Proprietà industriale, Riforma dei disegni e modelli dell’UE

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Proprietà industriale, Riforma dei disegni e modelli dell’UE

La riforma legislativa dell’UE in materia di disegni e modelli rappresenta una significativa modernizzazione del regime di protezione dei disegni e modelli, in linea con le tecnologie e le realtà economiche attuali. Aumenta la certezza del diritto, riduce la complessità e amplia l’accessibilità dei diritti relativi ai disegni e modelli, a grande beneficio dei creatori e delle imprese di tutta Europa.

Finalità della riforma

La riforma mira a:

modernizzare, chiarire e rafforzare la protezione dei disegni e modelli;

migliorare l’accessibilità della protezione dei disegni e modelli nell’UE;

garantire una maggiore interoperabilità dei sistemi di protezione dei disegni e modelli nell’UE;

armonizzare in tutta l’UE il regime divergente di protezione dei pezzi di ricambio.

Le fasi della riforma definiscono la data di applicazione della nuova legislazione:

Il regolamento modificativo entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma le modifiche in esso contenute inizieranno ad applicarsi in due fasi.

1

Fase 1:

Alcune modifiche si applicheranno dal primo giorno del mese successivo ai quattro mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento modificativo.

2

Fase 2:

Altre modifiche, comprese quelle introdotte dal diritto derivato (regolamento di esecuzione e regolamento delegato) si applicheranno a decorrere dal primo giorno del mese successivo al periodo di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento modificativo.

La direttiva sui disegni e modelli entrerà in vigore contemporaneamente al regolamento modificativo. Gli Stati membri disporranno di 36 mesi per recepirla nelle rispettive legislazioni nazionali.

Il nuovo pacchetto legislativo dell’UE in materia di disegni e modelli è stato pubblicato e contiene:

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari e abroga il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione («regolamento modificativo»)
Regolamento – UE – 2024/2822 – IT – EUR-Lex
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e modelli (rifusione) («direttiva di rifusione»).
Direttiva – UE – 2024/2823 – IT – EUR-Lex

Principali ambiti di modifica, fase I

Terminologia e modifiche strutturali

– «disegno o modello comunitario» diventa «disegno o modello dell’Unione europea» (disegno o modello dell’UE o DUE) – «tribunale dei disegni e modelli comunitari» diventa «tribunale dei disegni e modelli dell’UE» – «regolamento su disegni e modelli comunitari» diventa «regolamento sui disegni e modelli dell’Unione europea» – il regolamento relativo alle tasse è integrato come allegato 1 del regolamento sui disegni e modelli dell’Unione europea

eliminazione o ridistribuzione di articoli all’interno del regolamento, in linea con la struttura del regolamento sul marchio dell’UE
Modifiche sostanziali

Definizioni
Diritti esclusivi e limitazioni
Deposito ed esame
Titolarità
Tasse
Terminologia e modifiche strutturali, fase I

Terminologia

La terminologia del regolamento modificativo è adattata alla formulazione del trattato di Lisbona e tutti i riferimenti alla «Comunità» sono sostituiti con riferimenti all’«Unione europea» o, in alcuni casi, all’«Unione».

Il «regolamento su disegni e modelli comunitari» diventerà «regolamento sui disegni e modelli dell’Unione europea» («RDUE»).

Il «disegno o modello comunitario registrato» e il «disegno o modello comunitario non registrato» diventeranno «disegno o modello dell’UE registrato (DUE registrato)» e «disegno o modello dell’UE non registrato (DUE non registrato)».

Le «domande di disegno o modello comunitario» e «i disegni o modelli comunitari» esistenti diventeranno automaticamente «domande di disegno o modello dell’Unione europea» e «disegni o modelli dell’Unione europea» («disegni o modelli dell’UE»).

Il «tribunale dei disegni e modelli comunitari» diventerà «tribunale dei disegni e modelli dell’UE».

La modifica del nome dell’Ufficio (in Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale) è già stata attuata a seguito della riforma legislativa in materia di marchi. È ora recepita anche nel regolamento modificativo.

Modifiche strutturali

(Articolo 2 del regolamento modificativo e altre modifiche strutturali)

Il regolamento sulle tasse è abrogato e le norme applicabili al livello, alla struttura e al pagamento delle tasse sono ora integrate nel regolamento modificativo come allegato I. Ciò implica che qualsiasi futura modifica degli importi dovrà seguire la procedura legislativa ordinaria.

