Commercio Internazionale, Import – Export, Dual use, Prodotti tecnologici a duplice uso, Mise

Studio Legale Mazza > News  > Commercio Internazionale, Import – Export, Dual use, Prodotti tecnologici a duplice uso, Mise

Commercio Internazionale, Import – Export, Dual use, Prodotti tecnologici a duplice uso, Mise

BENI A DUPLICE USO

Sono considerati beni e tecnologie duali quelli utilizzabili in applicazioni civili ma anche nella produzione, sviluppo e utilizzo di beni militari, si differenziano dai materiali d’armamento in quanto non sono appositamente progettati per uso militare (vedi Normativa). È necessario un efficace sistema di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso per assicurare il rispetto degli impegni e delle responsabilità internazionali presi dagli Stati, che hanno aderito ai regimi di controllo all’esportazione in particolare in materia di non proliferazione.
L’esistenza di un sistema comune di norme e di politiche armonizzate nei controlli all’esportazione in tutti gli Stati membri dell’Unione, rappresenta un presupposto indispensabile affinché ci possa essere una libera circolazione dei prodotti a duplice uso all’interno dell’Unione Europea.

L’esportazione dei beni e delle tecnologie duali è disciplinata da una varietà di norme, criteri e procedure applicative che rispondono alle esigenze di sicurezza nazionale ed internazionale, come segue: Reg. (CE) 428/09 e successivamente modificato dal Reg. (UE) 388/12, il quale istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso che figurano nell’All. I.  In Italia le disposizioni del Reg. 428/09 sono state recepite con il D.L. n. 96 del 09/04/2003 ancora vigente.

L’elenco dell’Allegato I rappresenta la sommatoria delle scelte operate dai seguenti regimi internazionali di controllo:WASSENAR ARRANGEMENT (settore alta tecnologia)
Gruppo MTCR (settore dei prodotti missilistici)Gruppo NSG (settore nucleare)
Gruppo Australia (settore chimico biologico).

LE AUTORIZZAZIONI POSSONO ASSUMERE FORMA DI:

Autorizzazioni specifiche individuali: Sono rilasciate su parere del Comitato Consultivo, emesso di volta in volta, e riguardano operazioni che non possono fruire di procedure comunque agevolate. Il provvedimento è rilasciato sulla base di uno specifico ordine o contratto. (Art. 4 del D.L. 96/09)

Autorizzazione generale nazionale – AGN: L’esportazione dei beni a duplice uso può aver luogo con AGN limitatamente ai paesi di destinazione che sono indicati nel decreto del Ministero delle Attività Produttive del 4/08/2003 – Antartide (Base Italiana), Argentina, Corea del Sud, Turchia-
valida in tutti gli Stati Membri della Unione Europea e per tutti i prodotti a duplice uso specificati nelle categorie riportate nell’Allegato I del Reg. (CE) 428/2009, modificato con Reg. (UE) 1232/2011, ad eccezione: a) di quanto previsto nell’ Allegato II octies dello stesso Reg. (UE) 1232/2011,
b) dei beni/paesi compresi nelle nuove AGEU (vedi All. II, da bis a septies, Reg. (UE) 1232/11).

L’AGN non potrà essere utilizzata qualora l’esportatore venga informato, da questo Ufficio, che i prodotti oggetto di esportazione sono o possono essere, in tutto o in parte, destinati ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui all’ art.4 – par. 1, 2 e 3 – del Reg.(CE) 428/2009 e successive modifiche o qualora la Ditta sia a conoscenza che gli stessi prodotti sono destinati alle predette utilizzazioni.  Dalla data del rilascio dell’Autorizzazione la Società è iscritta nell’apposito Registro previsto dall’art. 6, par. 3, del D. L.gs. 96/2003.

L’autorizzazione può essere negata, annullata, revocata sospesa o modificata secondo quanto stabilito dall’Art. 8 del D.L. 96/03.

È necessario inviare, anche se negativo, un report semestrale – gennaio e luglio – per comunicare tutte le esportazioni effettuate, come da circolare 79932/12 del D.G. Avv. Teti.

Autorizzazioni generali dell’Unione Europea: AGEU da 001 a 006 (come da schema allegato 1): le autorizzazioni sono valide in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea, verso determinati paesi di destinazione (vedi schema allegato 1), alle condizioni e requisiti d’uso elencati negli allegati da II bis a II septies, come stabilito dall’art. 1, paragrafo 3, del Reg. (UE) 1232/2011, che modifica l’art. 9, par. 1 del Reg. (CE) 428/2009, e per i prodotti seguenti:
tutti i prodotti a duplice uso specificati nelle categorie riportate nell’Allegato II, da bis a septies, del Reg. (UE) 1232/2011, ad eccezione di quanto previsto nell’Allegato II octies dello stesso Reg. (UE) 1232/2011.

Ci si può avvalere di tali autorizzazioni con notifica (nei 30 giorni precedenti alla prima esportazione da effettuare) all’Autorità competente che rilascia lettera di ricezione di avvenuta notifica (come da circolare 79932/12 del D.G. Avv. Teti).

L’autorizzazioni possono essere negate, annullate, revocate, sospese secondo quanto stabilito dall’Art. 8 del D.L. 96/03.

Dalla data del rilascio della lettera di ricezione di notifica dell’ Autorizzazione la Società è iscritta nell’apposito Registro previsto dall’art. 6, par. 3, del D. L.gs. 96/2003.

È necessario inviare, anche se negativo, un report semestrale – gennaio e luglio – per comunicare tutte le esportazioni effettuate con ogni tipo di AGEU, come da circolare 79931/12 del D.G. Avv. Teti.

Le AGEU annullano automaticamente tutte le AUTORIZZAZIONI GENERALI COMUNITARIE
rilasciate agli esportatori prima dell’entrata in vigore del Reg. UE 1232/11.

Autorizzazioni globali individuali: L’esportazione dei beni a duplice uso elencati nell’All. I del Reg. (CE) 428/09 può aver luogo con autorizzazione globale individuale, rilasciata ad un singolo esportatore, per tutti i tipi o categorie di beni a duplice uso e per uno o più paesi di destinazioni specifici, che abbiano aderito ai Regimi internazionali e rilasciate previo parere del Comitato Consultivo, con validità non superiore a tre anni e con possibilità di proroga. (Art. 5 del D.L. n. 96/2003)

Promozione del rispetto dei diritti umani – Reg. (UE) 1352/2011: Una delle massime priorità delle relazioni esterne dell’UE è la promozione del rispetto dei diritti umani, che figura anche tra i principali obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC). La lotta contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, sebbene numerosi strumenti internazionali proibiscano questo genere di gravi violazioni della dignità umana, è ancor oggi necessaria, a tal fine è stato adottato il regolamento comunitario n. 1236/05 del Consiglio 27 giugno 2005, modificato dal Reg. Es. (UE) 1352/2011, che istituisce uno specifico regime per il commercio di taluni dispositivi e prodotti che potrebbero essere utilizzati appunto per la tortura o trattamenti disumani.

Fonte Ministero dello Sviluppo economico

News by Mazzalex