opposizione.

La Corte di Appello dell’Aquila ha ridotto la sanzione applicata a…. ad €…. per ciascuna delle tre violazioni e, quindi, al complessivo importo di € … respingendo nel resto l’opposizione.

13/03/2018

Fonte Consob

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