Contratto di vendita internazionale, Incoterms 2010, Regolamento di giurisdizione

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Contratto di vendita internazionale, Incoterms 2010, Regolamento di giurisdizione

Incoterms 2010

Nei contratti internazionali l’utilizzo degli Incoterms 2010, rilasciati dall’ICC, International Chamber of Commerce, è quotidiano. Le imprese, però, li usano in modo inadeguato, mancando, a volte, di stabilire con chiarezza ciò che è stato concordato, già nella fase di negoziazione, precisando i termini di consegna, i luoghi delle rese, la legge applicabile e la risoluzione delle controversie, con riferimento al luogo del giudizio, eventuale, alla lingua in cui sarà discussa la controversia, e se sarà decisa dal Giudice Ordinario o con un Arbitrato.

Gli Incoterms 2010 hanno la funzione di stabilire chiaramente chi debba assumere i costi e le responsabilità per ogni parte del trasporto, i costi doganali, alla partenza e a destinazione, i quelli assicurativi, e devono essere espressamente richiamati nel contratto, indicandone la fonte per evitare ambiguità e complicazioni, si pensi ad esempio all’ipotesi di un importatore americano, in buona fede che potrebbe interpretare il termine FOB in modo difforme da quello voluto dal venditore perché riterrebbe il FOB luogo di destino convenuto nel paese di importazione in base alle previsioni dei “Revised American Foreign Trade Definitions” della US Chamber of Commerce, e perchè, in caso di controversia, il Giudice o l’Arbitro sono vincolati alla loro applicazione non potendo ricorrere alla consuetudine e agli usi locali.

Ne consegue che è importante la corretta applicazione sia nei documenti unilaterali del venditore, sia nella stesura del contratto, perché in relazione a ciascun Incoterms è decisivo determinare quando avviene la consegna.

Luogo e momento della consegna con relativo trasferimento dei rischi da un soggetto ad un altro è definito punto critico.

Clausole contrattuali e individuazione della giurisdizione

Se gli Incoterms hanno lo scopo di regolare alcune delle obbligazioni attinenti alla consegna della merce e al conseguente passaggio dei rischi di danneggiamento della merce dal venditore al compratore, le pattuizioni chiare ed esplicite determinano contrattualmente il luogo di consegna ed evitano l’applicazione del criterio c.d economico che “sovviene solo allorquando le parti non abbiano pattiziamente indicato il luogo di consegna”.

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, intervenuta nella controversa questione relativa alla determinazione del giudice competente nelle controversie sulle compravendite internazionali, con l’ordinanza n. 24279/14 ha ribadito un consolidato orientamento giurisprudenziale affermando che l’individuazione della giurisdizione del giudice italiano deve essere chiara ed esplicita, ossia deve nitidamente risultare dal contratto. In quel caso processuale ha deciso il regolamento preventivo di giurisdizione relativo all’individuazione del foro competente a conoscere della controversia instaurata con azione monitoria davanti al Tribunale di Torino da una società italiana contro una società straniera che nell’opposizione al decreto ingiuntivo aveva eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, invocando il regolamento CE n. 44/2001, allegando che i beni oggetto di compravendita venivano materialmente consegnati presso la propria sede estera e ciò risultava dai documenti CMR nei quali detta sede era indicata come luogo di consegna presso il quale riceveva la merce. Nel caso di specie accertava che non risultava una chiara pattuizione sull’individuazione della giurisdizione del giudice italiano, mentre, per poter prevalere sul titolo di giurisdizione di cui all’articolo 5 del regolamento, ossia, sul criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna, la deroga “deve essere chiara ed esplicita, ossia deve nitidamente risultare dal contratto”.

Conformi, Sezioni Unite n. 05.10.2009 n. 21191, Ordinanza 02.05.2012 n. 6640, Sezioni Unite n. 13941/2014, Cass. n. 1134/2014, Cass., 07.11.2015 n. 24244.

A tale orientamento la Corte di Cassazione è giunta a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sent, 25.02.2010 C – 381/08 Car Trim, e della successiva sent del 09.06.2011, C – 87/2010 – Electrosteel Europe Sa, nelle quali è stato affermato che l’art 5, punto 1, lett b, primo trattino, del Regolamento CE n. 44/2001, deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato sulla base delle disposizioni di tale contratto. Se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale della operazione di vendita. E ciò sul rilievo che il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere materialmente consegnati all’acquirente alla destinazione finale degli stessi risponde meglio alla genesi, agli obiettivi e al sistema del regolamento (punto 60) e che tale criterio presenta un alto grado di prevedibilità e risponde parimenti ad un obiettivo di prossimità, in quanto garantisce l’esistenza di una stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne (punto 61).

In breve rassegna la Giurisprudenza di Merito:

Tribunale di Piacenza, sentenza 14 maggio 2013, richiede l’inequivocabile volontà di entrambe le parti in ordine all’individuazione della giurisdizione, essendo privo di pregio l’inserimento degli Incoterms nella conferma d’ordine;

Tribunale di Milano, sentenza 21.1.13 n.73, decide a favore della prevalenza del criterio economico che conduce inevitabilmente al luogo di destinazione finale, sebbene nel giudizio risultasse provata la pattuizione Ex Works;

Tribunale di Padova, 03 maggio 2012, relativamente all’Incoterms CTP, detta clausola avrebbe dovuto regolare la divisione dei costi di trasporto, ma non il foro contrattuale, avendo si tali regole importanza, in astratto, in ordine all’individuazione della giurisdizione ma dovendo, in concreto, essere oggetto di accordo tra le parti.

Conclusioni

Le sentenze esaminate, nella maggior parte dei casi, hanno messo in luce un inadeguato utilizzo, sia degli Incoterms, presenti nei documenti unilaterali del venditore (conferme d’ordine, fatture), sia delle clausole contrattuali definite dai Giudici prive di sufficienti formulazioni, che, neanche nel complesso esprimono una chiara ed esplicita pattuizione su specifici punti, pacificamente accettati, ma che, invece, a volte, denotano pattuizioni ambigue con la presenza, come è accaduto, di due dati che si smentiscono vicendevolmente.

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