Finanziario, Mercato dei Capitali in Italia, Nuovo Regolamento Consob
Art. 196 – ter TUF – Delibera Consob n. 23597 del 4 giugno 2025
Consob, il nuovo Regolamento generale sul procedimento sanzionatorio e sulla procedura per la presentazione e valutazione degli impegni
Con la delibera n. 23597 del 4 giugno 2025 la Consob ha introdotto alcune modifiche al Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori volte principalmente a introdurre le regole procedurali per l’attuazione del nuovo istituto degli impegni, previsto dall’art. 196-ter TUF.
Tale disposizione, introdotta dall’articolo 23 della Legge Capitali prevede la facoltà per il destinatario di un procedimento sanzionatorio, di presentare alla Consob impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto di contestazione.
La Consob, valutata la gravità della violazione e l’idoneità degli impegni, può renderli obbligatori e chiudere il procedimento sanzionatorio senza accertare la violazione (sulla disciplina degli impegni, si veda la circolare Assonime n. 6/2024).
Il quarto comma dell’articolo 196 ter del TUF delegava la Consob ad adottare le regole procedurali per la presentazione e valutazione degli impegni.
In attuazione di tale delega l’Autorità ha posto in consultazione pubblica una proposta di modifica del Regolamento sul procedimento sanzionatorio, alla quale Assonime ha risposto formulando osservazioni e suggerimenti ritenuti utili a incentivare l’utilizzo del nuovo strumento e a favorire una più efficace cooperazione con l’Autorità nella sua implementazione (V. Risposta a consultazione Assonime n. 7/2025).
Alcune delle osservazioni proposte sono state accolte con favore dalla Consob e hanno condotto a una revisione di diversi punti della proposta di modifica del regolamento posta in consultazione (V. Relazione illustrativa degli esiti della consultazione).
Il Regolamento adottato con la delibera n. 23597/2025 all’esito della consultazione (che sostituisce integralmente il precedente Regolamento generale sul procedimento sanzionatorio Consob) introduce, pertanto, accanto al procedimento ordinario, il sub procedimento degli impegni disciplinandone le seguenti fasi:
1) Presentazione della proposta di impegni (art. 10)
in linea con quanto previsto dall’art. 196-ter, il Regolamento chiarisce che la proposta di impegni è a iniziativa di parte e che il termine di 30 giorni per la presentazione decorre dal perfezionamento della notifica della lettera di contestazione degli addebiti. Nei successivi 30 giorni dalla presentazione della proposta il richiedente può fornire integrazioni su specifici aspetti della stessa;
in caso di richiesta di accesso agli atti, il termine di 30 giorni per la presentazione della proposta resta sospeso, una sola volta, fino alla data in cui tale accesso è consentito e la presentazione della proposta interrompe il termine di conclusione della procedura sanzionatoria;
la proposta di impegni deve essere presentata sulla base di un modulo allegato al Regolamento al Servizio Sanzioni Amministrative, che lo trasmette tempestivamente alla Divisione che ha formulato le contestazioni. I proponenti che intendono far valere esigenze di riservatezza e segretezza delle informazioni fornite possono farlo presente nel modulo.
2) Ricevibilità degli impegni e istruttoria (art. 11-12)
Il Servizio Sanzioni Amministrative, sentita la Divisione che ha formulato le contestazioni, può chiedere al proponente chiarimenti e precisazioni in merito alla proposta, entro 30 giorni dalla sua ricezione o dalla sua eventuale integrazione. In tal caso, il proponente integra la proposta entro il termine di 30 giorni, prorogabile per una sola volta di 15 giorni, in ipotesi eccezionali;
entro 30 giorni, dalla ricezione della proposta o dalla sua integrazione, il Servizio Sanzioni Amministrative, sentita la Divisione che ha formulato le contestazioni, comunica l’irricevibilità della stessa se:
(i) la proposta è stata trasmessa oltre i termini consentiti;
(ii) il proponente non fornisce riscontro alle richieste di chiarimenti e integrazioni;
entro 30 giorni dalla ricezione della proposta, o dalla sua integrazione, o dai chiarimenti forniti, il Servizio Sanzioni Amministrative, d’intesa con la Divisione che ha formulato le contestazioni, trasmette una relazione motivata con le valutazioni alla Commissione, nonché al proponente, che può presentare osservazioni scritte entro 30 giorni.
3) Fase di consultazione (art. 13)
La Commissione può, entro 30 giorni dalla ricezione della relazione motivata e se lo ritiene opportuno in considerazione della tipologia degli impegni e della portata della violazione, disporre la pubblicazione della proposta di impegni e di un estratto della lettera di contestazione, per consentire agli operatori di settore di presentare osservazioni entro 30 giorni. Si applica in tali ipotesi l’articolo 195 del Tuf, con la conseguente possibilità di svolgere in forma anonima la fase di consultazione. In ogni caso, la proposta di impegni è pubblicata con l’indicazione che la decisione finale non implica l’accertamento della violazione;
la decisione di disporre o meno la consultazione deve essere comunicata tempestivamente al proponente, il quale può replicare alle osservazioni pervenute nel corso della stessa e presentare, una sola volta, modifiche accessorie e integrazioni alla proposta di impegni.
4) Fase decisoria (art. 14)
La Commissione, valutate le proposte presentate dal Servizio Sanzioni Amministrative d’intesa con la Divisione che ha formulato le contestazioni, dispone (i) l’approvazione della proposta di impegni, rendendoli obbligatori e chiudendo il procedimento sanzionatorio, oppure (ii) il rigetto della proposta disponendo la prosecuzione del procedimento sanzionatorio;
ai fini della decisione, la Commissione tiene conto della gravità della condotta del proponente, della circostanza che sia stato destinatario di precedenti provvedimenti sanzionatori, l’idoneità delle misure proposte a far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato. In caso di approvazione, il rispetto degli impegni viene verificato dalla Divisione che ha formulato le contestazioni;
5) Prosecuzione e riapertura del procedimento sanzionatorio (art. 15)
In caso di rigetto della proposta, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio decorre dalla ricezione della comunicazione del rigetto al proponente;
in caso di approvazione della proposta, il procedimento sanzionatorio può essere riaperto se:
(i) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si è fondato il provvedimento di approvazione;
(ii) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti;
(iii) il provvedimento di approvazione si fonda su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti fornite dal proponente.
12/06/2025
Fonte Assonime
Associazione fra le Società italiane per azioni
