Contrattualistica Commerciale, Compravendita, Azioni edilizie, Garanzia per vizi, Ordinanza interlocutoria n. 23857 del 02/10/2018, Seconda Sezione Suprema Corte di Cassazione
Artt. 1492, comma 1, c.c, 1495, comma 3, c.c., 2943 ss. c.c.,
Difformi orientamenti di questa Corte
Cassazione,Seconda Sezione, 10 settembre 1999, n. 9630 e altre contrapposte a Cassazione 03 dicembre 2003, n. 18477, Cassazione, 27 settembre 2007 n. 20332, Cassazione, Seconda Sezione, 04 settembre 2017 n. 20705.
La Sez. II ha rimesso all’esame del Primo Presidente, per la valutazione dell’eventuale assegnazione alle Sez. U, la seguente questione di massima di particolare importanza: “se, previa qualificazione dell’istituto della garanzia per vizi nella compravendita, con esclusione delle ipotesi disciplinate dal codice del consumo, siano configurabili idonei atti interruttivi della prescrizione di cui all’art. 1495, comma 3, c.c., ai sensi degli artt. 2943 ss. c.c., diversi dalla proposizione dell’azione giudiziale e se, ed in quale misura, detti atti interruttivi inibiscano il decorso della prescrizione in relazione alle azioni edilizie di cui all’art. 1492, comma 1, c.c.”.
Fonte Suprema Corte di Cassazione