Altre modifiche strutturali, che comportano l’eliminazione o la redistribuzione di articoli nell’ambito del regolamento e del futuro diritto derivato, sono state attuate principalmente per allinearsi alla struttura dei regolamenti sul marchio dell’Unione europea.

Modifiche sostanziali

Definizioni

Definizione di disegno o modello
(Articolo 3, paragrafo 1, RDUE, emendato dal regolamento modificativo)

La definizione di «disegno o modello» è stata ampliata per includere l’animazione. L’animazione deve essere intesa come una modifica progressiva della caratteristica o delle caratteristiche del disegno o modello, con o senza il mantenimento della loro identità. L’animazione è un termine ampio, che comprende sia il movimento sia la transizione.
Definizione di prodotto
(Articolo 3, paragrafo 2, RDUE, emendato dal regolamento modificativo)

La definizione di «prodotto» è stata rivista per includere esplicitamente gli elementi non fisici. Per «prodotto» si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, diverso dai programmi per elaboratori, indipendentemente dal fatto che sia incorporato in un oggetto fisico o sia reso in forma non fisica, compresi:

Inoltre, l’elenco che illustra ciò che costituisce un prodotto è riorganizzato e ampliato. La definizione legale comprende ora espressamente gli assortimenti di articoli, la disposizione nello spazio di oggetti volti a creare un ambiente interno o esterno e le parti destinate a essere assemblate in un prodotto complesso, nonché le opere grafiche o i simboli, i loghi, i motivi di superficie e interfacce grafiche utente.
Diritti esclusivi e limitazioni

STAMPA 3D

(Articolo 19, paragrafo 2, lettera d), RDUE, emendato dal regolamento modificativo)

L’ambito di applicazione dei diritti esclusivi conferiti da un disegno o modello è stato adeguato per includere la stampa 3D. Ora anche la creazione, lo scaricamento, la copiatura e la condivisione o distribuzione ad altri di qualsiasi supporto o software in cui è registrato il disegno o modello costituiscono un uso illecito di un disegno o modello. – Nuove limitazioni

(Articolo 20 RDUE, emendato dal regolamento modificativo)

Sono introdotte due nuove limitazioni ai diritti esclusivi.

1. Identificazione e riferimento: atti compiuti al fine di identificare o fare riferimento a un prodotto come prodotto del titolare del diritto sul disegno o modello. L’obiettivo è di consentire l’interoperabilità dei prodotti.

2. Commento, critica o parodia: gli atti compiuti a fini di commento, critica o parodia sono consentiti per salvaguardare il diritto alla libertà di parola.
Clausola di riparazione

**(Articolo 20 bis, RDUE,**introdotto dal regolamento modificativo)

La «clausola di riparazione» transitoria diventa una disposizione permanente e chiarisce l’eccezione alla protezione dei disegni e modelli per i pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione di prodotti complessi (ad esempio auto). La clausola chiarisce che non esiste alcuna protezione per un disegno o modello che costituisce una componente di un prodotto complesso allo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso per ripristinarne l’aspetto originario. Tale eccezione si applica esclusivamente ai fini della riparazione e la parte di ricambio deve corrispondere all’aspetto del pezzo originale.

La clausola affronta le perturbazioni del mercato interno dei pezzi di ricambio destinati alla riparazione, come i paraurti. Contrasta la precedente frammentazione giuridica nella protezione dei disegni e modelli per i pezzi di ricambio, creando un approccio più armonizzato.

La nuova clausola è stata inserita nell’articolo 19 della direttiva di rifusione, con un periodo transitorio di otto anni. – Introduzione dell’avviso relativo a disegni e modelli

(Articolo 26 bis, RDUE, introdotto dal regolamento modificativo)

Nell’ambito delle recenti modifiche introdotte dal regolamento modificativo, è stato attuato un sistema di avvisi relativi a disegni e modelli. Questo sistema consente ai titolari di disegni o modelli, o a terzi che abbiano ottenuto il loro consenso, di esporre un avviso sui loro prodotti per sensibilizzare in merito al regime di registrazione dei disegni e modelli. L’avviso relativo a disegni e modelli consisterà in una lettera «D» inserita all’interno di un cerchio (D), che può essere utilizzata per indicare che il prodotto è protetto mediante registrazione del disegno o modello. Questa misura è intesa a facilitare la commercializzazione dei disegni e modelli registrati e a migliorare la visibilità della protezione dei disegni e modelli.
Deposito ed esame

La recente riforma introduce diverse modifiche significative alla procedura di deposito e di esame al fine di migliorare l’efficienza e l’accessibilità per gli utenti. Di seguito è riportata una sintesi delle principali modifiche.

