29
Maggio
2018
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Diritto Societario, Società di Capitali, Partecipazioni Sociali, Intestazione Fiduciaria, Corte di Cassazione, I Sez. civ., Ordinanza n. 3656 del 14/02/2018
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La Sez. 1 ha affermato che in caso di intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali, il fiduciante, il quale lamenti che la definitiva uscita dalla società del fiduciario, a seguito del mancato esercizio del diritto di opzione, sia dipesa dalla falsità della situazione patrimoniale, redatta dagli amministratori e sottoposta all’assemblea per l’abbattimento e la ricostituzione del capitale sociale, ex art. 2447 c.c., è legittimato ad esperire l’azione individuale del terzo di cui all’art. 2395 c.c. per il risarcimento del danno a lui direttamente cagionato dalla lesione al diritto al ritrasferimento della partecipazione sociale.
Fonte Suprema Corte di Cassazione
