Ambiente, D.m. del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 ottobre 2016,Tar Lazio, Sezione Seconda Bis, sentenza n. 2167/2018 del 27 febbraio 2018
Articolo 63 del codice dell’ambiente, Autorità di bacino distrettuale
D.m. del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 ottobre 2016, pubblicato in g.u.r.i. n. 27 del 02.02.2017, recante “disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”.
Il sistema organizzativo introdotto dalla legge numero 183 del 1989, articolato su una duplice configurazione di strutture, autorità nazionali per i bacini nazionali e autorità regionali per i restanti bacini interregionali e regionali, è stato superato dall’articolo 63 del codice dell’ambiente, mediante la istituzione, su tutto il territorio nazionale, delle autorità di bacino distrettuali.
Il nuovo modello organizzativo consiste in una riappropriazione da parte di organi statali delle competenze già conferite alle regioni.
La soppressione delle precedenti autorità di bacino regionali e interregionali non è stata operata dal decreto impugnato, bensì dalla stessa legge statale, ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale.
Rigetto del ricorso per l’annullamento del d.m. del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 ottobre 2016, pubblicato in g.u.r.i. n. 27 del 02.02.2017.