1

Deposito centralizzato

(Articolo 35, paragrafo 1, RDUE, emendato dal regolamento modificativo)

Le domande di disegni e modelli dell’UE non possono più essere depositate tramite gli uffici nazionali. Tutte le domande devono ora essere presentate direttamente all’EUIPO, in modo tale da snellire la procedura e ridurre la complessità.

2

Requisiti della data di deposito

(Articolo 35, paragrafo 4, e articolo 38 RDUE, emendati dal regolamento modificativo)

Il pagamento della tassa di deposito è diventato un requisito per fissare una data di deposito. I richiedenti devono garantire che le tasse siano pagate entro un mese dal deposito, allineando in tal modo la procedura a quella dei marchi UE.

3

Campioni

La presentazione di campioni fisici è stata abolita.

4

Domande multiple di disegni e modelli

(Articolo 37 RDUE, emendato dal regolamento modificativo)

È stato eliminato il requisito dell’«unità di classe», che consente una più ampia varietà di disegni e modelli in un’unica domanda. Allo stesso tempo viene introdotto un limite di 50 disegni e modelli per ciascuna domanda per garantirne la gestibilità. Anche la struttura delle tasse è semplificata.

5

Pubblicazione differita

(Articolo 50, paragrafo 5, RDUE, emendato dal regolamento modificativo)

La pubblicazione differita non è più soggetta al pagamento di una tassa di pubblicazione. Di conseguenza, i titolari di disegni e modelli non possono più impedire la pubblicazione per mancato pagamento, ma devono rinunciare esplicitamente ai disegni o modelli di cui non desiderano la pubblicazione. Il mancato pagamento della tassa di differimento al momento del deposito comporta il rigetto della domanda.

6

Rinnovo

(Articolo 50 quinquies RDUE, introdotto dal regolamento modificativo)

Il calcolo del periodo di base per il rinnovo dei disegni e modelli dell’UE è in linea con quello dei marchi dell’UE. Il periodo di rinnovo di base sarà ora il periodo di sei mesi che termina alla data di scadenza della registrazione (e non l’ultimo giorno del mese in cui termina la protezione).

La struttura aggiornata delle tasse di rinnovo favorisce il mantenimento dei soli disegni e modelli attivi e rilevanti per il mercato, garantendo che il registro rimanga aggiornato. Questo approccio promuove un ecosistema dei disegni e modelli più sano e semplifica la gestione della PI. Inoltre, l’allineamento della procedura di rinnovo ai regolamenti dell’UE in materia di marchi offre alle imprese potenziali risparmi sui costi e convenienza. È importante sottolineare che l’EUIPO utilizzerà la data di ricevimento della domanda di rinnovo dell’utente come data di riferimento per il calcolo delle tasse di rinnovo. Alle richieste pervenute prima della data di applicabilità, si applicano le vecchie tasse. Per le richieste pervenute dopo la data di applicabilità, si applicano le nuove tasse.

Diritto

(Articoli 15 e 16 RDUE, emendati dal regolamento modificativo)

Le modifiche riguardanti la titolarità forniscono chiarimenti sull’autorità competente a trattare tali questioni e chiariscono che la persona avente diritto può presentare una richiesta di cambiamento di titolarità tramite una domanda giudiziale.

Tali modifiche garantiscono che i legittimi titolari possano chiedere direttamente un cambiamento di titolarità piuttosto che dover prima chiedere la nullità del disegno o modello.

Tasse

(Allegato I del regolamento modificativo)

Il nuovo regime normativo prevede l’unificazione delle tasse di registrazione e di pubblicazione in un’unica tassa di deposito e, nel caso di domande multiple, l’introduzione di una tassa forfettaria per disegno o modello addizionale.

Le modifiche comporteranno nuove tasse di rinnovo, l’introduzione di una nuova tassa per la prosecuzione del procedimento e la modifica di un disegno o modello dell’UE registrato.

D’altro canto, la nuova struttura delle tasse comprende una tassa unica ridotta per ogni disegno o modello addizionale in una domanda multipla (in una certa misura) e una riduzione delle tasse per la domanda di dichiarazione di nullità e di ricorso.

Inoltre, sono eliminate le seguenti tasse: pagamento tardivo delle tasse di registrazione o di differimento della pubblicazione; tasse per l’iscrizione e la registrazione di un trasferimento; cancellazione dell’iscrizione di una licenza o di altri diritti; consultazione di fascicoli; comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo; tasse per il rilascio di copie autenticate e non autenticate.

Fonte

EUIPO

regolamento ue 2024:2822

direttiva ue 2024:2823

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