Imprese, Scambi commerciali internazionali, Esportazioni dei prodotti a duplice uso

Studio Legale Mazza > News  > Imprese, Scambi commerciali internazionali, Esportazioni dei prodotti a duplice uso

Imprese, Scambi commerciali internazionali, Esportazioni dei prodotti a duplice uso

Le linee guida nella Raccomandazione n. 2025/683 UE

Con la Raccomandazione (UE) n. 2025/683 dell’8 aprile 2025, pubblicata nella G.U.U.E. del 16 aprile 2025, la Commissione europea ha esortato gli Stati membri a migliorare il coordinamento degli elenchi nazionali di controllo che possono essere adottati ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 2021/821 (c.d. Regolamento Dual Use), al fine di rendere più efficace ed efficiente il sistema comune di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso.

In particolare, l’art. 9 del Regolamento Dual Use consente agli Stati membri di adottare elenchi di controllo a livello nazionale, con notifica degli stessi alla Commissione e agli altri Stati membri e con successiva periodica pubblicazione in una raccolta nella Gazzetta Ufficiale dell’UE, a seguito della quale gli Stati membri possono imporre, sulla base del successivo art. 10, un obbligo di autorizzazione per l’esportazione dei prodotti non listati contenuti in tali elenchi.

Con le linee guida contenute nella Raccomandazione n. 2025/683, la Commissione intende fornire un quadro di coordinamento per l’individuazione di rischi simili e per facilitare lo scambio di informazioni agevolando, nella procedura di adozione degli elenchi nazionali di controllo, la condivisione e la considerazione di eventuali informazioni supplementari fornite da altri Stati membri o dalla Commissione.

Come già evidenziato nel Libro bianco sul controllo delle esportazioni pubblicato dalla Commissione il 24 gennaio 2024 (in News Assonime del 6 febbraio 2024), il crescente ricorso all’adozione di elenchi nazionali per il controllo di beni a duplice uso non listati – e cioè, non compresi negli elenchi di cui all’Allegato I del Reg. (UE) n. 2021/821 – trova fondamento principalmente nella fase di stallo dei regimi multilaterali di controllo delle esportazioni; la proliferazione di elenchi nazionali di controllo rende, inoltre, particolarmente arduo per le imprese assicurare la conformità e prevenire il rischio di effettuare operazioni riguardanti materiali o prodotti duali rientranti nel perimetro dei controlli (sull’argomento, v. la News Assonime del 12 luglio 2024, Beni duali non listati: istituito l’elenco nazionale italiano di controllo).

Con riferimento alla fase di predisposizione degli elenchi di controllo, la Commissione raccomanda agli Stati membri di basarsi su “valutazioni nazionali del rischio” e su “parametri tecnici oggettivi” simili a quelli previsti dai regimi multilaterali di controllo delle esportazioni, strutturati in voci identificate individualmente con un codice di controllo alfanumerico.

Al fine di favorire un migliore coordinamento, gli Stati membri sono invitati a condividere il contenuto degli elenchi nazionali sin dalla fase della loro progettazione, e cioè ben prima della loro adozione e contestuale notifica. In particolare, lo Stato intenzionato ad adottare un elenco nazionale è chiamato a informare, su base volontaria, gli altri Stati membri e la Commissione in merito ai rischi individuati e ai controlli nazionali in corso di esame per far fronte a tali rischi, includendo le seguenti informazioni:

a) l’ambito di applicazione previsto;

b) l’impatto dell’elenco nazionale di controllo in esame sugli operatori economici dell’UE;

c) altre informazioni utili per l’elaborazione dell’elenco nazionale di controllo.

Gli Stati membri sono invitati a trasmettere, sempre su base volontaria, il progetto integrale dell’elenco di controllo nazionale prima della sua adozione, per consentire alla Commissione e agli altri Stati membri di formulare e inviare osservazioni, in modo che lo Stato promotore del progetto possa tenerne conto.

Su richiesta di quest’ultimo, il progetto può essere anche oggetto di esame da parte del Gruppo di lavoro sui prodotti a duplice uso (o di un altro organo preparatorio competente del Consiglio).

A seguito dell’adozione dell’elenco, lo scambio di informazioni dovrebbe concludersi con una informativa condivisa in merito all’effettiva attuazione dei controlli previsti da tali elenchi, per la quale la Commissione si impegna a mettere a disposizione un sistema elettronico come mezzo di comunicazione sicuro e a garanzia della riservatezza delle informazioni.

​Ai fini dell’adozione degli elenchi nazionali di controllo sarebbe auspicabile un maggiore coinvolgimento delle imprese nazionali, che possono senz’altro fornire, soprattutto dal punto di vista tecnico, un fondamentale contributo alla individuazione dei prodotti e delle tecnologie più a rischio, meritevoli di essere attenzionati e eventualmente inclusi negli elenchi di cui all’art. 9, anche allo scopo di favorire una preventiva conoscenza dell’eventuale introduzione di un obbligo autorizzativo, che consentirebbe una migliore pianificazione degli scambi commerciali a livello internazionale.

Fonte Assonime

Associazione fra le Società italiane per azioni

News by Mazzalex